Art. 6 Obblighi dell'azienda esercente 1. In relazione agli obblighi ed alle incombenze poste a carico dell'azienda esercente dagli articoli 6, 7, primo comma, 10, quarto comma, 12, secondo comma, 89, 91, primo e secondo comma e 94, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, la medesima azienda esercente deve provvedere in particolare: 1) a fornire, secondo quanto concordato con il Direttore dell'Esercizio o con il Responsabile dell'Esercizio, ovvero con l'Assistente Tecnico quando previsto, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, assicurando altresi' la disponibilita' di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti; 2) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio, ovvero dall'Assistente Tecnico quando previsto; 3) ad assumere, con il benestare del Direttore dell'Esercizio o del Responsabile dell'Esercizio, gli addetti necessari al servizio in relazione all'organico stabilito ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 753/80; 4) ad applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti nei confronti degli agenti dal Direttore dell'Esercizio o dal Responsabile dell'Esercizio; 5) a stipulare gli atti relativi agli accordi di cui al secondo comma, sub 3) del precedente art. 3, per l'espletamento di eventuali operazioni di soccorso; 6) ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.