Art. 19 
 
 
                Sostituzione dell'Assistente Tecnico 
 
  1. Ai fini della sicurezza, l'U.S.T.I.F. puo' in qualunque  momento
revocare il gradimento  per  l'Assistente  Tecnico  di  un  impianto,
richiedendone   all'azienda   esercente    la    sostituzione,    ove
l'interessato dimostri imperizia o negligenza  nell'espletamento  dei
propri  compiti;  contestualmente  il  medesimo  Ufficio  attiva   le
procedure di cui all'art. 12, comma 9. 
  2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'U.S.T.I.F. fissa  altresi'
il  termine  temporale  entro  il  quale  l'azienda  esercente   deve
provvedere alla sostituzione dell'Assistente Tecnico. 
  3.  Quando  debba  provvedersi  alla  sostituzione  dell'Assistente
Tecnico  per  iniziativa   dell'azienda   esercente,   per   rinunzia
dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da  parte  dello  stesso
interessato, del limite di eta' fissato all'art.  18,  si  adotta  la
stessa  procedura  indicata  all'art.  16  per  la  sostituzione  del
Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio.