Art. 15 
 
                       Verifica e monitoraggio 
 
  1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio  iniziale  e  in
itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in  base
alle disposizioni del presente decreto, al fine  di  assicurare,  nel
rispetto dei contingenti di posti  assegnati,  la  rispondenza  delle
dotazioni  stesse  agli  obiettivi  formativi.  I   medesimi   uffici
effettuano,  inoltre,  il  monitoraggio  delle  operazioni  di  avvio
dell'anno  scolastico,  vigilando  sul  puntuale  espletamento  delle
operazioni stesse e affinche'  gli  incrementi  delle  classi  e  dei
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti  delle
effettive, inderogabili necessita'. 
  2. L'apposita struttura istituita presso l'amministrazione centrale
assicura la verifica costante dell'andamento delle  operazioni  anche
sotto  il  profilo  dell'incidenza  sulla  spesa  e  della   rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti,  i
direttori generali regionali, si  avvalgono  dell'apposita  struttura
costituita presso  ciascuno  ufficio  scolastico  regionale  per  gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e  la  necessaria  circolarita'
delle informazioni.