Art. 3 Funzioni del Direttore dell'Esercizio 1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Direttore dell'Esercizio ai fini della sicurezza. 2. Il Direttore dell'Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare: 1) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresi' quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti; 2) a comunicare - annualmente o prima dell'apertura all'esercizio - all'U.S.T.I.F., nonche' ai competenti organi regionali o enti locali territoriali per ogni impianto rientrante nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo del personale in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresi' ai suddetti Uffici, organi o enti locali ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio; 3) a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare: prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso; fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato; valutando l'idoneita' e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni; 4) a programmare e predisporre d'intesa con l'azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi; 5) a segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.F. tutte le anomalie od irregolarita' riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ancorche' non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso. 3. Il Direttore dell'Esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 753/80, del presente decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, mediante ordini di servizio numerati progressivamente. 4. Il Direttore dell'Esercizio e' infine tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo Servizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l'integrita' dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia gia' provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all'U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o locali per gli impianti rientranti nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi.