Art. 7 
 
 
               Requisiti del Direttore dell'Esercizio 
                  e del Responsabile dell'Esercizio 
 
  1. Ai fini della sicurezza, per  poter  espletare  le  funzioni  di
Direttore   dell'Esercizio   o   di   Responsabile    dell'Esercizio,
l'interessato  deve  essere  riconosciuto   idoneo   in   base   alle
disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti: 
  1) Requisiti tecnico-professionali: 
    a) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria  A  ,
B1 e B2: 
      laurea  in  ingegneria   (conseguita   a   seguito   di   corso
quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri  (sezione  A),
nonche' esperienza specifica nel settore; 
    b) per il Direttore dell'Esercizio di impianti di categoria C e D
e per il Responsabile dell'Esercizio di impianti di categoria C e D: 
      b1)  laurea  in  ingegneria  (conseguita  a  seguito  di  corso
quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri  (sezione  A),
nonche' esperienza specifica nel settore, 
    oppure: 
      b2) diploma di laurea in ingegneria  ed  iscrizione  all'Ordine
degli  Ingegneri  (sezione  B),  nonche'  esperienza  specifica   nel
settore, 
    oppure: 
      b3) diploma di perito  industriale  ad  indirizzo  meccanico  o
elettrotecnico  o  elettronico  ed  iscrizione  al  relativo  ordine,
nonche'  esperienza  specifica  nel  settore.  Puo'  essere  peraltro
ammesso un titolo di studio diverso, purche' ad indirizzo  tecnico  e
ritenuto  equipollente  dalla  D.G.T.P.L.,   sentito   il   Ministero
competente nella materia. 
  2) Requisiti morali: 
    a)  non  aver  riportato,  con  sentenza  passata  in  giudicato,
condanne che  comportino  l'interdizione  da  una  professione  o  da
un'arte, ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici  direttivi  presso
qualsiasi impresa, per il periodo di durata  della  pena  accessoria,
salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli  178
e seguenti del codice penale; 
    b) non avere in corso procedimenti penali  nei  quali  sia  stata
gia' pronunziata una sentenza di condanna ad una  pena  che  comporti
l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero  l'incapacita'
ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 
  3) Requisiti fisici: 
    a) eta' non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni; 
    b) i  requisiti  fisici  indicati  nell'allegato  I  al  presente
decreto. 
  2. In relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80  ed
agli  articoli  4  e  18  del   presente   decreto,   e'   consentito
l'espletamento delle funzioni di Responsabile  dell'Esercizio  -  con
l'obbligo di affiancamento da parte di un Assistente Tecnico -  anche
a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali indicati nel
comma 1, lettera b), purche' in possesso  di  un  diploma  di  scuola
secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.