Art. 10 Patentino di idoneita' 1. A seguito dell'esito favorevole del colloquio di cui all'art. 9, la D.G.T.P.L. o l'U.S.T.I.F. rilasciano all'interessato il patentino di idoneita', in bollo e conforme al modello allegato III al presente decreto, per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per gli impianti della categoria richiesta. 2. Il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria e' valido anche per gli impianti di altre categorie, secondo la seguente classificazione: a) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria A e' valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle categorie B1, B2, C e D; b) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria B1 e' valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle categorie B2, C e D; c) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria B2 e' valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti delle categorie C e D; d) il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio relativo agli impianti di categoria C e' valido anche per l'espletamento della funzione di Direttore dell'Esercizio per gli impianti della categoria D. 3. Il patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio e' valido esclusivamente per la specifica categoria di impianti per la quale e' stato rilasciato. 4. I certificati di idoneita' rilasciati ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti n. 1533 del 5 giugno 1985 continuano a valere, secondo quanto di seguito indicato: un certificato di categoria A rilasciato ai sensi del decreto n. 1533e' valido per gli impianti della categoria A del presente decreto, un certificato di categoria B rilasciato ai sensi del decreto n. 1533 e' valido per gli impianti della categoria B2 del presente decreto, un certificato di categoria C rilasciato ai sensi del decreto 1533 e' valido per gli impianti delle categorie C e D del presente decreto. 5. Qualora il titolare non sia in possesso del titolo professionale richiesto, nel patentino di idoneita' per l'espletamento della funzione di Responsabile dell'Esercizio va inserita la seguente annotazione: «nello svolgimento della funzione il titolare del presente patentino dovra' essere affiancato da Assistente Tecnico».