Art. 2 
 
  1.  Le  funzioni  e  le  competenze  delle  Direzioni  territoriali
dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli  stipendi
ai dipendenti delle  amministrazioni  periferiche  dello  Stato  sono
mantenute in capo al Dipartimento dell'amministrazione generale,  del
personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e
dell'innovazione.