Art. 12 Sospensione e revoca del patentino di idoneita' 1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'art. 11, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'U.S.T.I.F. puo' disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni. 2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, l'U.S.T.I.F. provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneita', segnalando il fatto alla D.G.T.P.L. 3. La sospensione e' disposta per il presunto periodo di inidoneita' fisica risultante dalla visita di revisione, e la successiva conferma di validita' e' subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione. 4. Il patentino d'idoneita' si intende inoltre sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all'art. 11, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del primo comma, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione. 5. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneita' entro il termine di scadenza l'U.S.T.I.F revoca l'assenso o il nulla osta alla nomina di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio e ne da' comunicazione alle societa' esercenti interessate. 6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneita' professionale per chi espleta la funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio di un impianto, la D.G.T.P.L., su motivata proposta dell'U.S.T.I.F., puo' sospendere la validita' del patentino di idoneita' fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa idoneita', da effettuare con le stesse modalita' indicate all'art. 9. 7. Se, entro il termine di cui al precedente sesto comma e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneita' tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneita' viene revocato. 8. Le infrazioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 753/80, compiute da parte del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio e relative alle norme di sicurezza dell'esercizio ovvero le trasgressioni alle prescrizioni impartite dall'U.S.T.I.F. e accertate mediante processo verbale dai funzionari dell'U.S.T.I.F., devono essere notificate al contravventore nel piu' breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dall'accertamento. L'U.S.T.I.F., indipendentemente dalle iniziative assunte a tutela della sicurezza del trasporto pubblico - che possono arrivare fino alla revoca del nulla osta tecnico per la prosecuzione del pubblico esercizio dell'impianto interessato - segnala l'infrazione o la trasgressione alla D.G.T.P.L.. A seguito di tre infrazioni segnalate - o comunque anche a seguito di una sola segnalazione, in relazione alla gravita' dell'infrazione stessa - la D.G.T.P.L. ha facolta' di revocare il patentino di idoneita'. 9. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, l'U.S.T.I.F. sospende il patentino e la D.G.T.P.L., su motivata proposta dell'U.S.T.I.F.,lo revoca. 10. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneita' per un periodo superiore ai tre anni lo stesso e' revocato; un nuovo patentino potra' essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneita'.