Art. 11 Dotazione organica di sostegno 1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2010/11 e' stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che e' pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e' affetto l'alunno. 2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1. 3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali. 4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilita' di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine delle attivita' didattiche. 5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 recante regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002. 6. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalita' piu' idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. 7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di piu' di due unita' per classe, questa deve essere costituita con non piu' di 20 alunni.