Art. 6 Disposizioni generali per l'istruzione secondaria 1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento e le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre. 2. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di «Istituti di istruzione secondaria superiore». 3. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'. 4. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu' titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari. 5. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 6. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono piu' costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime. 8. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime interessate al riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Nell'allegato G del presente provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza con le attuali classi di concorso, con accanto indicate le classi di concorso di cui al citato decreto ministeriale n. 39/1998 cui fare riferimento. 9. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere decurtata per piu' del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non puo' essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovra' determinare esuberi di personale. 10. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.