Art. 7 
 
                    Scuola secondaria di I grado 
 
  1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10  del
decreto legislativo n.  59/2004,  integrato  dal  Capo  IV,  articoli
23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art.  5
del regolamento sul primo ciclo. 
  2. Tenuto conto dei piani di  studio  e  del  quadro  orario  delle
discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica  n.  89  del  20  marzo  2009
relativo al primo ciclo, l'assetto organico della  scuola  secondaria
di I grado, sia per le classi a tempo normale che  per  le  classi  a
tempo prolungato, e' definito secondo i criteri fissati  dal  decreto
ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009. 
  3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei  limiti  della
dotazione organica assegnata a ciascuna  provincia  e  tenendo  conto
delle  esigenze  formative  globalmente  accertate,  per  un   orario
settimanale  di  insegnamenti  e  attivita'  di  36   ore.   In   via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta  formulata  dalla
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di  una  classe
intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono
essere attivati sulla base di  economie  realizzate,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica. 
  4.  Le  classi  funzionanti  a  tempo  prolungato  sono  ricondotte
all'orario normale in  mancanza  di  servizi  e  strutture  idonei  a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in  fasce  orarie
pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilita'  di  garantire
la  previsione  del  funzionamento  di  un  corso  intero   a   tempo
prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti. 
  5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad  ordinamento  dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario  obbligatorio
delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999,
n. 201 ed assicurano  l'insegnamento  di  quattro  diversi  strumenti
musicali. 
  6.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante  disciplina
per la definizione degli ordinamenti didattici delle  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art.  2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508»  le  scuole  medie  annesse  ai
conservatori si intendono definitivamente non  piu'  funzionanti.  Il
citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle  norme,  prevede  «Per
ciascuna  istituzione,  con  l'emanazione  del  relativo  regolamento
didattico  di  cui  all'art.  10,  cessano  di  avere  efficacia   le
disposizioni  legislative  e  regolamentari  incompatibili   con   il
presente regolamento e segnatamente le seguenti norme... omissis  ...
art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.
297». Il comma 5 dell'art. 239  prevede  «Presso  i  conservatori  di
musica funzionano le scuole medie annesse di  cui  all'art.  174,  ai
fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».