Art. 17 Sostituto del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio 1. Il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio nomina, entro novanta giorni dall'incarico, previo benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, in conformita' con quanto stabilito ai precedenti articoli 7, 8 e 9, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attivita' corrente dell'impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto. 2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta della persona da nominare sostituto del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio di un impianto e' lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta. 3. Della nomina di cui al primo comma il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio da' tempestiva comunicazione scritta all'U.S.T.I.F., nonche' ai competenti organi regionali o enti locali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, che ne prendono atto, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico. 4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere formalizzato con l'indicazione del giorno e dell'ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.