Art. 4 
 
 
              Funzioni del Responsabile dell'Esercizio 
 
  l. Le norme regolamentari emanate in  applicazione  degli  articoli
95, 100  e  101  del  D.P.R.  n.  753/80  stabiliscono  gli  speciali
adempimenti, riguardanti tutte le categorie  o  determinati  tipi  di
impianti,  che  devono  essere  espletati  dal   Responsabile   dell'
Esercizio ai fini della sicurezza. 
  2. Il Responsabile dell'Esercizio provvede inoltre  alle  funzioni,
agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli  91,
primo e  secondo  comma,  93  e  102  del  D.P.R.  n.  753/80  e,  in
particolare, agli stessi adempimenti indicati al  precedente  art.  3
per il Direttore dell'Esercizio; assume altresi'  direttamente  anche
le incombenze attribuibili al Capo Servizio. 
  3. Quando, con riferimento all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n.
753/80 ed al successivo art. 7, secondo comma, sia stato designato un
Assistente Tecnico per  affiancare  il  Responsabile  dell'Esercizio,
quest'ultimo  provvede  direttamente  agli  adempimenti  elencati  al
secondo comma dell'art. 3, sub 2) e  3);  in  relazione  all'art.  5,
provvede inoltre d'intesa con il  predetto  Assistente  Tecnico  agli
adempimenti sub 4) e 5) dello stesso secondo comma. 
  4.  Le  funzioni  di  Responsabile  dell'Esercizio  possono  essere
cumulate con le funzioni di macchinista solo  nel  caso  di  impianto
isolato; in  tal  caso  e'  necessaria  una  apposita  autorizzazione
rilasciata dall'U.S.T.I.F. 
  5.  Le  funzioni  di  Responsabile  dell'Esercizio  possono  essere
cumulate con le funzioni di Capo Servizio di impianti di categoria A,
B1, B2 e C appartenenti alla stessa azienda esercente,  a  condizione
che gli stessi  impianti  siano  tra  loro  collegati  o  prontamente
raggiungibili  e  previo  parere  favorevole  del  direttore  o   dei
direttori di esercizio dei sopracitati impianti di categoria  A,  B1,
B2 e C. Devono essere attribuiti al Responsabile  dell'Esercizio  che
svolgera' anche mansioni di Capo Servizio  i  «pesi»  degli  impianti
funiviari come stabilito dall'art. 15, senza alcuna riduzione,  fermo
restando che la somma complessiva non deve  comunque  superare  i  25
U.C.I.;  per  tali  casi  e'  necessaria  un'apposita  autorizzazione
rilasciata dall'U.S.T.I.F.