IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio dell'autorizzazione agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; Visti il decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001; Considerata la preminente necessita' di garantire la trasparenza degli effettivi partecipanti a gare pubbliche; Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il presente decreto disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. 2. L'autorizzazione rilasciata a norma dal presente decreto costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti. 3. Il concorrente puo' presentare la propria offerta, producendo copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, gia' inviata.