Art. 5 
 
  1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' la gestione
delle  emergenze  in  atto  sul  territorio,  di   competenza   della
Prefettura  dell'Aquila,   il   termine   previsto   all'articolo   6
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836  del
30 dicembre 2009 e' prorogato al 31 dicembre 2011, per tre unita'  di
personale e con oneri a carico del Fondo della protezione civile.