Art. 8 
 
  1. Per assicurare, senza  soluzione  di  continuita',  il  presidio
dell'ordine pubblico  nei  centri  storici  e  piu'  in  generale  la
vigilanza e la protezione degli insediamenti  ubicati  nei  territori
dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, il Ministero  della
difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2011 l'impiego  di
personale di cui all'articolo 3, dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010,  nel  limite  di
275 unita'. 
  2. Il Ministero della difesa e' autorizzato  altresi'  a  prorogare
fino al 31 marzo 2011 l'impiego di  personale  gia'  impegnato  negli
interventi di soccorso e nelle attivita'  necessarie  al  superamento
della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici  del  6
aprile 2009, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nel  limite
di 97 unita'. 
  3. Agli oneri connessi all'applicazione  del  presente  articolo  e
comprensivi delle spese di funzionamento dei  mezzi,  per  l'utilizzo
dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro  straordinario
effettivamente rese in  deroga  alla  vigente  normativa  nel  limite
massimo di 75 ore mensili pro-capite, quantificati nel limite di euro
3.376.728,00, si provvede ai sensi dell'articolo  14,  comma  5,  del
decreto-legge n. 39/2009.