Art. 2 
 
 
               Direttore e Responsabile dell'Esercizio 
 
  1. Agli effetti dell'art. 90 del D.P.R.  n.  753/80  e  per  quanto
attiene alla sicurezza  dell'esercizio,  a  ciascuno  degli  impianti
delle categorie A,  B1  e  B2  considerati  all'art.  1  deve  essere
preposto un Direttore dell'Esercizio, a ciascuno degli impianti delle
categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell'Esercizio o un
Responsabile dell'Esercizio. 
  2.  Il  Direttore  dell'Esercizio,  per  tutto  cio'  che  concerne
l'attivita' operativa corrente sia di esercizio che di  manutenzione,
si avvale - obbligatoriamente per gli impianti di categoria A, B1, B2
e C e facoltativamente per gli impianti di categoria D  -  dell'opera
di un Capo Servizio, sotto la cui diretta responsabilita'  si  svolge
la predetta attivita' e che risponde  dell'applicazione  delle  norme
regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95,  100  e  101
del D.P.R. n. 753/80, nonche' delle disposizioni interne (Regolamento
d'Esercizio) di cui all'art. 102  dello  stesso  D.P.R.,  secondo  le
speciali istruzioni scritte impartitegli dal Direttore dell'Esercizio
medesimo; lo stesso Capo Servizio, inoltre, supplisce con la  propria
iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari,  si
rende necessario  integrare  le  disposizioni  ricevute  al  fine  di
garantire la sicurezza del servizio. I requisiti e  le  mansioni  del
Capo Servizio sono indicati nelle  specifiche  norme  concernenti  il
personale degli impianti.