Art. 2 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai soggetti che, secondo le norme di settore rispettivamente applicabili, svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente richieste dalle norme pure di seguito riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche' al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39; g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali e' prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS; i) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS; m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale e' prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS. 2. Sono compresi nell'ambito di applicazione i soggetti aventi la propria sede legale in Italia nonche' gli stabilimenti italiani (ad esempio: sedi, succursali, filiali) di soggetti aventi sede legale all'estero. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono indicati nel presente decreto e nei relativi allegati 1 e 2 con il termine di «operatori».