Art. 6 
 
  1. A decorrere  dal  1°  marzo  2011  cessano  le  attivita'  delle
Direzioni  territoriali  dell'economia  e  delle  finanze,  che  sono
riallocate secondo  le  disposizioni  dei  precedenti  articoli,  ivi
compresi i procedimenti amministrativi in corso di lavorazione. 
  2. In sede di prima applicazione, a decorrere dalla data di cui  al
comma 1, viene assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato  il
contingente di  personale,  gia'  in  servizio  presso  le  soppresse
Direzioni  territoriali  dell'economia  e  delle  finanze,   di   cui
'all'allegata tabella, che non ha prodotto istanza  per  il  transito
nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. 
  3. Dalla data di cui  al  comma  1  i  direttori  delle  Ragionerie
territoriali dello Stato subentrano in 
  tutte le funzioni in materia  di  personale,  logistica,  dotazioni
strumentali e sicurezza sul luogo di lavoro in precedenza svolte  dai
direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze. 
  Il presente  decreto  sara'  sottoposto  al  controllo  secondo  la
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 dicembre 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2011 
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari,  registro  n.  2
Economia e finanze, foglio n. 108