Art. 11 
 
 
                        Conferma di validita' 
                     del patentino di idoneita' 
 
  1. La validita' del patentino di idoneita' di cui  all'art.  10  e'
soggetta a conferma  ogni  cinque  anni;  a  tal  fine  l'interessato
presenta  all'U.S.T.I.F.  o  alla  D.G.T.P.L.  tramite   l'U.S.T.I.F.
apposita istanza in bollo corredata dai documenti  indicati  all'art.
8, comma 1, sub 5) e 6); per quanto riguarda i requisiti  fisici,  il
relativo certificato medico deve  attestare  il  possesso  di  quelli
stabiliti  per  le  visite  di  revisione,  secondo  quanto  previsto
dall'allegato I.