Art. 17 
 
 
Sostituto   del   Direttore   dell'Esercizio   o   del   Responsabile
                           dell'Esercizio 
 
  1. Il Direttore dell'Esercizio  o  il  Responsabile  dell'Esercizio
nomina,  entro  novanta  giorni   dall'incarico,   previo   benestare
dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia abilitato per  la
stessa categoria, in conformita' con quanto stabilito  ai  precedenti
articoli 7, 8  e  9,  al  quale  affida  temporaneamente  le  proprie
funzioni,  eventualmente  precisando  per  iscritto   i   particolari
adempimenti, di norma concernenti l'attivita' corrente dell'impianto,
che devono essere espletati dallo stesso sostituto. 
  2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta della
persona da nominare sostituto  del  Direttore  dell'Esercizio  o  del
Responsabile dell'Esercizio di un impianto e'  lasciata  al  giudizio
del titolare che comunque, in relazione a quanto  disposto  dall'art.
91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta. 
  3. Della nomina di cui al primo comma il Direttore dell'Esercizio o
il Responsabile dell'Esercizio da' tempestiva  comunicazione  scritta
all'U.S.T.I.F., nonche' ai competenti organi regionali o enti  locali
per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi,  che
ne prendono atto, allegando la dichiarazione con la quale la  persona
proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico. 
  4. Salvo casi di forza maggiore, il  passaggio  della  funzione  di
Direttore dell'Esercizio o Responsabile dell'Esercizio  dal  titolare
al sostituto, e viceversa, deve ogni volta  essere  formalizzato  con
l'indicazione del giorno e dell'ora del subentro  e  delle  eventuali
avvertenze per il subentrante.