Art. 20 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Per  coloro  che  gia'  esercitano  le  funzioni  di  Direttore
dell'Esercizio, Responsabile  dell'Esercizio  ed  Assistente  Tecnico
all'entrata  in  vigore  della  presente  norma,  il  calcolo  U.C.I.
effettuato secondo le disposizioni precedentemente  in  vigore  resta
invariato per la situazione pregressa; in caso  di  nuove  nomine  si
provvedera' al nuovo calcolo U.C.I.,  da  effettuare  per  tutti  gli
impianti secondo le disposizioni di cui all'art. 15. 
  2. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 15, comma  3,  sono  da
intendersi confermati tutti gli  assensi,  nulla  osta  e  gradimenti
rilasciati sulla base della precedente normativa  nei  confronti  dei
Direttori dell'Esercizio, Responsabili  dell'Esercizio  e  Assistenti
Tecnici gia' in carica alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Eventuali situazioni difformi da quanto previsto  dall'art.  15,
comma 3,  devono  essere  regolarizzate  -  da  parte  delle  aziende
esercenti, autonomamente o a seguito di segnalazione  del  competente
U.S.T.I.F. - entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  4. I certificati di idoneita' rilasciati in virtu' della precedente
normativa devono essere sostituiti con i modelli di cui  all'allegato
III entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  5. I Direttori dell'Esercizio degli impianti di trasporto  pubblico
di cui alle categorie I e  II  dell'art.  1,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 15 marzo 1993, che svolgono le mansioni di  Responsabile
dell'Esercizio di ascensori,  scale  mobili  ed  impianti  assimilati
facenti parte integrante dei suddetti impianti di trasporto pubblico,
che intendano continuare a svolgere le suddette mansioni, dovranno  -
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto  -
provvedere al  rispetto  delle  disposizioni  previste  dal  presente
decreto. 
  6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore 15 giorni
dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.