Art. 3 
 
  La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari
non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario
riportati nell'apposito piano di controllo per  la  denominazione  di
origine protetta «Terra di Bari», cosi'  come  depositati  presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  senza  il
preventivo assenso di detta autorita'. 
  La Camera di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari
comunica e sottopone all'approvazione  ministeriale  ogni  variazione
concernente il  personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione
presentata, la composizione del comitato di  certificazione  o  della
struttura equivalente e  dell'organo  decidente  i  ricorsi,  nonche'
l'esercizio di attivita' che risultano  oggettivamente  incompatibili
con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 
  Il mancato adempimento delle  prescrizioni  del  presente  articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.