Art. 11 
 
                   Dotazione organica di sostegno 
 
  1. La dotazione organica di  diritto  dei  posti  di  sostegno  per
l'anno scolastico 2010/11 e' stabilita nella tabella  E,  colonna  A,
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento  della  dotazione
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che
e' pari al 70  per  cento  dei  posti  di  sostegno  complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella  medesima  Tabella  E,
colonna C,  sono  riportati  il  numero  di  posti,  compresi  quelli
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico
di fatto da ciascuna regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo
le effettive esigenze rilevate  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  605,
lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve  tenere  in
debita considerazione la specifica tipologia di handicap  da  cui  e'
affetto l'alunno. 
  2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di
diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1. 
  3. Nell'ambito dei  contingenti  assegnati,  i  direttori  generali
regionali  assicurano  che  la  distribuzione  degli  insegnanti   di
sostegno sia correlata alla effettiva presenza  di  alunni  disabili,
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle  regioni
e dagli enti locali. 
  4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80,
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di  apprestare  un'adeguata  tutela
dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in  condizione
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui  all'art.  40,
comma 1, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  che  prevede  la
possibilita'  di  assumere,  con  contratti  a   tempo   determinato,
insegnanti di sostegno  in  deroga,  secondo  le  effettive  esigenze
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della  legge  27
dicembre 2006, n. 296.  Tali  posti  possono  essere  assegnati,  con
provvedimenti di durata  annuale,  a  docenti  in  servizio  a  tempo
indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine
delle attivita' didattiche. 
  5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione  di
handicap  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23  febbraio  2006,  n.  185
recante   regolamento   concernente   modalita'   e    criteri    per
l'individuazione dell'alunno in  situazione  di  handicap,  ai  sensi
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002. 
  6. I direttori generali regionali  sentite  le  regioni,  gli  enti
locali e le altre istituzioni  pubbliche  competenti  individuano  di
comune accordo  le  modalita'  piu'  idonee  di  distribuzione  delle
risorse di personale e  materiali  destinate  all'integrazione  degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. 
  7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e  grado,  ivi
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di  cui
all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento.  I  dirigenti
scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili  tra
le varie classi e, in caso di presenza di  piu'  di  due  unita'  per
classe, questa deve essere costituita con non piu' di 20 alunni.