Art. 8 1. Per assicurare, senza soluzione di continuita', il presidio dell'ordine pubblico nei centri storici e piu' in generale la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale di cui all'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010, nel limite di 275 unita'. 2. Il Ministero della difesa e' autorizzato altresi' a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel limite di 97 unita'. 3. Agli oneri connessi all'applicazione del presente articolo e comprensivi delle spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro 3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009.