Art. 10 1. All'articolo 15, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, il primo periodo e' soppresso. 2. Il termine di cui all'articolo 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009 e' prorogato fino al 31 dicembre 2011, con oneri, quantificati in euro 80.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.