Art. 2 Dotazioni provinciali 1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, una volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono. 2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di istruzione, nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate. 3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze. 4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al sistema informativo. 5. I direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla normativa vigente.