IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191; 
  Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del  lavoro,  della
salute e delle politiche sociali e le Regioni  Lombardia  (16  aprile
2009), Emilia Romagna (16  aprile  2009),  Lazio  (16  aprile  2009),
Veneto (16 aprile 2009),  Sicilia  (22  aprile  2009),  Campania  (16
aprile 2009), Puglia (16 aprile 2009), Toscana  (16  aprile  2009)  e
Piemonte (22 aprile 2009) che  stabiliscono  che  il  trattamento  di
sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un
contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva
del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito  e  posto  a
carico del FSE-POR; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  22.04.2010,  relativo
alla societa' Mannesmann Quality Computer  Printers  S.r.l.,  per  la
quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata,
ai  fini  della  concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; 
  Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (12 maggio 2010),  Emilia
Romagna (28 aprile 2010), Lazio (30 aprile 2010), Veneto  (27  aprile
2010), Sicilia (3 maggio 2010), Campania (4 maggio 2010), Puglia  (27
aprile 2010), Toscana (20 settembre 2010) e Piemonte (7 maggio  2010)
che si sono assunte  l'impegno  all'erogazione  della  propria  quota
parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore  dei
lavoratori dipendenti  dalla  societa'  Mannesmann  Quality  Computer
Printers S.r.l.,  in  conformita'  agli  accordi  siglati  presso  il
ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
  Vista l'istanza di concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa,  presentata
dall'azienda Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l.; 
  Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico  del  fondo
per l'occupazione di cui all'art.1,  comma  7  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n.148,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni -  previsto  dall'art.
2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale  in  favore  dei
lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 138 -  140,  della  legge  23  dicembre
2009,  n.  191,  e'  autorizzata  la  concessione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale,   definito   nell'accordo
intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
in data 22 aprile 2010, per il periodo  dal  1°  maggio  2010  al  30
aprile 2011, in favore di un numero massimo di n. 39 lavoratori della
societa' Mannesmann Quality Computer Printers S.r.l., in forza presso
gli stabilimenti di: 
  Milano - 22 lavoratori; 
  Roma - 6 lavoratori; 
  Torino - 2 lavoratori; 
  Bologna - 3 lavoratori; 
  Prato - 1 lavoratore; 
  Padova - 2 lavoratori; 
  Catania - 1 lavoratore; 
  Napoli - 1 lavoratore; 
  Bari - 1 lavoratore. 
  La contrazione dell'orario di lavoro sara' effettuata  fino  ad  un
massimo del 39%. 
  Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: 
    l'intera contribuzione  figurativa  e  il  70%  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa (ad esclusione dei lavoratori  delle  Regioni  Lombardia  e
Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011); 
    l'intera contribuzione figurativa  e  il  100%  del  sostegno  al
reddito  spettante  al  lavoratore  calcolato  secondo   la   vigente
normativa, limitatamente ai  lavoratori  delle  Regioni  Lombardia  e
Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al  30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE -  POR
regionale, ad esclusione dei lavoratori  delle  Regioni  Lombardia  e
Piemonte, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile 2011. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione  e  Formazione  sono  disposti  nel  limite
massimo complessivo di euro 277.178,76. 
  Matricole INPS: 4924491012 
  Pagamento diretto: si.