Art. 19 Sostituzione dell'Assistente Tecnico 1. Ai fini della sicurezza, l'U.S.T.I.F. puo' in qualunque momento revocare il gradimento per l'Assistente Tecnico di un impianto, richiedendone all'azienda esercente la sostituzione, ove l'interessato dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti; contestualmente il medesimo Ufficio attiva le procedure di cui all'art. 12, comma 9. 2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'U.S.T.I.F. fissa altresi' il termine temporale entro il quale l'azienda esercente deve provvedere alla sostituzione dell'Assistente Tecnico. 3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dell'Assistente Tecnico per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di eta' fissato all'art. 18, si adotta la stessa procedura indicata all'art. 16 per la sostituzione del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio.