Art. 14 
 
                 Gestione delle situazioni di fatto 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  411,  lettera  c)  della  legge  n.
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono  disporre
incrementi  del  numero  delle  classi  dell'istruzione  primaria   e
dell'istruzione secondaria solo in caso  di  inderogabili  necessita'
legate all'aumento effettivo del numero degli  alunni  rispetto  alle
previsioni, previa autorizzazione del direttore  generale  regionale,
secondo  i  criteri  ed  i  parametri  di  cui  al  regolamento   sul
dimensionamento. 
  2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002,  i
medesimi dirigenti scolastici, nel caso  di  diminuzione  del  numero
degli alunni rispetto  alla  previsione,  procedono  all'accorpamento
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma. 
  3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni  di  nuove  classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di  incrementi  di
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti  formativi  la  cui
verifica sia stata programmata dopo il  31  agosto.  In  presenza  di
alunni che non abbiano saldato il debito,  non  si  procede  comunque
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate  qualora
il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'. 
  4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere  eccezionale
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per  far  fronte  ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono rientrare entro  la  previsione
di cui all'art. 4 del regolamento sul dimensionamento, relativo  alla
possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%,  al  numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun  grado  di
istruzione. Le  variazioni  stesse  devono  essere  formalizzate  con
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente,  e,  comunque,
non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli  USP
di riferimento, per i seguiti di competenza e per  l'attivazione  dei
necessari controlli. 
  5. Ulteriori posti per il funzionamento delle  sezioni  carcerarie,
di  quelle  ospedaliere  e  delle  attivita'  inerenti  ai  corsi  di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29  luglio
1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio  2001  possono
essere attivati solo in presenza di personale  in  esubero,  che  non
possa essere utilizzato su posti e ore  di  insegnamento  disponibili
fino al termine delle attivita' didattiche. 
  6. L'istituzione  di  posti  di  sostegno  in  deroga  al  rapporto
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27  dicembre  1997,
n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore  generale
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di  cui
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.