Art. 4 1. Le attivita' svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli stipendi a livello territoriale, vengono affidate alle Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. 2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo e' assicurato mediante la definizione di specifiche modalita' operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.