Art. 13 
 
                         Scuole funzionanti 
                 presso educandati femminili statali 
 
  1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni  ordine
e grado, funzionanti presso gli educandati femminili statali  di  cui
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  sono
costituiti secondo le disposizioni del  presente  decreto  e  assunti
nell'organico di  diritto  nei  limiti  delle  consistenze  organiche
provinciali.