IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005» - ed in  particolare
l'art. 22; 
  Visto il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/60/CE  concernente  la  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e  di  finanziamento  del  terrorismo  nonche'
della direttiva 2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di  esecuzione»  e
successive modificazioni; 
  Visto  l'art.  41,  comma  2,  lettera  c),  del   citato   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  che,  al  fine  di  agevolare
l'individuazione delle operazioni sospette, dispone che, su  proposta
dell'Unita'   di   informazione   finanziaria,   sono    emanati    e
periodicamente aggiornati, con  decreto  del  Ministro  dell'interno,
indicatori di anomalia per i soggetti indicati nell'art. 10, comma 2,
lettere e) e g) e per  quelli  indicati  nell'art.  14  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'art.  41,  comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231, che dispone che gli  indicatori  di  anomalia,
elaborati ai sensi del comma 2, sono  sottoposti,  prima  della  loro
emanazione, al Comitato di sicurezza finanziaria per  assicurarne  il
coordinamento; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  recante
«Misure per prevenire, contrastare e reprimere il  finanziamento  del
terrorismo e l'attivita' dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE» e
successive modificazioni; 
  Considerato  che  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria  si   e'
pronunciato favorevolmente nella riunione del 30 ottobre 2009; 
  Su proposta  della  Unita'  di  informazione  finanziaria,  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 si  intendono
per: 
    a) «finanziamento del terrorismo»: in conformita' con  l'art.  1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007,  n.  109,
«qualsiasi attivita' diretta, con  qualsiasi  mezzo,  alla  raccolta,
alla provvista, all'intermediazione, al  deposito,  alla  custodia  o
all'erogazione di fondi o di risorse economiche,  in  qualunque  modo
realizzati, destinati a essere, in tutto o in  parte,  utilizzati  al
fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o  in
ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti  con
finalita'  di  terrorismo  previsti  dal  codice   penale,   e   cio'
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e  delle  risorse
economiche per la commissione dei delitti anzidetti»; 
    b) «riciclaggio»: in conformita'  con  l'art.  2,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, «le seguenti azioni, se
commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 
      la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a
conoscenza che essi provengono da un'attivita'  criminosa  o  da  una
partecipazione  a  tale  attivita',  allo  scopo   di   occultare   o
dissimulare  l'origine  illecita  dei  beni  medesimi  o  di  aiutare
chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni; 
      l'occultamento  o  la  dissimulazione   della   reale   natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni
o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che  tali
beni provengono da un'attivita' criminosa o da una  partecipazione  a
tale attivita'; 
      l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni  essendo  a
conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono
da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; 
      la  partecipazione  a  uno  degli  atti  di  cui  alle  lettere
precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo  di
perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare  qualcuno  a
commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione»; 
    c)  «UIF»:  l'Unita'  di  Informazione  Finanziaria,   cioe'   la
struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di
richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita'
competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo; 
    d) «TULPS»: il Testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773  e  successive
modificazioni.