Art. 8 Documentazione per il riconoscimento dell'idoneita' per il Direttore dell'Esercizio e per il Responsabile dell'Esercizio 1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneita' alla funzione di Direttore dell'Esercizio o di Responsabile dell'Esercizio, l'interessato presenta presso l'U.S.T.I.F. territorialmente competente per la sua residenza (per i residenti delle province e regioni autonome la domanda e' presentata presso uno degli U.S.T.I.F. delle regioni confinanti) apposita domanda su carta legale, precisando la categoria di impianti richiesta ed allegando la seguente documentazione: 1) certificato di residenza o relativa autocertificazione; 2) certificazione relativa al titolo di studio posseduto o autocertificazione; 3) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale o autocertificazione; 4) certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione; 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata gia' pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; 6) certificato medico rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale, dal quale risulti l'idoneita' secondo i criteri di cui all'allegato I; 7) curriculum delle attivita' tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune o presso gli altri impianti indicati all'art. 1, primo comma, corredato delle relative attestazioni. 2. I documenti sub 1), 4), 5) e 6) del primo comma devono essere redatti in data non anteriore a sei mesi da quella della domanda di cui allo stesso primo comma. 3. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di Responsabile dell'Esercizio, non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti all'art. 7, comma 1, lettera b), devono comunque presentare la certificazione relativa al titolo di studio posseduto ovvero autocertificazione.