Art. 4 
 
  1. Le attivita' svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e
delle finanze in  materia  di  pagamento  degli  stipendi  a  livello
territoriale, vengono affidate  alle  Ragionerie  territoriali  dello
Stato nell'ambito del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
Stato. 
  2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al  presente  articolo  e'
assicurato mediante la definizione di specifiche modalita'  operative
da  parte  del  Dipartimento   dell'Amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi  informativi
e dell'innovazione da adottare d'intesa  con  il  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato.