(Allegato 2)
                                                           ALLEGATO 2 
 
  La segnalazione di operazioni sospette 
 
  1. Principi generali 
 
  Ai  fini  dell'adempimento  degli  obblighi  di   segnalazione   di
operazioni  sospette  gli  operatori  devono  fare  riferimento  alla
nozione  di  riciclaggio  riportata  nelle  definizioni  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  e  successive  modificazioni,
diversa da quella prevista dall'art. 648 bis del codice penale. 
  La disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione
di operazioni sospette non prevede soglie  minime  di  importo  delle
operazioni da segnalare. 
  Gli operatori inoltrano segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui
la prestazione o l'operazione sia  stata  rifiutata  ovvero  non  sia
stata eseguita per motivi di sospetto. 
  Il controllo costante deve  essere  condotto  per  l'intera  durata
della relazione con il cliente e non puo' essere limitato  alla  fase
di inizio ovvero di conclusione del rapporto; la  mera  decisione  da
parte del cliente di  concludere  il  rapporto  non  puo'  costituire
elemento fondante di una segnalazione. 
  Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF
ai sensi  dell'articolo  41  e  al  fine  di  consentire  l'eventuale
esercizio del potere di sospensione di cui all'articolo 6,  comma  7,
lettera c), gli enti e le persone soggetti  al  presente  decreto  si
astengono dall'eseguire le operazioni per le quali sospettano vi  sia
una  relazione  con  il  riciclaggio  o  con  il  finanziamento   del
terrorismo. 
  Qualora l'astensione  non  sia  possibile  in  quanto  sussiste  un
obbligo  di   legge   di   ricevere   l'atto,   ovvero   l'esecuzione
dell'operazione  per  sua  natura  non  possa   essere   rinviata   o
l'astensione possa  ostacolare  le  indagini,  permane  l'obbligo  di
immediata segnalazione di operazione sospetta ai sensi  dell'articolo
41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione
di obblighi di segretezza, del segreto professionale o  di  eventuali
restrizioni  alla  comunicazione  di  informazioni  imposte  in  sede
contrattuale  o  da   disposizioni   legislative,   regolamentari   o
amministrative; se poste in essere in buona fede e per  le  finalita'
previste dalla normativa non comportano responsabilita' di alcun tipo
per gli operatori e per i loro collaboratori o dipendenti. 
  Le disposizioni a garanzia del segnalante si  estendono  agli  atti
connessi alla segnalazione e  all'attivita'  di  approfondimento.  In
particolare, nessuna responsabilita' deriva dal rispetto dell'obbligo
di sospendere le operazioni disposto dalla UIF. 
  La segnalazione  e'  un  atto  distinto  dalla  denuncia  di  fatti
penalmente rilevanti. 
  Non si deve procedere alla  segnalazione  di  fatti  che  attengono
esclusivamente a violazioni delle norme sull'uso del contante  e  dei
titoli al portatore contenute nell'art. 49  del  decreto,  che  vanno
comunicate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  le
modalita' indicate nella  Circolare  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze n. 80414 del 1°agosto  2008.  Da  tali  violazioni  non
consegue, infatti, necessariamente una valutazione di  sospetto,  con
conseguente obbligo di segnalazione. 
 
  2. L'analisi delle operazioni da segnalare 
 
  La segnalazione di operazioni sospette si  fonda  su  una  compiuta
valutazione, da parte degli operatori, delle  informazioni  raccolte,
registrate e  conservate  nell'ambito  dell'adeguata  verifica  della
clientela, nonche' di quelle  disponibili  in  virtu'  dell'attivita'
professionale prestata. 
  A tal fine gli operatori valutano complessivamente,  nel  tempo,  i
rapporti intrattenuti con i clienti, avendo riguardo alle  operazioni
compiute o richieste nello svolgimento dell'incarico.  Cio'  consente
di  individuare  eventuali  incongruenze  rispetto   alla   capacita'
economica del cliente e alle prestazioni di  solito  richieste  dallo
stesso. 
  L'operatore,  prima  di  inoltrare  la  segnalazione,  compie   una
valutazione globale dell'operazione sulla base di tutti gli  elementi
oggettivi  e  soggettivi  conosciuti  in   ragione   delle   funzioni
esercitate a seguito del conferimento dell'incarico; in ogni caso, e'
tenuto a valutare le operazioni che presentano profili  di  eventuale
anomalia anche in assenza di un impulso riveniente da collaboratori o
dipendenti. 
  Sono escluse  dall'area  valutativa  indagini  esterne  o  comunque
estranee all'adempimento dell'incarico, fermo restando  l'obbligo,  a
carico dell'operatore, di  chiedere  al  cliente  informazioni  sullo
scopo e sulla  natura  prevista  del  rapporto  o  della  prestazione
professionale. 
 
