Art. 5 
 
                           Scuola primaria 
 
  1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita'  educative,
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art.  7  del
decreto  legislativo  n.  59/2004  e  dall'art.  4  del   regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.  89  del  20
marzo 2009 sul primo ciclo. 
  2. Per le classi prime e seconde funzionanti nell'a.s. 2010/11,  il
tempo scuola e' svolto ai sensi  dell'art.  4  del  decreto-legge  1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169, secondo il modello  dell'insegnante  unico  che
supera il precedente  assetto  del  modulo  e  delle  compresenze,  e
secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino
a 30 ore,  nei  limiti  delle  risorse  dell'organico  assegnato.  La
dotazione organica e' comunque fissata  in  27  ore  settimanali  per
classe, senza compresenze. 
  3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento sul primo  ciclo,
le classi successive alla seconda continuano a funzionare,  dall'anno
scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del  modello
di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto
di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque  fissata
in 30 ore settimanali, senza compresenze. 
  4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento sul primo  ciclo,
a richiesta delle famiglie sono  attivate  le  classi  funzionanti  a
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo  del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione  e'  realizzata
nei limiti dell'organico assegnato  per  l'anno  scolastico  2008/09,
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva
dell'organico  di  diritto  determinata  con  il   presente   decreto
interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Le  quattro  ore  di  compresenza  per  classe  sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di  istituto.  Classi  a
tempo pieno possono essere attivate solo  in  presenza  di  strutture
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo  mensa,  e'
di 40 ore  e  la  programmazione  didattica  deve  prevedere  rientri
pomeridiani. 
  5. L'insegnamento della lingua inglese,  e'  impartito  in  maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1,  comma  128,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera
deve essere impartito  dai  docenti  della  classe  in  possesso  dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di
istituto sempre in possesso di tali  requisiti.  In  tale  ottica,  i
dirigenti  scolastici  porranno  in  essere  tutti  gli  accorgimenti
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio  nell'istituzione
scolastica,  in  possesso  dei  requisiti   richiesti,   impartiscano
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo  per
le ore  di  insegnamento  di  lingua  straniera  che  non  sia  stato
possibile  coprire  attivando  la  citata  procedura  possono  essere
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti,  nel  limite  del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore  di
insegnamento. 
  6. Nell'ambito  dell'istituzione  scolastica  le  diverse  frazioni
orario,  comprese  quelle  della  lingua  inglese,  che   non   hanno
contribuito  a  costituire  posto  intero  sono  raggruppate  per  la
costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12  ore
sono arrotondate a posto intero. 
  7. L'insegnamento delle religione cattolica e' impartito da docenti
in possesso dei requisiti richiesti. 
  8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione  dei
commi precedenti, comprese  quelli  connessi  all'integrazione  degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia  didattica  ed
organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n.
275/1999, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare
le attivita' educative e didattiche in  base  al  piano  dell'offerta
formativa.  La  dotazione  organica  deve   essere   prioritariamente
utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con
rientri pomeridiani.