Art. 17 Oneri finanziari 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 6 luglio 2010 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Gelmini Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 254