IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la  definizione
delle  modalita'  di  rilascio  dell'autorizzazione  agli   operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio in  Paesi  elencati  nel
decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e  nel  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al  fine  di
essere ammessi a partecipare alle  procedure  di  aggiudicazione  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
attuazione della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di  finanziamento  del  terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione; 
  Visti  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  4  maggio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  10
maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 23 novembre 2001; 
  Considerata la preminente necessita' di  garantire  la  trasparenza
degli effettivi partecipanti a gare pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'articolo 37, comma 1,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, il presente decreto disciplina  il  procedimento
di rilascio dell'autorizzazione alla partecipazione alle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163  e  successive
modificazioni. 
  2.  L'autorizzazione  rilasciata  a  norma  dal  presente   decreto
costituisce  condizione  necessaria  per   la   partecipazione   alle
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture di cui al citato decreto legislativo n. 163  del  2006  e
successive modificazioni, per gli affidamenti in subappalto, nel caso
di avvalimento e per la stipula dei relativi contratti. 
  3. Il concorrente puo' presentare la  propria  offerta,  producendo
copia dell'istanza, di cui al successivo articolo 4, gia' inviata.