Art. 5 Incombenze dell'Assistente Tecnico 1. L'Assistente Tecnico - eventualmente designato dall'azienda esercente in relazione all'art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 753/80, nonche' in relazione all'art. 4 ed all'art. 7, comma 2, del presente decreto - assume le seguenti incombenze e provvede a iseguenti adempimenti agli effetti degli articoli 100 e 102 del D.P.R. n. 753/80: 1) abilitazione, su proposta del Responsabile dell'Esercizio, degli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio e predisposizione di quanto necessario per l'addestramento professionale di tali agenti; 2) programmazione e predisposizione, d'intesa con il Responsabile dell'Esercizio e con l'azienda esercente, nonche' sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, di tutti i controlli e di tutti gli interventi periodici necessari per garantire la sicurezza dell'esercizio controllandone l'esecuzione; 3) elaborazione, sentito il Responsabile dell'Esercizio, delle disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari in materia di svolgimento dell'esercizio (Regolamento d'Esercizio); 4) elaborazione, sentito il Responsabile dell'Esercizio e, ove ricorra, sulla base anche delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, delle disposizioni interne riguardanti: a) l'impiego delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici; b) le modalita' per la manutenzione delle suddette apparecchiature e dei suddetti equipaggiamenti in generale e, in particolare, delle funi e dei veicoli; c) le modalita' per l'espletamento del servizio; d) l'eventuale servizio nelle ore notturne; 5) effettuazione, con l'intervento del Responsabile dell'Esercizio, delle verifiche e prove annuali o stagionali di riapertura, delle Revisioni Speciali, Generali e straordinarie previste dalle norme tecniche in vigore; 6) sovrintendenza, dandone atto in appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell'impianto; 7) sovrintendenza a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilita' di mantenere in servizio detti elementi; 8) espletamento dell'inchiesta prevista dall'art. 93 del D.P.R. n. 753/80; 9) relazione all'U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e funzionale che coinvolgono la propria responsabilita' professionale, in particolare per quanto riguarda anomalie od irregolarita' di esercizio, nonche' eventuali proposte per varianti o per adeguamenti tecnici dell'impianto; 10) effettuazione delle ispezioni sull'impianto che gli vengono richieste dal Responsabile dell'Esercizio; 11) prescrizione di particolari cautele o modalita' di esercizio in relazione a speciali circostanze che possano verificarsi.