Art. 10 
 
  1. All'articolo 15, comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, il primo periodo
e' soppresso. 
  2. Il termine di cui all'articolo 6, comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio  2009  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2011, con oneri, quantificati  in  euro
80.000,00 a carico del Fondo della protezione civile.