Art. 2 Direttore e Responsabile dell'Esercizio 1. Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all'art. 1 deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio o un Responsabile dell'Esercizio. 2. Il Direttore dell'Esercizio, per tutto cio' che concerne l'attivita' operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione, si avvale - obbligatoriamente per gli impianti di categoria A, B1, B2 e C e facoltativamente per gli impianti di categoria D - dell'opera di un Capo Servizio, sotto la cui diretta responsabilita' si svolge la predetta attivita' e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80, nonche' delle disposizioni interne (Regolamento d'Esercizio) di cui all'art. 102 dello stesso D.P.R., secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal Direttore dell'Esercizio medesimo; lo stesso Capo Servizio, inoltre, supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari, si rende necessario integrare le disposizioni ricevute al fine di garantire la sicurezza del servizio. I requisiti e le mansioni del Capo Servizio sono indicati nelle specifiche norme concernenti il personale degli impianti.