Art. 6 
 
 
                   Obblighi dell'azienda esercente 
 
  1. In relazione agli obblighi ed alle  incombenze  poste  a  carico
dell'azienda esercente dagli articoli 6, 7, primo comma,  10,  quarto
comma, 12, secondo comma, 89, 91, primo e secondo comma e 94,  ultimo
comma, del D.P.R. n.  753/80,  la  medesima  azienda  esercente  deve
provvedere in particolare: 
    1)  a  fornire,  secondo  quanto  concordato  con  il   Direttore
dell'Esercizio o  con  il  Responsabile  dell'Esercizio,  ovvero  con
l'Assistente  Tecnico  quando  previsto,  tutte  le  attrezzature,  i
materiali di consumo, di scorta e di ricambio per  le  operazioni  di
manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i  mezzi  necessari  per
garantire  la  sicurezza  del  servizio,  assicurando   altresi'   la
disponibilita' di idonei locali sia per la conservazione di materiali
ed attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti; 
    2) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di
rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della
prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal Direttore
dell'Esercizio   o   dal    Responsabile    dell'Esercizio,    ovvero
dall'Assistente Tecnico quando previsto; 
    3) ad assumere, con il benestare del Direttore  dell'Esercizio  o
del Responsabile dell'Esercizio, gli addetti necessari al servizio in
relazione all'organico stabilito ai  sensi  dell'art.  7,  secondo  e
terzo comma, del D.P.R. n. 753/80; 
    4) ad applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti
nei  confronti  degli  agenti  dal  Direttore  dell'Esercizio  o  dal
Responsabile dell'Esercizio; 
    5) a stipulare gli atti relativi agli accordi di cui  al  secondo
comma, sub 3) del precedente art. 3, per l'espletamento di  eventuali
operazioni di soccorso; 
    6)  ad  ottemperare  a  tutte  le  disposizioni  previste   dalla
normativa vigente in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni  sul
lavoro.