Art. 5 1. Al fine di assicurare senza soluzione di continuita' la gestione delle emergenze in atto sul territorio, di competenza della Prefettura dell'Aquila, il termine previsto all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 e' prorogato al 31 dicembre 2011, per tre unita' di personale e con oneri a carico del Fondo della protezione civile.