Art. 12 
 
 
           Sospensione e revoca del patentino di idoneita' 
 
  1. Indipendentemente dalle scadenze  temporali  stabilite  all'art.
11, qualora insorgano motivati  dubbi  sul  permanere  dei  requisiti
fisici per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio  o  di
Responsabile dell'Esercizio, l'U.S.T.I.F. puo' disporre in  qualunque
momento che l'interessato venga sottoposto  a  visita  di  revisione,
fissando all'uopo il termine di trenta giorni. 
  2. In  relazione  all'eventuale  esito  sfavorevole,  temporaneo  o
definitivo,  della  visita  di  revisione,   l'U.S.T.I.F.   provvede,
rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneita',
segnalando il fatto alla D.G.T.P.L. 
  3.  La  sospensione  e'  disposta  per  il  presunto   periodo   di
inidoneita'  fisica  risultante  dalla  visita  di  revisione,  e  la
successiva conferma di validita' e' subordinata al  favorevole  esito
di nuova visita di revisione. 
  4. Il patentino d'idoneita' si  intende  inoltre  sospeso  qualora,
entro le scadenze temporali fissate  all'art.  11,  ovvero  entro  la
scadenza stabilita  ai  sensi  del  primo  comma,  l'interessato  non
produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione. 
  5. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneita'  entro  il
termine di scadenza l'U.S.T.I.F revoca l'assenso o il nulla osta alla
nomina di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio e
ne da' comunicazione alle societa' esercenti interessate. 
  6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti  di
idoneita' professionale per chi  espleta  la  funzione  di  Direttore
dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio di  un  impianto,  la
D.G.T.P.L., su motivata proposta dell'U.S.T.I.F., puo' sospendere  la
validita' del patentino di idoneita' fissando il termine di  sessanta
giorni  per  un  nuovo  accertamento  della  stessa   idoneita',   da
effettuare con le stesse modalita' indicate all'art. 9. 
  7. Se, entro il termine di cui al precedente sesto  comma  e  salvo
giustificati motivi, l'interessato non si  presenta  a  sostenere  il
nuovo accertamento di idoneita' tecnica, ovvero se tale  accertamento
ha esito sfavorevole, il patentino di idoneita' viene revocato. 
  8. Le infrazioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 753/80, compiute  da
parte del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile  dell'Esercizio
e  relative  alle  norme  di  sicurezza  dell'esercizio   ovvero   le
trasgressioni alle prescrizioni impartite dall'U.S.T.I.F. e accertate
mediante processo  verbale  dai  funzionari  dell'U.S.T.I.F.,  devono
essere notificate al contravventore nel piu' breve tempo possibile  e
comunque  entro  e  non  oltre  quindici  giorni   dall'accertamento.
L'U.S.T.I.F., indipendentemente dalle  iniziative  assunte  a  tutela
della sicurezza del trasporto pubblico - che  possono  arrivare  fino
alla revoca del nulla osta tecnico per la prosecuzione  del  pubblico
esercizio dell'impianto  interessato  -  segnala  l'infrazione  o  la
trasgressione alla D.G.T.P.L.. A seguito di tre infrazioni  segnalate
- o comunque anche a seguito di una sola segnalazione,  in  relazione
alla gravita' dell'infrazione stessa - la D.G.T.P.L. ha  facolta'  di
revocare il patentino di idoneita'. 
  9. In caso di  gravi  e  comprovati  motivi  che  abbiano  arrecato
pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, l'U.S.T.I.F.  sospende  il
patentino e la D.G.T.P.L., su  motivata  proposta  dell'U.S.T.I.F.,lo
revoca. 
  10. In caso di mancato rinnovo del patentino di  idoneita'  per  un
periodo superiore ai  tre  anni  lo  stesso  e'  revocato;  un  nuovo
patentino  potra'  essere  rilasciato  solo  a   seguito   di   nuovo
accertamento della idoneita'.