Art. 4 1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di Abruzzo, Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009, accertata la compatibilita' tecnica dei materiali, assicura che nella realizzazione di opere e interventi da parte delle pubbliche amministrazioni nel territorio della regione Abruzzo vengano impiegati i rifiuti inerti da costruzione e demolizione non pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni di recupero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c. della presente ordinanza, nonche' le terre e rocce da scavo, secondo la normativa vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP. 2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti lavori e opere nella regione Abruzzo che richiedono la realizzazione di ripristini ambientali, argini, rilevati e riempimenti sono obbligate a richiedere al Provveditore di cui al comma 1 il quantitativo occorrente di tali materiali.