Art. 13 Scuole funzionanti presso educandati femminili statali 1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli educandati femminili statali di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.