Art. 7 Scuola secondaria di I grado 1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del regolamento sul primo ciclo. 2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, e' definito secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009. 3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. 4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti. 5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali. 6. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente non piu' funzionanti. Il citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede «Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis ... art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».