IL DIRETTORE GENERALE 
                  per il trasporto pubblico locale 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1533 del 5  giugno  1985,  recante
«Disposizioni per i direttori  ed  i  responsabili  dell'esercizio  e
relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti  ai  servizi
di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o
terrestri»; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  per  i  pubblici  servizi  di
trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e  terrestri,
ascensori verticali ed inclinati, scale mobili,  marciapiedi  mobili,
montascale,   piattaforme   elevatrici   ed   impianti   assimilabili
l'aggiornamento  delle  disposizioni  previste  dagli  articoli   90,
secondo e quarto comma e 91, ultimo  comma  del  suddetto  decreto  e
riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali,  fisici
e morali dei tecnici da preporre a tali servizi, le modalita' per  la
loro nomina e per la nomina dei sostituti, nonche' la  determinazione
delle incombenze degli assistenti tecnici; 
  Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi  di
pubblico trasporto effettuati mediante impianti  funicolari  aerei  e
terrestri,  ascensori   verticali   ed   inclinati,   scale   mobili,
marciapiedi mobili, montascale, piattaforme  elevatrici  ed  impianti
assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati
nelle seguenti categorie: 
    A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili; 
    B1) funivie monofune con veicoli  a  collegamento  temporaneo  ed
impianti assimilabili; 
    B2) funivie monofune con veicoli  a  collegamento  permanente  ed
impianti assimilabili; 
    C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili; 
    D) ascensori verticali ed inclinati,  scale  mobili,  marciapiedi
mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili. 
  2. Nel  seguito  con  la  sigla  D.G.T.P.L.  viene  individuata  la
Direzione Generale per il Trasporto  Pubblico  Locale  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  la  sigla  U.S.T.I.F.
l'Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi - competente per
territorio - del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con
la sigla D.P.R. n. 753/80 e' indicato il decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.