Art. 5 1. Sono altresi' riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le seguenti funzioni, gia' di competenza delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze: a) concessione e pagamento di pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilita' e relativi trattamenti economici accessori, concessione e pagamento di assegni annessi alle decorazioni al valor militare - revoca e modifica dei trattamenti emessi di cui al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, alla legge 18 agosto 2000, n. 236, alla legge 8 agosto 1991, n. 261, al d.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, alla legge '7 febbraio 2006, n. 44 e alla legge 3 dicembre 2009, n. 184 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio, diretto e di reversibilita', spettante agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ di cui al d.P.R. ottobre 1963, n. 2043, alla legge 18 novembre 1980, n. 791, alla legge 29 gennaio 1994, n. 94, e all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio di benemerenza, diretto e di reversibilita', spettante ai perseguitati politici antifascisti o razziali di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 24 aprile 1967, n. 261 e 22 dicembre 1980, n. 932; b) servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; rimborsi di somme versate al capo X ed altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori; c) gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilita' di cui al d.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092, alle leggi 29 aprile 1976, n. 177, 26 gennaio 1980, n. 9 e 2 maggio 1984, n. 111; d) gestione dei contributi, annualita' e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290; e) servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico; f) consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi, verifica corrispondenza acquisti ai parametri e agli standard predisposti di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; g) autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa; h) procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relative al progetto "Tessera sanitaria"; i) attivita' connesse ai procedimenti contenziosi nelle funzioni di competenza di cui al presente articolo, nonche' per quelle di cui alle lettere a) e c) limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti; j) attivita' di segreteria delle Commissioni mediche di verifica; 2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo e' assicurato mediante la definizione di specifiche modalita' operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.