Art. 3 
 
 
                       Indicatori di anomalia 
 
  1. Al  fine  di  agevolare  gli  operatori  nell'individuazione  di
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
si  forniscono  nell'allegato  1,  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto, indicatori esemplificativi di anomalia suddivisi in
indicatori generali, che si applicano in quanto compatibili a tutti i
destinatari  del  presente  decreto,  e  indicatori   specifici   per
categoria di soggetti di cui al precedente art. 2. 
  2. Gli indicatori di anomalia sono volti a  ridurre  i  margini  di
incertezza connessi con valutazioni soggettive e hanno  lo  scopo  di
contribuire al contenimento degli oneri  e  al  corretto  e  omogeneo
adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 
  3. La mera ricorrenza di operazioni o  comportamenti  descritti  in
uno  o  piu'  indicatori  di  anomalia  non  e'  motivo  di  per  se'
sufficiente per l'individuazione  e  la  segnalazione  di  operazioni
sospette,  per  le  quali  e'  necessario  una  valutazione  concreta
specifica. 
  4. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti  della
clientela ad uno o piu' degli indicatori previsti nell'allegato 1 del
presente decreto,  puo'  non  essere  sufficiente  ad  escludere  che
l'operazione sia sospetta. Gli operatori  valutano  pertanto  con  la
massima  attenzione   ulteriori   comportamenti   e   caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti  negli  indicatori,  siano
egualmente sintomatici di profili di sospetto. 
  5. Per favorire la lettura  e  la  comprensione  degli  indicatori,
alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono
un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. 
  6.  Gli  operatori   si   avvalgono   degli   indicatori   previsti
nell'allegato  1,  che  attengono  ad  aspetti  sia  soggettivi   che
oggettivi dell'operazione, in presenza dei quali, sulla base di tutte
le  altre  informazioni  disponibili,  effettuano   una   valutazione
complessiva sulla natura dell'operazione. 
  7. Gli operatori utilizzano la casistica quale strumento  operativo
per la  valutazione  della  sussistenza  di  un'operazione  sospetta,
selezionando gli indicatori in relazione all'attivita'  concretamente
svolta.