Art. 17 
 
                          Oneri finanziari 
 
  1. Gli oneri  derivanti  dalle  dotazioni  organiche  di  cui  alle
tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari  stanziamenti
di  bilancio  di   cui   ai   pertinenti   capitoli   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca.   Gli   oneri
derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per
la scuola dell'infanzia e di  2.550  posti  per  gli  anticipi  della
scuola  primaria  di  cui  alle  tabelle  A  e  B   sono   a   carico
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  130,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge  28
marzo 2003, n. 53. 
  Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto  e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14  gennaio  1994,
n. 20. 
    Roma, 6 luglio 2010 
 
                        Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' 
                                      e della ricerca                 
                                          Gelmini                     
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 254