Art. 16 
 
 
    Sostituzione del Direttore o del Responsabile dell'Esercizio 
 
  1.  Quando  debba  provvedersi  alla  sostituzione  del   Direttore
dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto,  per
iniziativa dell'azienda esercente,per rinunzia dell'interessato o per
raggiungimento, da parte dello  stesso  interessato,  del  limite  di
eta',  l'azienda  esercente  o  l'interessato   medesimo   ne   danno
comunicazione  scritta  all'U.S.T.I.F.  ed   ai   competenti   organi
regionali  o  enti  locali  per   gli   impianti   rientranti   nelle
attribuzioni di questi ultimi,  almeno  novanta  giorni  prima  della
cessazione dell'incarico. 
  2. Comunque, ove il limite di eta' del Direttore  dell'Esercizio  o
del Responsabile  dell'Esercizio  maturi  nel  corso  di  un  periodo
stagionale di esercizio dell'impianto, la  sostituzione  puo'  essere
attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente
prorogato del tempo necessario il suddetto limite. 
  3. Puo' derogarsi dal termine fissato al primo comma solo nei  casi
di forza  maggiore  o  di  comprovata  necessita',  ovvero  di  gravi
inadempienze, da parte  dell'interessato  o  dell'azienda  esercente,
agli obblighi contrattuali  o  a  quelli  stabiliti  da  disposizioni
legislative o regolamentari ovvero dal presente decreto. 
  4. Nell'eventualita' di revoca con effetto immediato dell'assenso o
del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma, del D.P.R. n.
753/80, si determina conseguentemente anche la revoca del nulla  osta
tecnico di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 753/80 per gli impianti per i
quali e' nominato Direttore dell'Esercizio. 
  Nell'eventualita'  che  la  revoca  non  abbia  effetto  immediato,
l'autorita' che dispone la revoca deve fissare  altresi'  il  termine
temporale entro il quale deve aver luogo la sostituzione. 
  5. Entro i termini temporali indicati al primo e al  quarto  comma,
l'azienda esercente deve nominare il nuovo Direttore dell'Esercizio o
Responsabile dell'Esercizio e presentare la  documentazione  prevista
all'art. 13, per ottenere l'assenso o il nulla osta tecnico per  tale
nomina. 
  6. Fatte salve le ipotesi di  cui  al  terzo  comma,  il  Direttore
dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio  cessante  rimane  in
carica, con tutte le proprie attribuzioni, non oltre  novanta  giorni
dalla data di comunicazione di cessazione dell'incarico. 
  7.  Salvo  casi  di  forza  maggiore,  l'atto  di  subentro   viene
formalizzato mediante apposito verbale di consegna, con l'indicazione
del giorno e dell'ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal
legale rappresentante dell'azienda esercente, nel  quale  verbale  il
Direttore dell'Esercizio o il  Responsabile  dell'Esercizio  cessante
puo'  inserire  informazioni  sul   decorso   periodo   di   servizio
dell'impianto, nonche' avvertenze utili al subentrante in materia  di
sicurezza del servizio medesimo. 
  Copia del suddetto verbale viene inviata, entro i termini di cui al
comma 6,  dall'azienda  esercente  all'U.S.T.I.F.  ed  ai  competenti
organi regionali o enti locali, per  gli  impianti  rientranti  nelle
attribuzioni di questi ultimi.