Art. 2 
 
  1.  Il  Commissario  delegato,  ai   sensi   di   quanto   disposto
dall'articolo  19,  comma  1,  dell'ordinanza  del   Presidente   del
Consiglio dei Ministri n. 3797 del  30  luglio  2009,  opera  in  via
sostitutiva in materia di organizzazione delle attivita' di  gestione
dei rifiuti  di  cui  alla  presente  ordinanza  in  tutti  i  comuni
individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del  16  aprile
2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. A tal fine il Commissario  delegato,
per il tramite del  soggetto  attuatore  e  sentito  il  comitato  di
indirizzo e pianificazione di cui al comma 2, predispone e approva il
piano per la gestione delle macerie, dei  rifiuti  e  delle  terre  e
rocce da scavo  derivanti  dagli  interventi  di  prima  emergenza  e
ricostruzione di cui  all'articolo  1,  individuando  i  siti  e  gli
impianti idonei alla gestione dei rifiuti. 
  2. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato  di  indirizzo,
coordinamento e verifica per la  pianificazione  delle  attivita'  di
rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 1, costituito  con  decreto
dello stesso Commissario delegato, presieduto dal Sindaco del  comune
dell'Aquila e composto dai Sindaci e dai  Presidenti  delle  province
dei comuni individuati con i predetti decreti  di  cui  al  comma  1,
nonche'  da   un   rappresentante   rispettivamente   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,  del
Dipartimento dei Vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche
di Lazio, Abruzzo e Sardegna, del GICER, del Comando Carabinieri  per
la tutela dell'ambiente - NOE di Pescara, del Corpo  Forestale  dello
Stato, di ISPRA e di ISS. I componenti operano a titolo gratuito e ad
essi  non  spetta  alcun  compenso  o  rimborso  spese.  Il  Soggetto
attuatore, nominato dal Commissario delegato per la  predisposizione,
l'attuazione ed il coordinamento delle attivita'  operative  definite
all'articolo 1, si avvale di tecnici e funzionari, fino ad un massimo
di   cinque   unita'   di   personale,   provenienti   da   pubbliche
amministrazioni e posti in posizione di comando  o  distacco,  previo
assenso degli interessati, nel  limite  massimo  di  euro  300.000,00
annui. Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale: 
    a. di A.S.M. Spa, che puo' effettuare anche nel territorio  degli
altri comuni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 23-bis,  comma
9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, la gestione dei siti di
raccolta e cernita dei rifiuti di  cui  all'articolo  1  ed  il  loro
smaltimento e avvio a recupero e/o riutilizzo, nonche' l'attivita' di
vigilanza  sull'attivita'  di  conferimento  differenziato  presso  i
cantieri. I termini fissati per  le  gestioni  dei  servizi  pubblici
locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis,  comma  8,
lettera a) ed e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e  seguenti  modificazioni,  sono
prorogati per la durata dello stato di emergenza, in deroga a  quanto
disposto dallo stesso articolo 23-bis per i territori dei  comuni  di
cui al comma 1; 
    b. di ARTA, ASL e per le competenze di cui agli articoli 18 e  19
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  e   successive
modificazioni  della  Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e
paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici  dell'Abruzzo,  per  le  attivita'  di
vigilanza e la corretta gestione di cui alla lettera b; 
    c. di SOGESID Spa, per le  attivita'  di  valutazione,  studio  e
progettazione delle infrastrutture e della logistica  occorrente,  ai
sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010; 
    d.  della  Struttura  di   missione   di   cui   all'articolo   4
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898  del
17 settembre 2010  per  le  procedure  amministrative  connesse  alle
occupazioni  d'urgenza  e  le  espropriazioni  delle  aree   ritenute
necessarie al generale perseguimento delle finalita' dell'articolo 1,
senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; 
    e. dell'Universita' degli Studi dell'Aquila per le valutazioni  e
le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili
derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 1; 
    f. degli Uffici regionali  e  provinciali  per  l'emanazione  dei
provvedimenti autorizzativi, senza ulteriori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  3. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto  attuatore,
attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato  con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila  in  data  2
dicembre 2010, concernente le azioni di recupero  e  riqualificazione
ambientale della cava ex Teges in  localita'  Pontignone  -  Paganica
comune dell'Aquila. 
  4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore: 
    a. acquisisce in via d'urgenza  ai  sensi  dell'articolo  57  del
decreto  legislativo  n.163/2006  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, mezzi  idonei  alle  attivita'  di  carico,  scarico  e
trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale  dei  Vigili
del Fuoco e alle Forze armate; 
    b. progetta, realizza e autorizza in  via  definitiva  centri  di
raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2,  lettera
a, del presente articolo, gia' utilizzate dai comuni per la  raccolta
separata dei rifiuti di  cui  all'articolo  1  nonche',  se  ritenuto
necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti
per territorio; 
    c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'articolo 208 del
decreto legislativo n.152/2006 e  sentiti  i  comuni  competenti  per
territorio, siti  di  stoccaggio  provvisorio  dei  rifiuti  e  delle
frazioni merceologiche di cui all'articolo 1, impianti di trattamento
degli stessi nonche' opere di recupero ambientale tramite  l'utilizzo
di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che,  a
seguito di  trattamento,  anche  attraverso  miscelazione  con  altri
rifiuti non pericolosi, ivi compresi  terre  e  rocce  da  scavo  non
riutilizzate in sito di cui al precedente  articolo  1,  comma  5,  o
materiali non aventi proprieta' diverse ai sensi  dell'articolo  181,
comma  4,  del  decreto  legislativo   n.   152/2006   e   successive
modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non
superiori a quelli stabiliti  per  la  specifica  destinazione  d'uso
dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del  decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni  e
risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo  ed
in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio
1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    d. predispone bandi di  gara  finalizzati  all'avvio  a  recupero
delle  frazioni  merceologiche  che,   a   seguito   di   valutazioni
qualitative  e  quantitative,  non  sono   destinabili   a   recupero
ambientale; 
    e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi  valore  storico,
artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico  e  ambientale,
mediante la stipula di  protocolli  d'intesa  con  soggetti  pubblici
italiani ed esteri, enti di ricerca e universita', organizzazioni  di
volontariato e senza fini di lucro. 
  5. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto  attuatore,  attiva
processi  di   consultazione   in   materia   di   localizzazione   e
realizzazione degli  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti  di  cui
all'articolo 1 e in materia  di  individuazione  e  attuazione  degli
interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di  Agenda
21 locale. 
  6. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni  predisposte
dal  Soggetto  attuatore,  informa  periodicamente   la   popolazione
interessata sullo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli  1
e 2 della presente  ordinanza,  anche  avvalendosi  di  strumenti  di
comunicazione multimediale.