Art. 11 
 
  1. Al  fine  di  assicurare  un'alta  consulenza  e  il  necessario
supporto scientifico, tecnico  e  organizzativo,  nonche'  l'efficace
coordinamento   delle   iniziative    per    la    ricostruzione    e
riqualificazione del centro storico dell'Aquila e  delle  frazioni  e
per la individuazione delle linee di indirizzo e delle priorita'  per
assicurare  la  ripresa  socio-economica,   la   riqualificazione   e
l'armonico sviluppo del tessuto urbano e produttivo, il  Sindaco  del
comune  dell'Aquila  e'  autorizzato   a   costituire   con   proprio
provvedimento una speciale struttura. 
  2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da quattro esperti di
chiara  fama  in  discipline  urbanistiche,  tecniche,  economiche  e
sociali  e  con  qualificata  esperienza  maturata   nelle   predette
discipline, di cui almeno due in situazioni post  emergenziali  e  di
cui uno con funzioni di  coordinatore  della  struttura.  II  Sindaco
provvede ad affidare gli incarichi mediante contratto  di  consulenza
in deroga all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del
2001 e successive modificazioni e integrazioni  ed  all'articolo  46,
commi 2 e 3, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il  compenso  degli
esperti, nel limite complessivo di euro  400.000,00,  e'  determinato
dal Sindaco dell'Aquila, secondo  criteri  preventivamente  definiti.
Agli  esperti,  ove  non  residenti  nel   Comune   dell'Aquila,   e'
corrisposto il trattamento di trasferta dal luogo di residenza. 
  3. Alla struttura di cui al comma 1 e' assegnato un contingente  di
personale non superiore a 5 unita' con contratto a tempo determinato,
di cui almeno tre laureati, in deroga  agli  articoli  35  e  36  del
decreto legislativo n. 165 del  2001  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, previo avviso pubblico  di  selezione  per  titoli.  Al
predetto  personale  puo'  essere  riconosciuto   un   compenso   per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso  fino  ad  un
massimo di 30 ore mensili pro-capite. 
  4. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,
quantificati in euro 620.000,00, di cui euro 400.000,00  inerenti  al
comma 2 ed euro 220.000,00 relativamente al comma 3, si fa fronte con
le risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge  n.  39
del 2009.