Art. 3 
 
  1. L'erogazione dei netti ricavi derivanti dall'attualizzazione dei
contributi pluriennali dovra' avvenire nel rispetto  della  normativa
vigente in materia. 
  2. In ogni caso l'erogazione dei  contributi  sara'  effettuata  su
base  pluriennale  ed  in  misura  non  eccedente  gli  importi   dei
contributi stanziati annualmente in bilancio. 
  3. Per  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  contabile,  le
risorse impegnate  ed  eventualmente  non  pagate  entro  il  termine
dell'esercizio di competenza potranno essere erogate  negli  esercizi
successivi.