Art. 4 
 
  1. Il Provveditore interregionale alle opere pubbliche di  Abruzzo,
Lazio e Sardegna, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4,
comma  2,  del  decreto-legge  n.   39   del   2009,   accertata   la
compatibilita'   tecnica   dei   materiali,   assicura   che    nella
realizzazione  di  opere  e  interventi  da  parte  delle   pubbliche
amministrazioni  nel  territorio  della   regione   Abruzzo   vengano
impiegati  i  rifiuti  inerti  da  costruzione  e   demolizione   non
pericolosi dopo essere stati sottoposti alle operazioni  di  recupero
ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  4,  lettera  c.  della  presente
ordinanza, nonche' le terre e rocce da scavo,  secondo  la  normativa
vigente, derivanti dai Progetti C.A.S.E., MAP e MUSP. 
  2. Le amministrazioni pubbliche appaltanti  lavori  e  opere  nella
regione  Abruzzo  che  richiedono  la  realizzazione  di   ripristini
ambientali,  argini,  rilevati  e  riempimenti   sono   obbligate   a
richiedere  al  Provveditore  di  cui  al  comma  1  il  quantitativo
occorrente di tali materiali.