Art. 10 
 
 
                       Patentino di idoneita' 
 
  1. A seguito dell'esito favorevole del colloquio di cui all'art. 9,
la D.G.T.P.L. o l'U.S.T.I.F. rilasciano all'interessato il  patentino
di idoneita', in bollo e conforme al modello allegato III al presente
decreto,   per   l'espletamento   della   funzione    di    Direttore
dell'Esercizio o di  Responsabile  dell'Esercizio  per  gli  impianti
della categoria richiesta. 
  2. Il patentino di idoneita' per l'espletamento della  funzione  di
Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria
e' valido anche per gli  impianti  di  altre  categorie,  secondo  la
seguente classificazione: 
    a) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di
Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di  categoria  A
e' valido  anche  per  l'espletamento  della  funzione  di  Direttore
dell'Esercizio per gli impianti delle categorie B1, B2, C e D; 
    b) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di
Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria  B1
e' valido  anche  per  l'espletamento  della  funzione  di  Direttore
dell'Esercizio per gli impianti delle categorie B2, C e D; 
    c) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di
Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria  B2
e' valido  anche  per  l'espletamento  della  funzione  di  Direttore
dell'Esercizio per gli impianti delle categorie C e D; 
    d) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di
Direttore dell'Esercizio relativo agli impianti  di  categoria  C  e'
valido  anche  per  l'espletamento  della   funzione   di   Direttore
dell'Esercizio per gli impianti della categoria D. 
  3. Il patentino di idoneita' per l'espletamento della  funzione  di
Responsabile dell'Esercizio e' valido esclusivamente per la specifica
categoria di impianti per la quale e' stato rilasciato. 
  4. I certificati di idoneita' rilasciati ai sensi dell'art.  1  del
decreto del Ministero  dei  trasporti  n.  1533  del  5  giugno  1985
continuano  a  valere,  secondo  quanto  di  seguito   indicato:   un
certificato di categoria A rilasciato ai sensi del decreto n.  1533e'
valido per gli impianti della categoria A del  presente  decreto,  un
certificato di categoria B rilasciato ai sensi del decreto n. 1533 e'
valido per gli impianti della categoria B2 del presente  decreto,  un
certificato di categoria C rilasciato ai sensi del  decreto  1533  e'
valido per gli impianti delle categorie C e D del presente decreto. 
  5. Qualora il titolare non sia in possesso del titolo professionale
richiesto,  nel  patentino  di  idoneita'  per  l'espletamento  della
funzione di  Responsabile  dell'Esercizio  va  inserita  la  seguente
annotazione:  «nello  svolgimento  della  funzione  il  titolare  del
presente patentino dovra' essere affiancato da Assistente Tecnico».