Art. 3 
 
                      Costituzione delle classi 
 
  1. Le classi sono  costituite  secondo  i  parametri  e  i  criteri
stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n.  81  del  20
marzo 2009 «Regolamento recante norme per la  riorganizzazione  della
rete scolastica e il razionale ed  efficace  utilizzo  delle  risorse
umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di  ciclo  delle  scuole  ed
istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola  dell'infanzia
sono costituite con riferimento al numero  complessivo  degli  alunni
iscritti. Determinato il numero delle predette classi e  sezioni,  il
dirigente  scolastico  procede  all'assegnazione  degli  alunni  alle
stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base  dell'offerta
formativa  della  scuola  e,  comunque,  nel  limite  delle   risorse
assegnate. L'applicazione  della  C.M.  n.  2  dell'8  gennaio  2010,
relativa  alla  distribuzione  tra  le  classi   degli   alunni   con
cittadinanza non italiana, non dovra' comportare incrementi al numero
della classi stesse.