Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme
di settore rispettivamente  applicabili,  svolgono  le  attivita'  di
seguito elencate, il  cui  esercizio  resta  subordinato  a  licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione di inizio di attivita' specificamente  richieste  dalle
norme pure di seguito riportate: 
    a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza
di cui all'art. 115 del TULPS; 
    b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo di guardie particolari giurate, in presenza  della  licenza  di
cui all'art. 134 del TULPS; 
    c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza  l'impiego
di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; 
    d) gestione di case da gioco, in  presenza  delle  autorizzazioni
concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui  all'art.
5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
    e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti  telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse  o  concorsi  pronostici
con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse  dal
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266; 
    f) agenzia di  affari  in  mediazione  immobiliare,  in  presenza
dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito  presso  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  ai  sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39; 
    g) commercio, comprese l'esportazione e  l'importazione,  di  oro
per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista
la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 
    h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e l'importazione di oggetti preziosi, per  i  quali  e'  prevista  la
licenza di cui all'art. 127 del TULPS; 
    i)  fabbricazione  di  oggetti  preziosi  da  parte  di   imprese
artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari  dei  marchi
di identificazione  tenuto  dalle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
    l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva
prevista dall'art. 126 del TULPS; 
    m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte  per  il  quale  e'
prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS. 
  2. Sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti  aventi  la
propria sede legale in Italia nonche' gli stabilimenti  italiani  (ad
esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti  aventi  sede  legale
all'estero. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e  2  sono  indicati  nel  presente
decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «operatori».