Art. 4 Scuola dell'infanzia 1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89. 2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, e' consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 3. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.