Art. 2 
 
                        Dotazioni provinciali 
 
  1. I direttori generali  degli  uffici  scolastici  regionali,  una
volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni  e  con
gli enti locali  per  realizzare  la  piena  coerenza  tra  il  piano
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato
informativa alle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  vigente
contratto  collettivo  nazionale   di   comparto,   provvedono   alla
ripartizione  delle  consistenze  organiche  tra  le   circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed  alle  diverse  tipologie  e
condizioni di funzionamento delle  istituzioni  scolastiche,  nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita'
di quanto previsto dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
marzo 1999, n. 275, che detta norme in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni  scolastiche.  Nella   determinazione   dei   contingenti
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali,  con  particolare  riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; specifico  riguardo  va  dato
anche alle zone in cui siano presenti tassi  particolarmente  elevati
di dispersione e di abbandono. 
  2.  I  direttori  generali  regionali,  previa   informativa   alle
organizzazioni  sindacali,  possono  operare  compensazioni  tra   le
dotazioni organiche dei vari gradi  e  articolazione  di  istruzione,
nonche'  disporre,  per  far  fronte  a  situazioni  ed  esigenze  di
particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di  progetti
di   rilevanza    pedagogico-didattica,    formativa    e    sociale,
l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di
cui alle tabelle allegate. 
  3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite  dal  direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei  dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate  nel  limite  dell'organico
regionale   assegnato.   A   tal   fine,   i   dirigenti   scolastici
rappresentano,  adeguatamente  motivandole,  al  direttore   generale
regionale le esigenze indicate nel  piano  dell'offerta  formativa  e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando  che,
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni,
dei dati desumibili dall'anagrafe  degli  alunni,  nonche'  di  altri
elementi in  possesso,  la  previsione  sia  rispondente  alle  reali
esigenze. 
  4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le  proposte
formulate  dai  dirigenti  scolastici,   procedono   alle   opportune
verifiche e controlli ed alla  eventuale  attivazione  di  interventi
modificativi delle previsioni effettuate  dalle  singole  istituzioni
scolastiche  e   rendono   definitivi   i   dati,   dandone   formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e  al  sistema
informativo. 
  5.  I  direttori  generali  regionali,  e  i  dirigenti  scolastici
assicurano la  compiuta  e  puntuale  realizzazione  degli  obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione  delle
misure connesse  alla  responsabilita'  dirigenziale  prevista  dalla
normativa vigente.