Art. 3 
 
 
                Funzioni del Direttore dell'Esercizio 
 
  1. Le norme regolamentari emanate in  applicazione  degli  articoli
95, 100  e  101  del  D.P.R.  n.  753/80  stabiliscono  gli  speciali
adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero  determinati  tipi
di impianti, che devono essere espletati dal Direttore dell'Esercizio
ai fini della sicurezza. 
  2. Il Direttore dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli
obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93  e
102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare: 
    1) ad abilitare,  su  proposta  del  Capo  Servizio,  gli  agenti
addetti   alle   diverse   mansioni   interessanti    la    sicurezza
dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme  emanate
in applicazione dell'art. 9, terzo e  quarto  comma,  del  D.P.R.  n.
753/80, predisponendo altresi' quanto necessario per  l'aggiornamento
professionale degli stessi agenti; 
    2) a comunicare - annualmente o prima dell'apertura all'esercizio
- all'U.S.T.I.F., nonche'  ai  competenti  organi  regionali  o  enti
locali  territoriali  per  ogni  impianto   rientrante   nelle   loro
attribuzioni, l'elenco nominativo del personale in servizio  con  gli
estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle  mansioni
assegnate, rendendo nota altresi' ai suddetti Uffici, organi  o  enti
locali ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni  o  per
cessazioni dal servizio; 
    3)   a   predisporre,   d'intesa   con    l'azienda    esercente,
l'organizzazione  per  il  soccorso  dei  viaggiatori  in  linea,  in
particolare: 
      prevedendo, ove necessario, accordi  impegnativi  con  enti  od
organismi locali in grado di fornire mezzi  o  personale  idoneo  per
tali operazioni di soccorso; 
      fornendo al Capo Servizio  istruzioni  per  sovrintendere  alle
relative  operazioni,  per  curare  la  costante   efficienza   delle
necessarie attrezzature e per verificare  il  necessario  livello  di
addestramento per il personale addetto a tali operazioni,  anche  con
l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato; 
      valutando  l'idoneita'  e   la   rispondenza   della   predetta
organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie  modifiche
od integrazioni; 
    4) a programmare e predisporre d'intesa con l'azienda  esercente,
sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni  fornite
dal  costruttore,  tutti  i  controlli  e  gli  interventi  periodici
necessari  per  accertare  lo  stato  dell'impianto  e  la  sicurezza
dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi; 
    5) a segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.F. tutte  le  anomalie
od  irregolarita'  riscontrate   nel   funzionamento   dell'impianto,
ancorche' non ne siano derivati  incidenti,  che  possano  costituire
indizio  di  inconvenienti   suscettibili   di   determinare   eventi
pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso. 
  3. Il Direttore dell'Esercizio rende note le proprie  disposizioni,
emanate ai sensi dell'art. 102 del D.P.R.  n.  753/80,  del  presente
decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati
tipi   di   impianti,   mediante   ordini   di   servizio    numerati
progressivamente. 
  4. Il Direttore dell'Esercizio e' infine  tenuto  a  provvedere  ad
ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto
da lui stesso rilevato od a lui  segnalato  dal  Capo  Servizio,  per
tutelare la sicurezza dei viaggiatori e  l'integrita'  dell'impianto,
provvedendo anche, se a suo ragionevole  giudizio  ne  ricorrono  gli
estremi, a disporre  tempestivamente  la  sospensione  del  servizio,
quando per motivi di urgenza non vi abbia  gia'  provveduto  il  Capo
Servizio,   dandone   immediata   notizia,   con   le    motivazioni,
all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali  o  locali  per  gli
impianti rientranti nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi.