Art. 16 Sostituzione del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio 1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente,per rinunzia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di eta', l'azienda esercente o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o enti locali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno novanta giorni prima della cessazione dell'incarico. 2. Comunque, ove il limite di eta' del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell'impianto, la sostituzione puo' essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato del tempo necessario il suddetto limite. 3. Puo' derogarsi dal termine fissato al primo comma solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessita', ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o dell'azienda esercente, agli obblighi contrattuali o a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente decreto. 4. Nell'eventualita' di revoca con effetto immediato dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, si determina conseguentemente anche la revoca del nulla osta tecnico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 753/80 per gli impianti per i quali e' nominato Direttore dell'Esercizio. Nell'eventualita' che la revoca non abbia effetto immediato, l'autorita' che dispone la revoca deve fissare altresi' il termine temporale entro il quale deve aver luogo la sostituzione. 5. Entro i termini temporali indicati al primo e al quarto comma, l'azienda esercente deve nominare il nuovo Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio e presentare la documentazione prevista all'art. 13, per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina. 6. Fatte salve le ipotesi di cui al terzo comma, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell'incarico. 7. Salvo casi di forza maggiore, l'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, con l'indicazione del giorno e dell'ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente, nel quale verbale il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio cessante puo' inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonche' avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo. Copia del suddetto verbale viene inviata, entro i termini di cui al comma 6, dall'azienda esercente all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o enti locali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi.