Art. 4 
 
                        Scuola dell'infanzia 
 
  1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
del relativo tempo  scuola  sono  fissate  dall'art.  3  del  decreto
legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art.  2  del  regolamento
sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 20 marzo 2009, n. 89. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  succitato  regolamento,  ed
alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, e'  consentita
l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono  tre  anni  di  eta'
entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 
  3. L'istituzione di nuove scuole e  di  nuove  sezioni  avviene  in
collaborazione con gli enti territoriali  assicurando  la  coordinata
partecipazione delle scuole  statali  e  delle  scuole  paritarie  al
sistema scolastico nel suo complesso.