Art. 5 
 
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto. 
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della  legge  21  dicembre
1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita'  nazionale  competente,
l'intenzione  di  confermare  la  Camera   di   commercio   industria
artigianato ed agricoltura di Bari o proporre un  nuovo  soggetto  da
scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14,  comma
7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 
  Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera
di commercio industria artigianato ed agricoltura di Bari  e'  tenuta
ad adempiere a tutte le disposizioni  complementari  che  l'Autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.