Art. 8 
 
Documentazione per il riconoscimento dell'idoneita' per il  Direttore
  dell'Esercizio e per il Responsabile dell'Esercizio 
 
  1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneita' alla  funzione  di
Direttore   dell'Esercizio   o   di   Responsabile    dell'Esercizio,
l'interessato   presenta   presso    l'U.S.T.I.F.    territorialmente
competente per la sua residenza (per i  residenti  delle  province  e
regioni autonome la domanda e' presentata presso uno degli U.S.T.I.F.
delle  regioni  confinanti)  apposita  domanda   su   carta   legale,
precisando  la  categoria  di  impianti  richiesta  ed  allegando  la
seguente documentazione: 
    1) certificato di residenza o relativa autocertificazione; 
    2) certificazione  relativa  al  titolo  di  studio  posseduto  o
autocertificazione; 
    3) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale o
autocertificazione; 
    4)   certificato   generale   del   casellario    giudiziale    o
autocertificazione; 
    5) dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
28 dicembre 2000, dalla quale risulti che  l'interessato  non  ha  in
corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali
nei quali sia stata gia' pronunziata una  sentenza  di  condanna  che
comporti  l'interdizione  dalla  professione  o  da  un'arte,  ovvero
l'incapacita'  ad  esercitare  uffici  direttivi   presso   qualsiasi
impresa; 
    6) certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  del  Servizio
sanitario nazionale, dal quale risulti l'idoneita' secondo i  criteri
di cui all'allegato I; 
    7)    curriculum    delle     attivita'     tecnico-professionali
precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a  fune
o presso  gli  altri  impianti  indicati  all'art.  1,  primo  comma,
corredato delle relative attestazioni. 
  2. I documenti sub 1), 4), 5) e 6) del primo  comma  devono  essere
redatti in data non anteriore a sei mesi da quella della  domanda  di
cui allo stesso primo comma. 
  3. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni  di  Responsabile
dell'Esercizio,    non    sono    in    possesso    dei     requisiti
tecnico-professionali stabiliti all'art.  7,  comma  1,  lettera  b),
devono comunque presentare la certificazione relativa  al  titolo  di
studio posseduto ovvero autocertificazione.