Art. 2 1. Il Commissario delegato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, opera in via sostitutiva in materia di organizzazione delle attivita' di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. A tal fine il Commissario delegato, per il tramite del soggetto attuatore e sentito il comitato di indirizzo e pianificazione di cui al comma 2, predispone e approva il piano per la gestione delle macerie, dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione di cui all'articolo 1, individuando i siti e gli impianti idonei alla gestione dei rifiuti. 2. Il Commissario delegato si avvale di un Comitato di indirizzo, coordinamento e verifica per la pianificazione delle attivita' di rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 1, costituito con decreto dello stesso Commissario delegato, presieduto dal Sindaco del comune dell'Aquila e composto dai Sindaci e dai Presidenti delle province dei comuni individuati con i predetti decreti di cui al comma 1, nonche' da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, del GICER, del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente - NOE di Pescara, del Corpo Forestale dello Stato, di ISPRA e di ISS. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese. Il Soggetto attuatore, nominato dal Commissario delegato per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attivita' operative definite all'articolo 1, si avvale di tecnici e funzionari, fino ad un massimo di cinque unita' di personale, provenienti da pubbliche amministrazioni e posti in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di euro 300.000,00 annui. Il Soggetto attuatore, inoltre, si avvale: a. di A.S.M. Spa, che puo' effettuare anche nel territorio degli altri comuni di cui al comma 1, in deroga all'articolo 23-bis, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, la gestione dei siti di raccolta e cernita dei rifiuti di cui all'articolo 1 ed il loro smaltimento e avvio a recupero e/o riutilizzo, nonche' l'attivita' di vigilanza sull'attivita' di conferimento differenziato presso i cantieri. I termini fissati per le gestioni dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera a) ed e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e seguenti modificazioni, sono prorogati per la durata dello stato di emergenza, in deroga a quanto disposto dallo stesso articolo 23-bis per i territori dei comuni di cui al comma 1; b. di ARTA, ASL e per le competenze di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici dell'Abruzzo, per le attivita' di vigilanza e la corretta gestione di cui alla lettera b; c. di SOGESID Spa, per le attivita' di valutazione, studio e progettazione delle infrastrutture e della logistica occorrente, ai sensi della Convenzione stipulata in data 12 novembre 2010; d. della Struttura di missione di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 per le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni delle aree ritenute necessarie al generale perseguimento delle finalita' dell'articolo 1, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; e. dell'Universita' degli Studi dell'Aquila per le valutazioni e le prove tecniche attinenti alle frazioni merceologiche valorizzabili derivanti dalla gestione dei rifiuti di cui all'articolo 1; f. degli Uffici regionali e provinciali per l'emanazione dei provvedimenti autorizzativi, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore, attua gli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, concernente le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in localita' Pontignone - Paganica comune dell'Aquila. 4. Il Commissario delegato, per il tramite del Soggetto attuatore: a. acquisisce in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, mezzi idonei alle attivita' di carico, scarico e trasporto delle macerie, da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze armate; b. progetta, realizza e autorizza in via definitiva centri di raccolta, prioritariamente presso le aree di cui al comma 2, lettera a, del presente articolo, gia' utilizzate dai comuni per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'articolo 1 nonche', se ritenuto necessario, presso altre aree individuate sentiti i comuni competenti per territorio; c. progetta, realizza e autorizza, ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n.152/2006 e sentiti i comuni competenti per territorio, siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti e delle frazioni merceologiche di cui all'articolo 1, impianti di trattamento degli stessi nonche' opere di recupero ambientale tramite l'utilizzo di rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi che, a seguito di trattamento, anche attraverso miscelazione con altri rifiuti non pericolosi, ivi compresi terre e rocce da scavo non riutilizzate in sito di cui al precedente articolo 1, comma 5, o materiali non aventi proprieta' diverse ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, presentino livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti per la specifica destinazione d'uso dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; d. predispone bandi di gara finalizzati all'avvio a recupero delle frazioni merceologiche che, a seguito di valutazioni qualitative e quantitative, non sono destinabili a recupero ambientale; e. incentiva il riutilizzo dei manufatti aventi valore storico, artistico, architettonico, urbanistico, paesaggistico e ambientale, mediante la stipula di protocolli d'intesa con soggetti pubblici italiani ed esteri, enti di ricerca e universita', organizzazioni di volontariato e senza fini di lucro. 5. Il Commissario delegato, tramite il Soggetto attuatore, attiva processi di consultazione in materia di localizzazione e realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 1 e in materia di individuazione e attuazione degli interventi di recupero ambientale, ispirandosi ai processi di Agenda 21 locale. 6. Il Commissario delegato, sulla base delle relazioni predisposte dal Soggetto attuatore, informa periodicamente la popolazione interessata sullo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, anche avvalendosi di strumenti di comunicazione multimediale.