Art. 15 Pluralita' di incarichi di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio 1. La stessa persona puo' esercitare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio per piu' impianti, anche se esercitati da aziende diverse, con le limitazioni e modalita', nonche' alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo, agli effetti dell'art. 89, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80. 2. La stessa persona che espleta le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio puo' svolgere anche le mansioni di Assistente Tecnico, con le limitazioni stabilite ai successivi commi. 3. La stessa persona non puo' cumulare le funzioni di Direttore dell'Esercizio e di Responsabile dell'Esercizio. 4. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali puo' essere preposta una stessa persona, come Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un «peso», espresso in «unita' convenzionali di impegno» (U.C.I.) e calcolato come prodotto del «peso base», assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, per un opportuno coefficiente, secondo quanto appresso indicato: 1) a ciascun impianto e' assegnato il seguente «peso base»: -------------------------------------------------------------------- | funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune 4,0 U.C.I. | a va e vieni e funivie bifune a collegamento | temporaneo dei veicoli -------------|------------------------------------------------------- 3,5 U.C.I. | funivie monofune a collegamento temporaneo | dei veicoli -------------|------------------------------------------------------- 2,0 U.C.I. | funivie monofune a collegamento permanente | dei veicoli -------------|------------------------------------------------------- 1,0 U.C.I. | sciovie, slittinovie, ascensori verticali ed | inclinati ed impianti assimilabili -------------|------------------------------------------------------- 0,5 U.C.I. | marciapiedi mobili, scale mobili, montascale | e piattaforme elevatrici --------------------------------------------------------------------- Per impianti non convenzionali, la D.G.T.P.L. determina, in sede di esame della proposta progettuale, il «peso base» da assegnare; 2) nel caso di aziende che eserciscono piu' di un impianto, al «peso base» di ciascuno degli impianti ai quali e' preposta la stessa persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi: a) se tutti gli impianti sono eserciti da una stessa azienda: 0,65; b) se gli impianti sono eserciti da due o piu' aziende, si applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di una delle aziende, indicata a scelta dal preposto Direttore dell'Esercizio, ed alle altre si applica il coefficiente 0,80. 5. Il «peso» complessivo degli impianti ai quali puo' essere preposta la stessa persona come Direttore dell'Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 50 U.C.I. 6. Il «peso» complessivo degli impianti di categoria C e D ai quali puo' essere preposta la stessa persona come Responsabile dell'Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 25 U.C.I. 7. Qualora il «peso» complessivo degli impianti eserciti da un'azienda ai sensi del primo comma risulti maggiore di 40 U.C.I., non puo' essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga all'obbligo di residenza del Direttore dell'Esercizio, di cui all'art. 14. 8. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla D.G.T.P.L. per l'eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.