Art. 7 
 
  1. Il Commissario delegato - Presidente della regione  Abruzzo,  in
esito all'attivita' svolta dall'Agenzia del Territorio, anche al fine
di favorire  la  ripresa  delle  attivita'  sportive  nel  territorio
abruzzese, e' autorizzato a trasferire al comune dell'Aquila la somma
complessiva  di  € 64.286,88,  al  comune  di  Barisciano  la   somma
complessiva di € 31.200,37, al comune di Bugnara la somma complessiva
di € 4.745,02, al comune  di  Calascio  la  somma  complessiva  di  €
7.582,25 al comune di Castel del Monte  la  somma  complessiva  di  €
88.791,46, al comune di Gagliano Aterno la  somma  complessiva  di  €
58.299,00, al comune di Goriano Sicoli  la  somma  complessiva  di  €
101.206,00, al comune di Lucoli la somma complessiva di € 117.972,36,
al comune di Montereale la somma  complessiva  di  €  201.809,80,  al
comune di Molina Aterno la somma  complessiva  di  €  135.095,00,  al
comune di Navelli la somma complessiva di € 109.460,00, al comune  di
San Pio delle Camere la somma complessiva di € 99.570.02,  al  comune
di Villa Santa Lucia la somma complessiva di € 2.653,00, al comune di
Villa Sant'Angelo la somma complessiva di €  109.547,64  al  fine  di
consentire agli stessi Enti il pagamento, ai relativi aventi diritto,
delle somme per l'indennita' di occupazione, per il ristoro dei danni
e  per  il  ripristino  dello  status  quo  ante  delle  ex  aree  di
accoglienza.  I  comuni  provvedono  a  rendicontare  al  Commissario
delegato in ordine all'utilizzo delle somme loro assegnate. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a € 1.132.228,80, comprensive dell'IVA al 10% sulle  somme  dovute  a
titolo di ripristino, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  di
cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 39/2009. 
  3. All'articolo 5,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 ed  all'articolo
7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3917 del 30 dicembre 2010 le  parole:  "di  cui  all'articolo  14,
comma 5" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui  all'articolo  14,
comma 1".