Art. 20 Disposizioni transitorie 1. Per coloro che gia' esercitano le funzioni di Direttore dell'Esercizio, Responsabile dell'Esercizio ed Assistente Tecnico all'entrata in vigore della presente norma, il calcolo U.C.I. effettuato secondo le disposizioni precedentemente in vigore resta invariato per la situazione pregressa; in caso di nuove nomine si provvedera' al nuovo calcolo U.C.I., da effettuare per tutti gli impianti secondo le disposizioni di cui all'art. 15. 2. Ad eccezione di quanto previsto all'art. 15, comma 3, sono da intendersi confermati tutti gli assensi, nulla osta e gradimenti rilasciati sulla base della precedente normativa nei confronti dei Direttori dell'Esercizio, Responsabili dell'Esercizio e Assistenti Tecnici gia' in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Eventuali situazioni difformi da quanto previsto dall'art. 15, comma 3, devono essere regolarizzate - da parte delle aziende esercenti, autonomamente o a seguito di segnalazione del competente U.S.T.I.F. - entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. I certificati di idoneita' rilasciati in virtu' della precedente normativa devono essere sostituiti con i modelli di cui all'allegato III entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. I Direttori dell'Esercizio degli impianti di trasporto pubblico di cui alle categorie I e II dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 marzo 1993, che svolgono le mansioni di Responsabile dell'Esercizio di ascensori, scale mobili ed impianti assimilati facenti parte integrante dei suddetti impianti di trasporto pubblico, che intendano continuare a svolgere le suddette mansioni, dovranno - entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto - provvedere al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto. 6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.