Art. 3 Costituzione delle classi 1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 «Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovra' comportare incrementi al numero della classi stesse.