  3. La sospensione delle operazioni 
 
  La  UIF  puo'  sospendere  le  operazioni  sospette,   di   propria
iniziativa o su richiesta degli organi investigativi e dell'Autorita'
giudiziaria, per un massimo di cinque giorni lavorativi, purche' cio'
non pregiudichi il corso delle indagini, dandone immediata notizia ai
suddetti organi. 
  Il provvedimento di sospensione  e'  comunicato  immediatamente  al
segnalante. Il mancato rispetto del provvedimento di  sospensione  e'
punito con sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  Gli operatori possono preavvisare telefonicamente o via fax la UIF,
anche per  ricevere  istruzioni  sul  comportamento  da  tenere,  con
particolare riguardo al mantenimento della riservatezza, ai  rapporti
con il soggetto segnalato e alla gestione delle operazioni. 
 
  4. Gli obblighi  in  materia  di  contrasto  al  finanziamento  del
terrorismo 
 
  Gli operatori  sono  chiamati  a  segnalare  anche  operazioni  che
possono essere riconducibili al finanziamento del terrorismo. 
  L'individuazione dei flussi finanziari destinati  ad  attivita'  di
terrorismo, ove manchino indicatori di rischio correlati  al  profilo
soggettivo   del   cliente,   presenta   evidenti   difficolta',   in
considerazione del fatto che le risorse impiegate  nel  finanziamento
del terrorismo sono spesso  di  importo  molto  contenuto  e  possono
essere anche di provenienza lecita. 
  Qualora i fondi utilizzati dai terroristi abbiano  una  provenienza
illecita, i tradizionali indicatori  di  anomalia  di  ausilio  nella
individuazione di attivita' di riciclaggio consentono,  altresi',  di
rilevare attivita' potenzialmente riconducibili al finanziamento  del
terrorismo. In questo caso, a seguito della rilevazione e  successiva
trasmissione della  segnalazione  spettera'  alla  UIF,  in  sede  di
approfondimento   economico-finanziario,   ovvero   alle    autorita'
investigative,  attraverso  lo  sviluppo  delle  relative   indagini,
confermare   il   fondamento   della    segnalazione,    individuando
un'eventuale  connessione  con  il  fenomeno  del  finanziamento  del
terrorismo. 
  L'obbligo di segnalazione di operazioni  sospette  va  distinto  da
quello di congelamento di fondi e risorse economiche. 
  Gli  obblighi  di   congelamento   sorgono   qualora   i   soggetti
riconducibili al finanziamento del  terrorismo  siano  specificamente
designati all'interno di regolamenti comunitari  ovvero  in  appositi
decreti emanati dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La
materia relativa agli  obblighi  di  congelamento  e  alle  modalita'
operative per eseguire tali misure e' regolata dal d.lgs. n. 109  del
2007. 
 
