Art. 11 Conferma di validita' del patentino di idoneita' 1. La validita' del patentino di idoneita' di cui all'art. 10 e' soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine l'interessato presenta all'U.S.T.I.F. o alla D.G.T.P.L. tramite l'U.S.T.I.F. apposita istanza in bollo corredata dai documenti indicati all'art. 8, comma 1, sub 5) e 6); per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione, secondo quanto previsto dall'allegato I.