Art. 6 1. A decorrere dal 1° marzo 2011 cessano le attivita' delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, che sono riallocate secondo le disposizioni dei precedenti articoli, ivi compresi i procedimenti amministrativi in corso di lavorazione. 2. In sede di prima applicazione, a decorrere dalla data di cui al comma 1, viene assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato il contingente di personale, gia' in servizio presso le soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, di cui 'all'allegata tabella, che non ha prodotto istanza per il transito nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 3. Dalla data di cui al comma 1 i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato subentrano in tutte le funzioni in materia di personale, logistica, dotazioni strumentali e sicurezza sul luogo di lavoro in precedenza svolte dai direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2010 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2011 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108