Art. 5 
 
 
                 Incombenze dell'Assistente Tecnico 
 
  1. L'Assistente  Tecnico  -  eventualmente  designato  dall'azienda
esercente in relazione all'art. 90, comma 2, del  D.P.R.  n.  753/80,
nonche' in relazione all'art. 4 ed all'art. 7, comma 2, del  presente
decreto - assume  le  seguenti  incombenze  e  provvede  a  iseguenti
adempimenti agli effetti degli articoli  100  e  102  del  D.P.R.  n.
753/80: 
    1) abilitazione, su  proposta  del  Responsabile  dell'Esercizio,
degli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la  sicurezza
dell'esercizio   e   predisposizione   di   quanto   necessario   per
l'addestramento professionale di tali agenti; 
    2) programmazione e predisposizione, d'intesa con il Responsabile
dell'Esercizio e con l'azienda esercente, nonche'  sulla  base  delle
norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal  costruttore,
di tutti i controlli e di tutti gli  interventi  periodici  necessari
per   garantire   la    sicurezza    dell'esercizio    controllandone
l'esecuzione; 
    3) elaborazione, sentito il  Responsabile  dell'Esercizio,  delle
disposizioni interne in applicazione  delle  norme  regolamentari  in
materia di svolgimento dell'esercizio (Regolamento d'Esercizio); 
    4) elaborazione, sentito il Responsabile  dell'Esercizio  e,  ove
ricorra, sulla base  anche  delle  apposite  istruzioni  fornite  dal
costruttore, delle disposizioni interne riguardanti: 
      a)  l'impiego  delle   apparecchiature   meccaniche   e   degli
equipaggiamenti elettrici ed elettronici; 
      b)  le   modalita'   per   la   manutenzione   delle   suddette
apparecchiature e dei suddetti  equipaggiamenti  in  generale  e,  in
particolare, delle funi e dei veicoli; 
      c) le modalita' per l'espletamento del servizio; 
      d) l'eventuale servizio nelle ore notturne; 
    5)   effettuazione,    con    l'intervento    del    Responsabile
dell'Esercizio, delle verifiche  e  prove  annuali  o  stagionali  di
riapertura,  delle  Revisioni  Speciali,  Generali  e   straordinarie
previste dalle norme tecniche in vigore; 
    6)  sovrintendenza,  dandone  atto  in  appositi  verbali,   alle
operazioni per la formazione di impalmature o per  la  confezione  di
teste fuse per le funi dell'impianto; 
    7) sovrintendenza a tutti i controlli non distruttivi sulle  funi
e  su  particolari  organi  dell'impianto,  traendone  le  necessarie
conclusioni circa la possibilita'  di  mantenere  in  servizio  detti
elementi; 
    8) espletamento dell'inchiesta prevista dall'art. 93  del  D.P.R.
n. 753/80; 
    9) relazione all'U.S.T.I.F.  su  tutte  le  questioni  di  ordine
tecnico e  funzionale  che  coinvolgono  la  propria  responsabilita'
professionale,  in  particolare  per  quanto  riguarda  anomalie   od
irregolarita' di esercizio, nonche' eventuali proposte per varianti o
per adeguamenti tecnici dell'impianto; 
    10) effettuazione delle ispezioni sull'impianto che  gli  vengono
richieste dal Responsabile dell'Esercizio; 
    11) prescrizione di particolari cautele o modalita' di  esercizio
in relazione a speciali circostanze che possano verificarsi.