Art. 18 
 
 
                         Assistente Tecnico 
 
  1. L'Assistente Tecnico che l'azienda esercente deve  designare  ai
sensi dell'art. 90, quarto comma del D.P.R. n.  753/80,  ove  intenda
avvalersi della facolta' ivi prevista, deve possedere  l'abilitazione
di cui all'art. 10 quanto meno per la medesima categoria, ed eta' non
inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni. 
  2. La designazione di cui al precedente primo comma e' subordinata,
ai fini della sicurezza, al gradimento da  parte  dell'U.S.T.I.F.;  a
tale scopo l'azienda esercente presenta al predetto ufficio  apposita
domanda su carta  legale  corredata  della  seguente  documentazione,
fornita dall'interessato: 
    1) patentino di idoneita' (anche in fotocopia autenticata); 
    2) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente
l'incarico elencando  tutti  gli  impianti  per  i  quali  svolge  le
funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio
ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle svolte
dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio  nelle
Regioni a Statuto Speciale, con il relativo peso U.C.I. calcolato con
le modalita' del presente decreto; 
    3) certificato di residenza o relativa autocertificazione. 
  3. L'interessato deve risiedere nella stessa regione nella quale e'
ubicato l'impianto,  ovvero  in  una  provincia  finitima,  anche  se
appartenente ad altra regione. 
  4. Ove nel  settore  dei  trasporti  pubblici  effettuati  mediante
impianti funicolari aerei e terrestri l'interessato espleti  soltanto
le incombenze di assistente  tecnico,  il  «peso»  complessivo  degli
impianti per i quali egli puo' espletare dette incombenze,  calcolato
con i criteri stabiliti all'art. 15, comma 5, non  deve  superare  50
U.C.I. Nel caso in cui l'interessato espleti  anche  le  funzioni  di
Direttore  dell'Esercizio  o  di  Responsabile   dell'Esercizio,   si
applicano, rispettivamente,le disposizioni di cui ai commi  quinto  o
sesto dello stesso art. 15. 
  5.  Il  gradimento  di  cui  al  secondo  comma  viene   comunicato
all'interessato,  all'azienda  esercente  ed  ai  competenti   organi
regionali o enti locali,  per  gli  impianti  rientranti  nelle  loro
attribuzioni.