Art. 7 1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, in esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del Territorio, anche al fine di favorire la ripresa delle attivita' sportive nel territorio abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma complessiva di € 64.286,88, al comune di Barisciano la somma complessiva di € 31.200,37, al comune di Bugnara la somma complessiva di € 4.745,02, al comune di Calascio la somma complessiva di € 7.582,25 al comune di Castel del Monte la somma complessiva di € 88.791,46, al comune di Gagliano Aterno la somma complessiva di € 58.299,00, al comune di Goriano Sicoli la somma complessiva di € 101.206,00, al comune di Lucoli la somma complessiva di € 117.972,36, al comune di Montereale la somma complessiva di € 201.809,80, al comune di Molina Aterno la somma complessiva di € 135.095,00, al comune di Navelli la somma complessiva di € 109.460,00, al comune di San Pio delle Camere la somma complessiva di € 99.570.02, al comune di Villa Santa Lucia la somma complessiva di € 2.653,00, al comune di Villa Sant'Angelo la somma complessiva di € 109.547,64 al fine di consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto, delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni e per il ripristino dello status quo ante delle ex aree di accoglienza. I comuni provvedono a rendicontare al Commissario delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a € 1.132.228,80, comprensive dell'IVA al 10% sulle somme dovute a titolo di ripristino, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009. 3. All'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 ed all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010 le parole: "di cui all'articolo 14, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 14, comma 1".