  5. La procedura di segnalazione 
 
  Per una piu' efficace rilevazione e valutazione  delle  operazioni,
e'  opportuno  che  gli  operatori  -  in  particolare  se   operanti
nell'ambito di strutture associate o societarie  -  si  avvalgano  di
procedure  interne  che  prevedano  una  regolamentazione   dell'iter
valutativo seguito. 
  Tali procedure, infatti, garantiscono omogeneita' di comportamenti,
assicurano la pronta ricostruibilita' a posteriori delle  motivazioni
delle decisioni assunte in caso di richieste da parte delle autorita'
competenti,   consentono    la    ripartizione    delle    rispettive
responsabilita'. 
  Le misure eventualmente adottate sono modulate tenendo conto  delle
specificita' dell'attivita' svolta e delle dimensioni organizzative e
operative. 
  Le procedure previste favoriscono la diffusione e la conoscenza dei
presupposti  e  della  procedura  di  segnalazione  delle  operazioni
sospette tra i propri dipendenti e collaboratori. 
  La scelta  in  merito  all'adozione  di  programmi  informatici  di
ausilio per la valutazione delle operazioni e' rimessa  all'autonomia
organizzativa dei segnalanti. 
 
  6. La tutela della riservatezza 
 
  Tutte le informazioni  relative  alle  segnalazioni  di  operazioni
sospette, in ordine sia al contenuto  sia  alla  effettuazione  delle
stesse, sono soggette a un regime di rigorosa  riservatezza  in  base
alla legge. 
  Gli operatori adottano adeguate misure per  assicurare  la  massima
riservatezza  delle  informazioni  relative  alle   segnalazioni   di
operazioni sospette. 
  Gli  operatori  che  svolgono  la  propria   attivita'   attraverso
strutture aziendali nelle quali operano piu'  persone  non  indicano,
nella segnalazione, il nominativo della persona che  ha  rilevato  il
sospetto, ne' usano indicazioni  che,  sia  pure  impersonali,  siano
comunque atte alla individuazione del soggetto segnalante. 
  Gli atti e i documenti in cui  sono  indicate  le  generalita'  dei
segnalanti  sono  custoditi  sotto  la  diretta  responsabilita'  del
titolare dell'attivita'  o  del  legale  rappresentante  o  del  loro
delegato. 
  La UIF e gli  organi  investigativi  possono  richiedere  ulteriori
informazioni, ai fini dell'analisi finanziaria o dell'approfondimento
investigativo, al soggetto che ha eseguito la segnalazione e a quegli
operatori ai quali la segnalazione e' direttamente collegata. 
  La trasmissione  delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette,  le
eventuali richieste di approfondimenti e gli scambi  di  informazioni
in merito  alle  operazioni  segnalate,  tra  la  UIF  e  gli  organi
investigativi avvengono per via telematica, con  modalita'  idonee  a
garantire  la  riservatezza   e   l'integrita'   delle   informazioni
trasmesse. 
  L'identita' dell'operatore che ha effettuato la  segnalazione  puo'
essere rivelata solo qualora  l'autorita'  giudiziaria,  con  decreto
motivato, lo ritenga indispensabile  ai  fini  dell'accertamento  dei
reati per i quali si procede. 
  Gli operatori che effettuano la segnalazione e chiunque  ne  sia  a
conoscenza non possono dare comunicazione dell'avvenuta  segnalazione
e del contenuto della stessa fuori dei casi previsti dall'articolo 46
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. La  violazione  del
divieto di  comunicazione  e'  sanzionata  penalmente  ai  sensi  del
medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007. 
 
  7. Flusso di ritorno 
 
  L'UIF  comunica  agli  operatori  l'avvenuta  archiviazione   della
segnalazione e i casi in cui  le  segnalazioni  non  hanno  ulteriore
corso in sede di approfondimento investigativo. 
  Anche il flusso informativo di ritorno e' sottoposto a un regime di
rigorosa  riservatezza  e  al  divieto  di  comunicazione  penalmente
sanzionato ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
 
  8. Formazione 
 
  Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del  personale
e dei collaboratori  ai  fini  della  corretta  individuazione  degli
elementi di sospetto. 
  Periodici programmi  di  formazione  sono  volti  a  consentire  di
riconoscere attivita' potenzialmente connesse con il riciclaggio e il
finanziamento  del  terrorismo,  anche  attraverso   la   valutazione
dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback. 
  La formazione deve avere carattere di continuita' e sistematicita',
nonche' tenere conto dell'evoluzione della normativa  in  materia  di
antiriciclaggio.