Art. 9 
 
 
                 Accertamento dell'idoneita' tecnica 
 
  1. Quando sussistono i presupposti stabiliti al precedente art.  8,
l'idoneita' tecnica ai fini della sicurezza per  gli  interessati  ad
espletare le funzioni di Direttore o di  Responsabile  dell'Esercizio
e' accertata dalla D.G.T.P.L. con le procedure indicate nel  presente
articolo e, in particolare: 
    a)   per   coloro   che   sono   in   possesso   dei    requisiti
tecnico-professionali  stabiliti  all'art.  7,  comma   1:   mediante
colloquio rivolto ad accertare la preparazione  tecnico-professionale
dell'interessato sia nel settore dei trasporti a  fune  in  generale,
sia in quello specifico degli impianti della  categoria  richiesta  e
delle altre  categorie  per  le  quali  e'  valido  il  patentino  di
idoneita' della categoria richiesta, secondo  la  classificazione  di
cui all'art. 10, comma 2; 
    b) per coloro che, in relazione all'art. 7, comma 2, non sono  in
possesso dei requisiti tecnico-professionali  stabiliti  allo  stesso
art. 7, comma 1: mediante esami aventi la stessa  finalita'  indicata
alla precedente lettera a) ed articolati in prove  teoriche,  scritte
ed orali, ed in prove pratiche;  l'ammissione  alla  prova  orale  e'
subordinata all'esito favorevole della  prova  scritta;  l'ammissione
alla prova pratica e' subordinata all'esito  favorevole  della  prova
orale. 
  2. Il colloquio di cui al comma 1,  lettera  a),  si  svolge  sugli
argomenti stabiliti nell'allegato  II  del  presente  decreto  ed  e'
sostenuto davanti ad una commissione. 
  Per gli esami di cui al comma 1, lettera b), la prova scritta e  la
prova orale si svolgono sugli argomenti stabiliti nell'allegato II al
presente decreto e sono sostenuti  davanti  ad  una  commissione.  La
prova  pratica  e'  sostenuta  davanti  ad  un  funzionario   tecnico
dell'U.S.T.I.F. competente, membro della commissione di esame. 
  Del colloquio e degli  esami  di  cui  al  comma  1  viene  redatto
apposito processo verbale. 
  3. La commissione di cui al secondo comma, per le categorie A e B1,
e' nominata dalla D.G.T.P.L. ed e' costituita da: 
    due ingegneri, dei quali uno anche con funzioni di presidente; 
    un funzionario tecnico del competente U.S.T.I.F. con funzioni  di
segretario. 
  La sede d'esame e'  stabilita  dalla  D.G.T.P.L.  in  relazione  al
numero delle domande pervenute ai vari U.S.T.I.F.; le sedute di esame
sono effettuate con cadenza trimestrale. 
  La Commissione, per le  categorie  B2,  C  e  D,  e'  nominata  dal
direttore dell'U.S.T.I.F. competente.