Art. 6 
 
          Disposizioni generali per l'istruzione secondaria 
 
  1. Al  fine  della  piena  valorizzazione  dell'autonomia  e  della
migliore qualificazione dei  servizi  scolastici,  la  determinazione
delle risorse da  assegnare  a  ciascuna  istituzione  e'  effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle connesse all'integrazione degli  alunni  disabili,  e  tenendo
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni  staccate,
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti
di secondo grado sono determinate per la classi  prime  con  riguardo
alle articolazioni orarie dei diversi curricoli  previsti  dai  nuovi
regolamenti e per le classi seconde, terze e  quarte  dell'istruzione
tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento
e le classi seconde e  terze  dell'istruzione  professionale  secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e  comunque  in
applicazione del decreto interministeriale in corso di  registrazione
che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre. 
  2. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione  di
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici  se
costituiti da soli percorsi  del  settore  economico  e  del  settore
tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi
del settore servizi e  del  settore  industria  ed  artigianato.  Gli
istituti nei quali  sono  presenti  ordini  di  studio  diversi  (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di  licei)
o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione  di
«Istituti di istruzione secondaria superiore». 
  3. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27  dicembre  2002,
n. 289 e dell'art. 21 del regolamento sul dimensionamento,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo  2009,
le cattedre costituite con orario inferiore  all'orario  obbligatorio
di  insegnamento  dei  docenti,  definito  dal  contratto  collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte  a  18  ore  settimanali,  anche
mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi  da  quelli
previsti  dai  decreti  costitutivi  delle  cattedre,  salvaguardando
l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. In  applicazione
dei regolamenti relativi ai  licei,  agli  istituti  tecnici  e  agli
istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non
meno di 18 ore settimanali e comunque nel  rispetto  degli  obiettivi
finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. I docenti che
a seguito della riconduzione  delle  cattedre  a  18  ore  vengono  a
trovarsi  in  situazione  di  soprannumerarieta',   sono   trasferiti
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'. 
  4. Per l'ottimale utilizzo  delle  risorse,  dopo  la  costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna  sezione  staccata  o  sede  coordinata,  si  procede   alla
costituzione di posti orario tra le diverse  sedi  (anche  associate)
della stessa scuola. In presenza di docente  titolare  in  una  delle
sedi sopraindicate, la titolarita' va  salvaguardata  se  nella  sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra  sede  in
base al maggior apporto di orario;  in  caso  di  uguale  consistenza
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede  che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 
  5. Nei corsi serali gli eventuali posti orario  vengono  costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi  diurni  della
medesima istituzione scolastica. 
  6. Qualora gli  spezzoni  residui  non  possano  essere  utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa  per  la  costituzione  di  posti  di  insegnamento   tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente  in
vigore. 
  7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della
progressiva applicazione della riforma, non vengono  piu'  costituite
cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i  contributi
orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora  funzionante
nelle classi successive alle prime. 
  8. In attesa dell'emanazione del regolamento  relativo  alle  nuove
classi di concorso, per la determinazione  dell'organico  di  diritto
vengono confermate, per le classi prime interessate al  riordino  del
secondo ciclo, la classi di concorso di cui al  decreto  ministeriale
30 gennaio  1998,  n.  39  e  successive  modifiche  e  integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute.  Nell'allegato  G  del  presente
provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi  prime  di
tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza  con  le
attuali classi  di  concorso,  con  accanto  indicate  le  classi  di
concorso di cui al citato decreto ministeriale n.  39/1998  cui  fare
riferimento. 
  9. Le  istituzioni  scolastiche  possono  utilizzare  la  quota  di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni e in coerenza con il  profilo  educativo,  culturale  e
professionale sia per potenziare  gli  insegnamenti  obbligatori  per
tutti gli studenti, con particolare  riferimento  alle  attivita'  di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati  al
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  piano   dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario  complessivo
delle lezioni previsto per il primo  biennio  e  per  il  complessivo
triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti  e  delle  loro
famiglie, fermo restando che  ciascuna  disciplina  non  puo'  essere
decurtata per piu' del 20% del monte ore previsto dal quadro  orario.
Per l'istruzione liceale tale quota non puo' essere superiore al  20%
del monte ore complessivo previsto nel  primo  biennio,  al  30%  nel
secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario
previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non  puo'  essere
ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei  cinque  anni  e
che non possono essere soppresse le discipline  previste  nell'ultimo
anno di corso nei piani di  studio.  L'utilizzo  di  tale  quota  non
dovra' determinare esuberi di personale. 
  10. I dirigenti scolastici, fatte salve le  priorita'  indicate  ai
commi  precedenti,  prima  di  procedere  alle  assunzioni  a   tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari  fino
a 6  ore  ai  docenti  in  servizio  nell'istituzione,  con  il  loro
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.