Art. 15 
 
 
Pluralita' di incarichi di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile
                           dell'Esercizio 
 
  1. La stessa persona  puo'  esercitare  le  funzioni  di  Direttore
dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio  per  piu'  impianti,
anche  se  esercitati  da  aziende  diverse,  con  le  limitazioni  e
modalita', nonche' alle condizioni stabilite ai successivi commi  del
presente articolo, agli effetti dell'art. 89, terzo comma, del D.P.R.
n. 753/80. 
  2.  La  stessa  persona  che  espleta  le  funzioni  di   Direttore
dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio puo'  svolgere  anche
le mansioni di Assistente Tecnico, con le  limitazioni  stabilite  ai
successivi commi. 
  3. La stessa persona non puo' cumulare  le  funzioni  di  Direttore
dell'Esercizio e di Responsabile dell'Esercizio. 
  4. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali puo'
essere preposta una stessa persona, come Direttore  dell'Esercizio  o
Responsabile  dell'Esercizio,  si  determina  attribuendo   ad   ogni
impianto un «peso», espresso in  «unita'  convenzionali  di  impegno»
(U.C.I.) e calcolato come prodotto  del  «peso  base»,  assegnato  in
relazione alla categoria ed al tipo di  impianto,  per  un  opportuno
coefficiente, secondo quanto appresso indicato: 
    1) a ciascun impianto e' assegnato il seguente «peso base»: 
 

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             |  funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune
4,0 U.C.I.   |    a va e vieni e funivie bifune a collegamento
             |    temporaneo dei veicoli
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3,5 U.C.I.   |  funivie monofune a collegamento temporaneo
             |    dei veicoli
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2,0 U.C.I.   |  funivie monofune a collegamento permanente
             |    dei veicoli
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1,0 U.C.I.   |  sciovie, slittinovie, ascensori verticali ed
             |    inclinati ed impianti assimilabili
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0,5 U.C.I.   |  marciapiedi mobili, scale mobili, montascale
             |    e piattaforme elevatrici
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  Per impianti non convenzionali, la D.G.T.P.L. determina, in sede di
esame della proposta progettuale, il «peso base» da assegnare; 
    2) nel caso di aziende che eserciscono piu' di  un  impianto,  al
«peso base» di ciascuno degli impianti ai quali e' preposta la stessa
persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi: 
      a) se tutti gli impianti sono eserciti da una  stessa  azienda:
0,65; 
      b) se gli impianti sono eserciti da  due  o  piu'  aziende,  si
applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di una delle aziende,
indicata a scelta dal  preposto  Direttore  dell'Esercizio,  ed  alle
altre si applica il coefficiente 0,80. 
  5. Il «peso»  complessivo  degli  impianti  ai  quali  puo'  essere
preposta la stessa persona come Direttore  dell'Esercizio,  aumentato
del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali  la  stessa
espleta le incombenze di Assistente Tecnico,  non  deve  superare  il
limite di 50 U.C.I. 
  6. Il «peso» complessivo degli impianti di categoria C e D ai quali
puo'  essere   preposta   la   stessa   persona   come   Responsabile
dell'Esercizio,  aumentato  del  50%  del  «peso»  complessivo  degli
impianti per i quali la stessa espleta le  incombenze  di  Assistente
Tecnico, non deve superare il limite di 25 U.C.I. 
  7.  Qualora  il  «peso»  complessivo  degli  impianti  eserciti  da
un'azienda ai sensi del primo comma risulti maggiore  di  40  U.C.I.,
non puo'  essere  accordata,  per  gli  stessi  impianti,  la  deroga
all'obbligo  di  residenza  del  Direttore  dell'Esercizio,  di   cui
all'art. 14. 
  8. Situazioni speciali potranno essere  valutate,  caso  per  caso,
dalla  D.G.T.P.L.  per  l'eventuale  concessione  di   deroghe   alle
disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni
portate dagli interessati a sostegno delle proprie  richieste  e  con
particolare riferimento alle condizioni locali.