Art. 11 1. Al fine di assicurare un'alta consulenza e il necessario supporto scientifico, tecnico e organizzativo, nonche' l'efficace coordinamento delle iniziative per la ricostruzione e riqualificazione del centro storico dell'Aquila e delle frazioni e per la individuazione delle linee di indirizzo e delle priorita' per assicurare la ripresa socio-economica, la riqualificazione e l'armonico sviluppo del tessuto urbano e produttivo, il Sindaco del comune dell'Aquila e' autorizzato a costituire con proprio provvedimento una speciale struttura. 2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da quattro esperti di chiara fama in discipline urbanistiche, tecniche, economiche e sociali e con qualificata esperienza maturata nelle predette discipline, di cui almeno due in situazioni post emergenziali e di cui uno con funzioni di coordinatore della struttura. II Sindaco provvede ad affidare gli incarichi mediante contratto di consulenza in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso degli esperti, nel limite complessivo di euro 400.000,00, e' determinato dal Sindaco dell'Aquila, secondo criteri preventivamente definiti. Agli esperti, ove non residenti nel Comune dell'Aquila, e' corrisposto il trattamento di trasferta dal luogo di residenza. 3. Alla struttura di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di personale non superiore a 5 unita' con contratto a tempo determinato, di cui almeno tre laureati, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni, previo avviso pubblico di selezione per titoli. Al predetto personale puo' essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 30 ore mensili pro-capite. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00 inerenti al comma 2 ed euro 220.000,00 relativamente al comma 3, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2009.