Art. 14 Gestione delle situazioni di fatto 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al regolamento sul dimensionamento. 2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma. 3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'. 4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli. 5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attivita' didattiche. 6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.