Art. 7 Requisiti del Direttore dell'Esercizio e del Responsabile dell'Esercizio 1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti: 1) Requisiti tecnico-professionali: a) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria A , B1 e B2: laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonche' esperienza specifica nel settore; b) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria C e D e per il Responsabile dell'Esercizio di impianti di categoria C e D: b1) laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonche' esperienza specifica nel settore, oppure: b2) diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione B), nonche' esperienza specifica nel settore, oppure: b3) diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico ed iscrizione al relativo ordine, nonche' esperienza specifica nel settore. Puo' essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purche' ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla D.G.T.P.L., sentito il Ministero competente nella materia. 2) Requisiti morali: a) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale; b) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata gia' pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 3) Requisiti fisici: a) eta' non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni; b) i requisiti fisici indicati nell'allegato I al presente decreto. 2. In relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed agli articoli 4 e 18 del presente decreto, e' consentito l'espletamento delle funzioni di Responsabile dell'Esercizio - con l'obbligo di affiancamento da parte di un Assistente Tecnico - anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali indicati nel comma 1, lettera b), purche' in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.