Art. 5 
 
  1. Sono altresi' riallocate presso le Ragionerie territoriali dello
Stato nell'ambito del Dipartimento della  ragioneria  generale  dello
Stato, le seguenti  funzioni,  gia'  di  competenza  delle  soppresse
Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze: 
  a)  concessione  e  pagamento  di  pensioni  di   guerra   dirette,
indirette,  di  reversibilita'  e  relativi   trattamenti   economici
accessori,  concessione  e  pagamento   di   assegni   annessi   alle
decorazioni al valor militare - revoca  e  modifica  dei  trattamenti
emessi di cui al d.P.R. 23  dicembre  1978,  n.  915,  al  d.P.R.  30
dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, alla  legge
18 agosto 2000, n. 236, alla legge 8 agosto 1991, n. 261,  al  d.P.R.
30 settembre 1999, n. 377, alla legge 27 dicembre 2002, n. 288,  alla
legge '7 febbraio 2006, n. 44 e alla legge 3 dicembre 2009, n. 184  -
gestione  dei  pagamenti  dell'assegno  vitalizio,   diretto   e   di
reversibilita', spettante agli ex deportati  in  campi  di  sterminio
nazista KZ di cui al d.P.R. ottobre 1963,  n.  2043,  alla  legge  18
novembre 1980, n. 791, alla legge 29 gennaio 1994, n. 94, e  all'art.
7-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 -  gestione  dei  pagamenti
dell'assegno vitalizio di benemerenza, diretto e  di  reversibilita',
spettante ai perseguitati politici antifascisti  o  razziali  di  cui
alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 24 aprile 1967, n. 261 e 22 dicembre
1980, n. 932; 
  b) servizi in materia di depositi  definitivi  di  cui  al  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  284,  al  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre
2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2
novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 giugno 2009; rimborsi di somme versate al capo X  ed  altri  capi,
ivi compresi i rimborsi di somme versate in  eccedenza  a  titolo  di
oblazione per condono edilizio, ai  sensi  della  legge  24  novembre
2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori; 
  c) gestione  delle  pensioni  ordinarie  privilegiate  tabellari  e
concessione delle relative reversibilita' di cui  al  d.P.R.  del  29
dicembre 1973, n. 1092, alle leggi 29 aprile 1976, n. 177, 26 gennaio
1980, n. 9 e 2 maggio 1984, n. 111; 
  d) gestione dei contributi, annualita' e altre spese  fisse  varie,
voltura dei relativi ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della
legge 12 agosto 1962, n. 1290; 
  e) servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico; 
  f) consulenza in materia contrattuale  per  l'acquisto  di  beni  o
servizi, verifica corrispondenza 
  acquisti ai parametri e agli standard predisposti di  cui  all'art.
1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  g) autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa; 
  h) procedimento di applicazione delle  sanzioni  amministrative  di
cui  all'art.  50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  296,
come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre  2005
n. 266, relative al progetto "Tessera sanitaria"; 
  i) attivita' connesse ai procedimenti contenziosi nelle funzioni di
competenza di cui al presente articolo, nonche'  per  quelle  di  cui
alle lettere a) e c) limitatamente ai giudizi di primo grado  dinanzi
alle Sezioni regionali della Corte dei conti; 
  j) attivita' di segreteria delle Commissioni mediche di verifica; 
  2. Lo svolgimento delle funzioni di cui  al  presente  articolo  e'
assicurato mediante la definizione di specifiche modalita'  operative
da  parte  del  Dipartimento   dell'Amministrazione   generale,   del
personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi  del  tesoro
da adottare d'intesa con il Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato.