Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico INDICE 1 SCENARIO DI RIFERIMENTO 2 REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 2.1 DEFINIZIONE 2.2 FINALITA' 2.3 AMBITI DI APPLICAZIONE 2.4 VALORE LEGALE DEL FASCICOLO E RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI SANITARI 3 CONTENUTI DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 3.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'ANAGRAFICA DELL'ASSISTITO 3.2 DATI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ASSISTENZA 3.3 DOCUMENTI SANITARI E SOCIO-SANITARI 3.3.1 Nucleo Minimo 3.3.2 Altri documenti 3.4 PATIENT SUMMARY O PROFILO SANITARIO SINTETICO 3.5 TACCUINO PERSONALE DEL CITTADINO 3.6 DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI (AUTOCERTIFICAZIONE - DM 8 APRILE 2000). 4 I SISTEMI DI CODIFICA DEI CONTENUTI INFORMATIVI DEL FSE E LA STRUTTURAZIONE DEI DOCUMENTI. 5 REQUISITI DI LICEITA' PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL FSE 5.1 ADEMPIMENTI VERSO IL CITTADINO 5.1.1 Informativa 5.1.2 Consenso informato al trattamento dei dati 5.1.3 Esercizio dei diritti del cittadino 6 DEFINIZIONE DI RUOLI, PROFILI, E MODALITA' DI ACCESSO 6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI ABILITATE AD ALIMENTARE I DATI DEL FSE 6.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI E RELATIVI PROFILI DI ACCESSO 6.3 MODALITA' DI ACCESSO E GESTIONE DEI PROFILI 7 ASPETTI INFRASTRUTTURALI 7.1 IL MODELLO ARCHITETTURALE DELL'INFRASTRUTTURA 8 MISURE DI SICUREZZA 9 ULTERIORI SVILUPPI DEL FSE Introduzione Nel quadro del processo di ammodernamento della sanita' sono in atto numerose iniziative volte a migliorare l'efficienza del servizio sanitario e semplificare l'esercizio del diritto alla salute da parte del cittadino in ogni momento del percorso sanitario e socio-sanitario, attraverso azioni quali l'alleggerimento dell'onere documentale, la personalizzazione delle cure, la riduzione dell'errore umano e lo sviluppo di una sanita' centrata sul cittadino. A tal fine, una raccolta corretta ed il piu' esauriente possibile dei dati clinici di un paziente ha un ruolo importante sia nella pratica medica quotidiana sia nella gestione clinica del malato, nonche' nel corretto iter delle prestazioni fornite dal sistema sanitario. La presenza di carenze nella trasmissione e nella fruizione dei dati clinici con i mezzi tradizionali ha portato a sviluppare strumenti innovativi che, mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, possono assicurare una disponibilita' di informazioni idonea a garantire la migliore continuita' assistenziale. Il "pilastro" su cui basarsi per il raggiungimento di tale obiettivo e' il Fascicolo Sanitario Elettronico ("FSE'), inteso come insieme di dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, che ha come scopo principale quello di agevolare l'assistenza al paziente, offrire un servizio che puo' facilitare l'integrazione delle diverse competenze professionali, fornire una base informativa consistente, contribuendo al miglioramento di tutte le attivita' assistenziali e di cura, nel rispetto delle normative per la protezione dei dati personali. Diverse Regioni hanno gia' avviato attivita' progettuali per la realizzazione di sistemi di Fascicolo Sanitario Elettronico a livello regionale (es. Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna). E' divenuto quindi strategico per il nostro Paese giungere ad una sintesi delle diverse istanze esistenti e promuovere la condivisione di un modello di riferimento nazionale per il FSE. A tal fine, il Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, ha istituito sotto il coordinamento del Ministero della salute un Tavolo interistituzionale, cui partecipano oltre ad esperti interni ed esterni del Ministero, rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione salute (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana), del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ente per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione (DigitPa) e dell'Autorita' Garante per il trattamento dei dati personali, che partecipa in qualita' di osservatore. Dalla preliminare ricognizione e analisi della normativa vigente, il Tavolo ha individuato nelle finalita' di cura (e finalita' amministrative correlate) l'ambito di istituzione del FSE e su tale obiettivo, al fine di definire l'ambito di sviluppo del modello di riferimento, si sono concentrate le attivita', di cui il presente documento rappresenta i risultati finali. Le presenti Linee Guida rappresentano il riferimento unitario nazionale per la realizzazione di Sistemi FSE, ed individuano gli elementi di riferimento necessari per una coerente progettazione ed impiego di tali sistemi nell'ambito del SSN e del piu' ampio contesto europeo. A tal fine sara' periodicamente aggiornato. I contenuti sono organizzati nel seguente modo: Il primo capitolo richiama lo scenario di' riferimento per l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico, nel contesto del servizio sanitario nazionale e delle articolazioni territoriali. - Il secondo capitolo definisce il FSE, individuandone le finalita' ed i diversi ambiti di applicazione, riconducendo la titolarita' dello stesso al livello regionale. Affronta infine il tema del valore giuridico delle informazioni contenute nel fascicolo. - Il terzo capitolo individua le componenti strutturali del fascicolo definendone i contenuti informativi. - Il quarto capitolo affronta il tema degli standard di codifica da utilizzare per la descrizione dei contenuti informativi dei documenti sanitari che alimenteranno il fascicolo. Il quinto capitolo illustra i preliminari requisiti di liceita' nel trattamento dei dati personali, tra cui riveste particolare importanza l'informativa al paziente e l'acquisizione del suo consenso in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e delle "Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier sanitario" dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009. - Il sesto capitolo individua i soggetti utenti del FSE descrivendo i relativi ruoli e responsabilita', nonche' le fonti ed i processi di alimentazione dei contenuti informativi, tenendo conto dei diversi ruoli delle Amministrazioni e degli operatori del Servizio Sanitario Nazionale coinvolti. - Il settimo capitolo descrive gli aspetti infrastrutturali e gli standard tecnologici di riferimento per la realizzazione del Fascicolo sanitario elettronico. - L'ottavo capitolo richiama l'attenzione al rispetto delle misure di sicurezza, cui sono tenute le Amministrazioni che istituiscono il fascicolo. - Il nono capitolo affronta invece gli ulteriori sviluppi del Fascicolo Sanitario Elettronico, con specifico riferimento a ulteriori finalita' rispetto a quelle di cura. Infine, anche se il documento non ha lo scopo di informare i cittadini e il personale sanitario e socio-sanitario che sara' coinvolto nell'attivita' di Fascicolo, si ritiene necessario richiamare l'attenzione di tutti gli attori sulle legittime preoccupazioni del cittadino rispetto alla protezione dei propri dati sanitari nello scenario del FSE: i tentativi di implementazione, in Italia e all'estero, hanno dimostrato che una corretta e trasparente comunicazione alla popolazione sui benefici derivanti dall'adozione di' un FSE, nonche' sulle garanzie per la tutela dei dati, rappresenta un elemento imprescindibile per incrementare la fiducia dei cittadini nel sistema e, di conseguenza, per favorire un elevato numero di adesioni. Altrettanto importante appare la comunicazione nei confronti degli operatori sanitari, per evitare che, in assenza di chiare indicazioni da parte delle strutture del SSN, possano intravedere nel FSE un rischio di aumentata responsabilita' nei confronti dei pazienti nonche' una maggiore esposizione ad eventuali contenziosi. 1 Scenario di Riferimento Il Servizio Sanitario Nazionale costituisce una garanzia per la tutela della salute dei cittadini e i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), previsti dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n.502, rappresentano lo strumento per assicurare a tutti i cittadini italiani condizioni di uniformita' sul territorio nazionale. Con i LEA si intendeva, nello spirito originale del legislatore, a prescindere dal tipo di organizzazione sanitaria adottata, dare luogo ad un riferimento nazionale ed omogeneo per l'offerta di servizi sanitari sia in termini quantitativi che qualitativi, in relazione a predeterminate risorse. L'obiettivo, quindi, di garantire la continuita' assistenziale e la qualita' della cure e dell'assistenza, a garanzia della tutela della salute dei cittadini viene poi ad essere declinato in coerenza con la vigente ripartizione delle competenze tra gli enti centrali e gli enti locali. Il Servizio sanitario nazionale e', infatti, articolato su tre livelli dotati di autonomia politico-istituzionale: Stato, Regioni ed Aziende locali: - Il livello nazionale ha competenze nel definire il quadro giuridico, operativo e finanziario entro cui deve svolgersi l'attivita' di tutela della salute, in modo da garantire i principi istituzionali di "uguaglianza di trattamento dei cittadini" e di "diritto alla salute". Lo Stato, in accordo con le Regioni, procede alla definizione dei LEA, all'attivazione di sistemi di monitoraggio e all'individuazione delle risorse necessarie atte a realizzare e garantire attivita' e prestazioni che contribuiscono alla tutela della salute, nonche' alla definizione di linee guida volte ad assicurare uniformita' nell'erogazione dei servizi. - Il livello regionale ha competenze nel governo della "complessiva struttura di offerta" su un'area regionale. Pertanto l'erogazione ed il mantenimento dei LEA richiede anche la precisazione del ruolo della programmazione regionale (accanto alla esplicita definizione e monitoraggio degli stessi da parte dello Stato), nell'erogazione delle prestazioni sanitarie previste. Inoltre le Regioni con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 si sono impegnate a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze fmanziarie con i mezzi propri per mantenere l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA. - Il livello locale ha competenze nella "gestione dei servizi", cioe' la messa in atto delle modalita' organizzative che permettono la combinazione dei fattori produttivi per svolgere le attivita' da cui ottenere prestazioni e servizi di tutela della salute. 2 Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.1 Definizione Il Fascicolo Sanitario Elettronico e' l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. Il Fascicolo Sanitario Elettronico, che ha un orizzonte temporale che copre l'intera vita del paziente, e' alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali. 2.2 Finalita' Il Fascicolo Sanitario Elettronico e' costituito, previo consenso dell'assistito, dalle Regioni e Province Autonome per le finalita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Tali finalita' sono perseguite dai soggetti del Servizio Sanitario Nazionale e dei servizi sociosanitari regionali che prendono in cura l'assistito. 2.3 Ambiti di applicazione Sulla base di quanto sopra esposto e quindi nel contesto del supporto e dell'ottimizzazione dei processi operativi del settore sanitario, si identificano i seguenti ambiti di utilizzo: - il supporto a scenari e processi di cura: in quanto rende disponibile la storia clinica del paziente a tutti gli attori coinvolti; - il supporto all'emergenza/urgenza in quanto permette ad un operatore sanitario di inquadrare un paziente a lui sconosciuto durante il contatto in emergenza/urgenza; - il supporto per la continuita' delle cure: in quanto permette a diversi operatori che hanno gia' in carico un paziente di essere consapevoli delle iniziative diagnostiche e terapeutiche portate avanti dai colleghi; - il supporto alle attivita' gestionali ed amministrative correlate ai processi di cura: in quanto permette di condividere tra gli operatori le informazioni amministrative (es. prenotazioni di visite specialistiche, ricette, etc.) od organizzative/ausiliarie per le reti di supporto ai pazienti nelle cronicita' e/o nella riabilitazione. 2.4 Valore legale del fascicolo e responsabilita' degli operatori sanitari Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, definisce il documento informatico come "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" (art. l, comma 1, lettera p). Il valore legale (ex articolo 2702 del codice civile) delle diverse fattispecie di dati e documenti potenzialmente presenti' nel FSE e' dunque da rinvenirsi nelle disposizioni della suddetta norma e nelle vigenti regole tecniche di cui al DPCM 30 marzo 2009 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici", che possono sintetizzarsi nell'adempimento dei requisiti di firma elettronica qualificata/firma digitale e di marcatura temporale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano i seguenti casi: - le copie digitali di documenti cartacei non sottoscritti o documenti informatici non sottoscritti hanno la stessa efficacia delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 cc; - i documenti informatici sottoscritti ai sensi degli art. 20 e 21 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni hanno valore legale assicurato se la conservazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 44 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni; - le copie di documenti cartacei sottoscritti o di documenti informatici sottoscritti ai sensi degli art. 20 e 21 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni hanno valore legale assicurato se la copia soddisfa i requisiti di cui all'art. 23 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni, e la conservazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 44 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni; - i dati ricavati mediante modalita' automatizzate da documenti presenti nel FSE, di cui e' assicurato il valore legale, hanno valore legale assicurato se sottoscritti ai sensi degli art. 20 e 21 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni; - i dati inseriti manualmente da operatori sanitari hanno valore legale solo se sottoscritti ai sensi degli art. 20 e 21 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni, altrimenti sono solamente atti che, se marcati temporalmente, hanno caratteristica di forma scritta e l'efficacia di cui all'art. 2712 c.c. Per quanto sopra ricordato non e' pertanto significativo, data la sua natura di "insieme di dati e documenti", parlare di valore legale del FSE inteso come "unicum" immutabile, ancor piu' in ragione della natura dinamica del fascicolo che e' alimentato al verificarsi di diversi eventi sanitari. Cio' premesso e' importante sottolineare che il Fascicolo consente di conservare anche quei documenti digitali che, avendo le caratteristiche ricordate in precedenza, hanno valore legale a tutti gli effetti e la cui responsabilita' resta in capo all'operatore analogamente all'equivalente documento cartaceo (secondo quanto specificato dal CAD). Di conseguenza, a priori non appaiono configurabili a carico degli operatori ulteriori e specifiche responsabilita' derivanti dalla disponibilita' e dall'utilizzo dello strumento FSE, rispetto a quelle esistenti. Il sanitario continuera' a formulare secondo scienza e coscienza le proprie valutazioni cliniche, avvalendosi anche dei dati contenuti nel FSE, il cui contributo potra' essere quello di incrementare, per quanto possibile ma senza alcuna pretesa di completezza, tale patrimonio informativo in ordine alla varieta' delle informazioni e alla possibilita' di confrontare l'andamento di dati nel tempo. 3 Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico 3.1 Dati Identificativi dell'anagrafica dell'assistito L'anagrafe dei cittadini rappresenta il fulcro intorno al quale ruotano tutti i processi legati all'assistenza sanitaria. La correttezza e l'aggiornamento dei dati anagrafici e assistenziali relativi ai cittadini per i quali sono erogate prestazioni sanitarie e' un prerequisito alla costituzione e alla gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico. I dati anagrafici non fanno parte del FSE ma sono gestiti in archivi separati alimentati dalle anagrafi degli assistiti. Il raggiungimento di tale obiettivo rappresenta peraltro un contributo importante per la minimizzazione degli errori di identificazione delle persone nelle varie occasioni di contatto con le strutture sanitarie e socio-sanitarie; infatti l'errata identificazione ha implicazioni inerenti il trattamento dei dati personali, oltre a quelle relative alla qualita' generale del servizio reso ai cittadini, con probabilita' di disguidi tanto maggiore quanto piu' elevato e' il numero di cittadini per i quali e' gestito un FSE. Tra i dati anagrafici e' fondamentale in particolare, il Codice Fiscale che rappresenta la chiave univoca di identificazione del cittadino. Il Codice Fiscale viene attribuito esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate, che, in caso di necessita', provvede a risolvere i casi di omocodia. Pertanto i Codici Fiscali delle anagrafiche di riferimento sono quelli risultanti dall'allineamento con il sistema Tessera Sanitaria. In riferimento a quanto detto e' importante riportare all'interno dell' anagrafica del singolo cittadino l'indicazione del "titolare" del dato anagrafico e la sua validita' temporale. Per "titolare" si intende l'ente che ha la responsabilita' della gestione dei dati (inserimento, eventuale modifica e cancellazione). Nei casi in cui sia necessario gestire una base dati secondaria, un dato sara' valido se, attraverso un apposito processo, e' stato possibile verificarne la correttezza presso la base dati del titolare, attraverso una richiesta all'ente titolare stesso. ---------------------------------------------------- Dati identificativi - Descrizione ---------------------------------------------------- Codice Fiscale ---------------------------------------------------- Cognome (alla nascita) ---------------------------------------------------- Nome ---------------------------------------------------- Sesso ---------------------------------------------------- Data di Nascita ---------------------------------------------------- Comune di Nascita ---------------------------------------------------- Provincia di Nascita ---------------------------------------------------- Indirizzo di Residenza ---------------------------------------------------- Indirizzo di Domicilio ---------------------------------------------------- Data di Decesso (data di chiusura del fascicolo) ---------------------------------------------------- 3.2 Dati amministrativi relativi all'assistenza I dati amministrativi relativi all'assistenza sono costituiti da informazioni amministrative relative alla posizione del cittadino nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale, sia con riferimento alla rete d'offerta del SSN che ad altre informazioni, eventualmente correlate specificamente all'organizzazione della Regione di assistenza. ---------------------------------------------------- Dati identificativi - Descrizione ---------------------------------------------------- ASL Appartenenza ----------------------------------------------------- Data Inizio del periodo dà assistenza presso la ASL ----------------------------------------------------- Data scadenza del periodo di' assistenza presso la ASL (valorizzata solo se prevista) ----------------------------------------------------- Codice Fiscale Medico ----------------------------------------------------- Cognome Medico ----------------------------------------------------- Nome Medico ----------------------------------------------------- Data Inizio periodo di assistenza presso il medico ----------------------------------------------------- Data Fine periodo di assistenza presso il medico (valorizzata solo se prevista) ----------------------------------------------------- Tipo Assistenza (generici / pediatri, altro) ----------------------------------------------------- Recapiti medico (indirizzo, telefono, etc.) ----------------------------------------------------- Altro ----------------------------------------------------- Esenzioni e relative eventuale scadenza ----------------------------------------------------- 3.3 Documenti sanitari e socio-sanitari Il Fascicolo Sanitario Elettronico di ciascun assistito viene automaticamente aggiornato, tenendo conto anche dei contenuti informativi gia' disponibili, con i documenti sanitari e socio-sanitari "certificati", cioe' rilasciati dai soggetti del Servizio Sanitario Nazionale (ad es. referti di laboratorio, radiologia e specialistica ambulatoriale) archiviati elettronicamente presso repository dedicati. Il FSE potra' contenere anche informazioni e/o documenti sanitari relativi ad eventi precedenti alla sua costituzione, ma solo nel caso in cui l'assistito fornisca un consenso specifico. In particolare, il FSE e' costituito da un nucleo minimo di documenti indispensabili che devono essere resi disponibili dal sistema e da documenti integrativi che permettono di ampliare la sfera di utilizzo del Fascicolo stesso a supporto dei differenti percorsi attivati al fine di garantire la continuita' assistenziale. Mentre il nucleo minimo deve essere reso disponibile a livello regionale, al fine di garantire la liberta' di scelta dell'assistito per l'esercizio del diritto alla cura anche a fronte di eventuali cambi di residenza da una regione all'altra, gli altri documenti possono diventare componente integrativa del Fascicolo in base alle scelte regionali che risentono del livello di maturazione del processo di digitalizzazione o delle politiche regionali maggiormente rivolte verso determinati aspetti. 3.3.1 Nucleo Minimo ---------------------------------------------------- Documenti nucleo minimo ---------------------------------------------------- Referti ---------------------------------------------------- Verbali Pronto Soccorso ---------------------------------------------------- Lettere di dimissione ---------------------------------------------------- Profilo Sanitario Sintetico ----------------------------------------------------- 3.3.2 Altri documenti ---------------------------------------------------- Altri documenti ---------------------------------------------------- Prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc..) ---------------------------------------------------- Cartelle cliniche di ricovero (ordinario e day hospital) ---------------------------------------------------- Bilanci di Salute ---------------------------------------------------- Assistenza Domiciliare: scheda, programma e cartella clinica ---------------------------------------------------- Piani terapeutici ---------------------------------------------------- Assistenza residenziale e semÃresidenziale: scheda multidimensionale di valutazione ---------------------------------------------------- Erogazione farmaci ---------------------------------------------------- Certificati ----------------------------------------------------- 3.4 Patient Summary o Profilo Sanitario Sintetico La scheda sanitaria individuale e' il contenuto informativo dell'applicativo di cartella clinica del MMG/PLS da cui estrarre i dati che compongono il Patient Summary o "Profilo Sanitario Sintetico". Si definisce Patient Summary o Profilo Sanitario Sintetico il documento informatico sanitario che riassume la storia clinica del paziente e la sua situazione corrente. Tale documento e' creato ed aggiornato dal MMG/PLS ogni qualvolta intervengono cambiamenti da lui ritenuti rilevanti ai fini della storia clinica del paziente e, in particolare, contiene anche un set predefinito di dati clinici significativi utili in caso di emergenza. Lo scopo del documento Profilo Sanitario Sintetico e' quello di favorire la continuita' di cura, permettendo un rapido inquadramento del paziente al momento di un contatto non predeterminato come ad esempio in situazioni di emergenza e di pronto soccorso. Attraverso il Profilo Sanitario Sintetico, il MMG/PLS fornisce una veloce ed universale presentazione del paziente sintetizzando tutti e soli i dati che ritiene rilevanti e li rende disponibili a tutti i possibili operatori sanitari autorizzati alla consultazione. Il Profilo Sanitario Sintetico e' quindi un documento: - sintetico: riporta solo le informazioni essenziali; - con un unico autore: e' creato, aggiornato e mantenuto solo dal MMG/PLS; non puo' essere creato in maniera automatica a partire dal FSE; e' sempre frutto di una valutazione professionale e la frequenza di aggiornamento, che deve essere adeguata, e' a discrezione del MMG/PLS; - non clinicamente specializzato: il contenuto deve essere tale da contribuire alla continuita' di cura a prescindere dallo scenario d'uso (Emergenza, Continuita' Assistenziale, etc.) - non ha un destinatario predefinito; - unico: all'interno del dominio di condivisione documentale del FSE deve esistere un solo Profilo Sanitario Sintetico "valido" per paziente. In tale scenario, e' stata definita la seguente intestazione da prevedere nel Profilo Sanitario Sintetico: - dati anagrafici del paziente; - dati anagrafici del medico curante (MMG/PLS); - eventuali nominativi da contattare. Tale documento si suddivide nelle seguenti componenti: Parte di provvedimento in formato grafico Rimane comunque al MMG/PLS la facolta' di valutare quali dei predetti elementi, anche se disponibili, non inserire nel Profilo Sanitario Sintetico. Infine, esistono altri dati che, se presenti in cartella, possono essere opzionalmente inseriti dal MMG/PLS: - accertamenti: vengono riportati i risultati di accertamenti registrati negli ultimi due anni sui problemi (Patologie) selezionati dal MMG/PLS dalla cartella con particolare attenzione per la branca cardiologica e i risultati di accertamenti di laboratorio (3 ultimi risultati) - visite effettuate dal medico di famiglia - patologie non croniche E' necessario che il Profilo Sanitario Sintetico assicuri un significato inequivocabile per le informazioni in esso contenute evitando che le modalita' di presentazione dei dati possano far emergere dubbi fra campi vuoti o dato mancante. 3.5 Taccuino personale del cittadino Nell'ambito del FSE si puo' prevedere una sezione riservata al cittadino per offrirgli la possibilita' di inserire dati ed informazioni personali (es. dati relativi al nucleo familiare, dati sull'attivita' sportiva, ecc.), file di documenti sanitari (es. referti di esami effettuati in strutture non convenzionate, referti archiviati in casa), un diario degli eventi rilevanti (visite, esami diagnostici, misure dei parametri di monitoraggio), promemoria per i controlli medici periodici. Questo consente di arricchire il FSE con ulteriori informazioni al fine di completare la descrizione dello stato di salute, ma tali informazioni e/o documenti risulteranno "non certificate". 3.6 Dichiarazione di volonta' alla donazione di organi e tessuti (autocertificazione - DM 8 aprile 2000) Il FSE deve mettere a disposizione del cittadino, inoltre, funzionalita' che permettano, a lui in prima persona o per tramite del proprio medico curante, di esprimere la propria volonta' in merito alla donazione degli organi, assicurando chiara ed idonea informativa specifica, garantendo la facolta' di variazione in ogni momento e registrando la collocazione temporale di ogni manifestazione di volonta'. La dichiarazione di volonta' rispetto alla donazione degli organi e' regolamentata dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000 (modificato dal DM 11 marzo 2008). In particolare, tra le diverse modalita' previste, la suddetta dichiarazione puo' essere espressa dal cittadino attraverso: - la registrazione della propria volonta' ad opera del Medico di famiglia (art. 23, comma 3 della Legge n. 91/1999); - una nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volonta' (positiva o negativa), data e firma (art. 1, comma 2, del DM 8 aprile 2000). 4 I sistemi di codifica dei contenuti informativi del FSE e la strutturazione dei documenti. La realizzazione di un Sistema di Fascicolo Sanitario Elettronico pone di fronte alla necessita', comune a tutti i sistemi informativi, di scegliere e adottare sistemi di codifica certi e condivisi, anche ai fini dell'interoperabilita' semantica nei diversi contesti operativi. Tutti i "livelli" informativi possono beneficiare enormemente dall'adozione di standards ("de jure" o "de facto") riconosciuti ed adottati anche a livello internazionale ed, infatti, gli orientamenti dei principali Paesi convergono verso ben definiti sistemi di codifica che presentano le seguenti caratteristiche: - l'esaustivita': ogni oggetto deve trovare posto in una delle classi; - l'economicita': un numero relativamente ridotto di codici consente di rappresentare un numero piu' grande di contenuti informativi; - l'orientamento ad un fine: i criteri di costituzione delle classi sono arbitrari e dipendono, per ogni classificazione, dai fini della classificazione stessa; - la mutua esclusivita': ogni oggetto deve essere classificabile in modo univoco in una sola classe. Il sistema di codifiche adottato e' determinante ai fini della corretta condivisione e interpretazione del contenuto informativo degli eventi clinici rappresentati nel FSE, quindi si rende necessario definire modalita' di rappresentazione delle informazioni che siano consistenti ed interpretabili dai sistemi coinvolti con l'utilizzo di informazioni codificate grazie all'uso di nomenclatori definiti e condivisi a livello nazionale. Ove sia necessario declinare ulteriormente le specifiche che permettano di definire i contenuti clinici e le modalita' di compilazione dei documenti clinici, queste saranno oggetto di specifici documenti successivi da parte del Ministero della salute. Per quanto concerne le strutture informative complesse (ad esempio e-prescription e Patient Summary), gli orientamenti ad oggi sono indirizzati all'adozione dello standard HL7 (Health Level 7), ed in particolare al progressivo utilizzo del CDA release 2 (Clinical Document Architecture). In ogni caso, la scelta di un sistema di codifica rispetto ad un altro deve essere operata tenendo in considerazione fattori quali la diffusione nel contesto sanitario, l'adattabilita' (a fini anche diversi rispetto ai criteri originari per i quali la codifica era stata concepita) e la manutenibilita' (sforzo di adeguamento ai cambiamenti del fenomeno che si vuole osservare). 5 Requisiti di liceita' per il trattamento dei dati personali contenuti nel FSE 5.1 Adempimenti verso il cittadino 5.1.1 Informativa Il titolare del trattamento deve fornire al cittadino previamente un'idonea informativa, contenente tutti gli elementi richiesti dall'art 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che costituisce presupposto di liceita'. In particolare, in essa deve essere evidenziata l'intenzione di costituire un FSE che documenti la storia sanitaria dell'assistito ai fini del miglioramento del processo di cura (mediante la raccolta di una maggiore quantita' di informazioni possibili), chiarendo che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi al suo stato di salute pregresso e/o attuale. Inoltre l'informativa: - deve spiegare in modo semplice le opportunita' che offre tale strumento avanzato e innovativo per migliorare le procedure atte a garantire il diritto alla salute, ma, al tempo stesso, l'ampia sfera conoscitiva che esso puo' avere; - deve informare l'assistito che un suo diniego non ha alcuna conseguenza sul suo diritto alla prestazione di cura richiesta; - deve dare sufficienti indicazioni sulle modalita' di funzionamento del nuovo strumento digitale; - deve indicare i soggetti che, nel prendere in cura l'assistito, possono accedere al FSE, nonche' la connessa possibilita' di acconsentire che solo alcuni di questi soggetti possano consultarlo; - deve informare l'assistito anche della circostanza che il Fascicolo potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettivita' (art 76 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196); - deve evidenziare la circostanza che il consenso alla consultazione del Fascicolo da parte di un determinato soggetto (ad es., del medico di medicina generale o del medico di reparto in cui e' avvenuto il ricovero) puo' essere riferito anche al suo sostituto; - deve fornire all'assistito gli estremi identificativi del/dei titolare/i del trattamento dei dati personali trattati mediante il FSE; - deve informare l'assistito che puo' esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 e ss. del Codice (cfr. successivo punto 5.1.3). 5.1.2 Consenso informato al trattamento dei dati Le attivita' connesse alla costituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico danno luogo ad un trattamento dei dati personali ulteriore e distinto rispetto all'insieme dei trattamenti derivanti dall'erogazione all'assistito delle prestazioni sanitarie in relazione alle quali i dati sono stati acquisiti o prodotti. La distinzione e diversita' consistono nell'attivita' di ricomposizione di tutte le informazioni relative alla storia clinica e socio-assistenziale dell'assistito, prodotte dai diversi soggetti titolari del trattamento coinvolti, e nella relativa condivisione informatica da parte degli organismi sanitari e dei medici abilitati all'accesso, in qualsiasi istante e da qualsiasi luogo. Il trattamento dei dati personali del FSE deve rispettare pienamente le norme che disciplinano la protezione di tali dati e deve pertanto assoggettarsi alla libera volonta' dell'assistito, che con il proprio consenso ha facolta' di permettere o meno la costituzione del proprio FSE, di far confluire in esso i' dati relativi al suo stato di salute pregresso e/o attuale e di esercitare il potere di controllo su chi puo' accedere al proprio fascicolo e a quali gruppi di informazioni. Le sue scelte possono essere da lui modificate in qualsiasi momento. Il consenso, pertanto, costituisce il primo presupposto di liceita' di tale trattamento ed e' validamente prestato solo se e' espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato dopo aver ricevuto previa informativa. Il consenso alla creazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, da parte dell'assistito, deve essere esplicito, cioe' manifestato inequivocabilmente, quindi non intuito o desunto da un comportamento, non soddisfacendo il criterio del carattere "esplicito" la soluzione del silenzio-assenso (opt-out). In caso di diniego non deve esserci per l'assistito alcuna conseguenza sulla sua possibilita' di usufruire della prestazione medica richiesta e/o necessaria. Pertanto l'espressione di volonta' dell'assistito per un accesso modulare al suo FSE si manifesta attraverso: - un consenso a carattere generale, elemento preliminare e necessario per la costituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico; - consensi specifici sia sulle informazioni da rendere visibili o meno, sia sui soggetti del SSN che hanno in cura l'assistito (es. MMG, PLS, farmacisti) da abilitare all'accesso ai dati contenuti nel FSE. La soluzione architetturale, quindi, deve essere tale da garantire che l'accesso alle informazioni del FSE sia consentito solo se si verificano le seguenti condizioni: - l'assistito ha espresso esplicito consenso alla costituzione del proprio FSE; - le informazioni da trattare sono indispensabili per la specifica cura dell'assistito; - le informazioni da far confluire nel FSE non siano state oggetto di oscuramento da parte dell'assistito; - l'assistito ha espresso esplicito consenso all'accesso alle informazioni autorizzate; - l'assistito ha indicato le categorie di operatori sanitari abilitati alla consultazione delle informazioni autorizzate, fermo restando che il personale sanitario abilitato, coinvolto nella cura di un paziente, puo' consultare solo i dati clinici dell'assistito correlati con la patologia in cura. Ogni tipologia di consenso manifestato dall'assistito puo' essere da questi revocato o modificato in qualunque momento. La revoca del consenso determina che il FSE non sia piu' alimentato e limita la disponibilita' dei dati in esso contenute esclusivamente ai professionisti o agli organismi sanitari che li hanno redatti e che quindi ne sono i titolari (MMG, PLS, aziende sanitarie, etc.) e all'assistito stesso, negandola conseguentemente agli utenti abilitati all'accesso in vigenza del consenso. In ogni caso la modifica del livello autorizzativo di accesso non inficia la tracciabilita' delle consultazioni del FSE effettuate dai soggetti via via autorizzati fino al momento della revoca stessa. Il consenso nel caso di persona minorenne o sottoposta a tutela, puo' essere espresso da un genitore o dal tutore con un valido documento di identita' proprio. Nel momento in cui i minori raggiungono la maggiore eta' e' necessario che esprimano esplicitamente il proprio consenso, non essendo valida una conferma dei genitori del consenso da questi precedentemente espresso. Ulteriore garanzia per l'assistito e' la facolta' di non consentire la visibilita' di alcune informazioni sanitarie relative a singoli eventi clinici, che potrebbero andare a confluire nel FSE, a soggetti diversi da chi ha prodotto il dato (oscuramento) senza che quest'ultimi vengano automaticamente a conoscenza del fatto che l'assistito abbia effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento"). L'oscuramento" dell'evento clinico e' revocabile nel tempo. I soggetti preposti alla cura possono accedere ai dati del paziente tranne per i casi di oscuramento. I titolari del trattamento, nel costituire il FSE e nell'individuare la tipologia di informazioni che possono esservi anche successivamente riportate, devono rispettare le disposizioni normative a tutela dell'anonimato della persona tra cui quelle a tutela delle vittime di atti di violenza sessuale o di pedofilia, delle persone sieropositive, di -chi fa uso di sostanze stupefacenti, di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che si sottopongono a un intervento di interruzione volontaria di gravidanza o che decidono di partorire in anonimato, nonche' con riferimento ai servizi offerti dai consultori familiari. Tali tipologie di dati nascono "riservate" ("oscurate" per legge) e possono essere rese visibili solo previo specifico ed esplicito consenso dell'assistito, in conformita' a quanto previsto dalle "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario" approvate dall'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009. Le informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla costituzione del FSE (es. referti relativi a prestazioni mediche pregresse) possono confluire in esso solo se esplicitamente autorizzate dall'assistito, che comunque ha facolta' di esercitare il diritto di oscuramento anche relativamente ad alcuni dei dati del pregresso stesso. Tuttavia, in ragione delle finalita' perseguite attraverso il FSE, dovrebbe essere illustrata al cittadino l'utilita' di costituire e disporre di un quadro il piu' possibile completo delle informazioni sanitarie che lo riguardano, in modo da poter offrire un migliore supporto oltre che a lui stesso anche all'organismo sanitario e al medico. Una conoscenza approfondita dei dati clinici, relativi anche al passato, puo' infatti contribuire ad una piu' efficace ricognizione degli elementi utili alle valutazioni del caso. 5.1.3 Esercizio dei diritti del cittadino Al cittadino deve essere garantita la possibilita' di esercitare, in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti dei dati personali trattati mediante il FSE. Tali diritti, tra i quali quello di accedere ai dati che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, possono essere esercitati direttamente nei confronti del titolare del trattamento. Al cittadino devono inoltre essere garantite facili modalita' di consultazione del proprio fascicolo, nonche' la possibilita' di estrarne copia, qualora voglia metterla a disposizione di terzi. 6 Definizione di ruoli, profili, e modalita' di accesso Considerata la differente natura delle informazioni, appare necessario determinare il livello di visibilita' piu' appropriato per ciascuna categoria sanitaria. Questa attivita' di profilatura puo' essere facilitata attraverso il ricorso ad un sistema di gestione dei privilegi di natura modulare che, basandosi su una preventiva classificazione dei dati, attribuisca diritti di accesso ed autorizzazioni limitate soltanto ad un sottoinsieme di essi. Inoltre, la congruente organizzazione modulare del sistema FSE deve essere tale da garantire, oltre che la corretta e differenziata articolazione dei profili per quanto concerne la classificazione delle tipologie di informazioni sanitarie indispensabili per la cura dell'assistito, anche quella relativa ai diversi livelli autorizzativi dei soggetti abilitati all'accesso. E' necessario prevedere la gestione delle politiche di accesso per consentire a un utente di identificarsi, e quindi di autenticarsi, mediante meccanismi di autenticazione debole e/o forte. Pertanto e' necessario definire in dettaglio ciascun profilo (per esempio medico di medicina generale, farmacista, cittadino, ecc.) previsto dal sistema. Ogni Regione puo' definire politiche di accesso differenti che devono essere federate con i gestori degli altri sistemi coinvolti allo scopo di consentire l'identita' federata. Al fine di garantire la tracciabilita' delle operazioni svolte sul sistema e di chi le ha eseguite in modo da abilitare funzionalita' di auditing e di certificazione sulle attivita' svolte per le diverse finalita' previste, dovranno essere registrate tutte le operazioni, sia quelle andate a buon fine che quelle annullate. 6.1 Individuazione delle fonti abilitate ad alimentare i dati del FSE I MMG/PLS, i soggetti erogatori, i Servizi per le Tossicodipendenze (SERT), i team di assistenza domiciliare, la guardia medica, gli specialisti afferenti alle reti di patologia, le farmacie e i medici che operano presso strutture che erogano assistenza di tipo residenziale forniscono documenti clinici ed informazioni che hanno una valenza per la diagnosi e cura del cittadino. 6.2 Individuazione dei soggetti destinatari e relativi profili di accesso Di seguito sono elencate le macro categorie per l'identificazione delle informazioni necessarie per definire le modalita' di accesso dei soggetti abilitati: - dati Anagrafici - riguardano le informazioni personali identificative del cittadino; - dati Amministrativi - riguardano le esenzioni e il medico di base; - dati Prescrittivi - riguardano le prescrizioni; - dati Clinici- riguardano tutti i documenti clinici; - dati di Consenso - riguarda la possibilita' di trattare i dati all'interno del FSE. Le informazioni anagrafiche non verranno inserite direttamente nel fascicolo, ma recuperate dalle anagrafi degli assistiti, che ne garantiscono la correttezza e l'aggiornamento. Parte di provvedimento in formato grafico Nella definizione dei soggetti abilitati si' dovra' tenere conto di quanto specificato dalle "Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico (FSE) e dossier sanitario" dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009 in tema di individuazione dei soggetti che possono trattare i dati (punto 4 del citato Provvedimento del Garante) e accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico e nel dossier sanitario (punto 5 del citato Provvedimento del Garante). 6.3 Modalita' di accesso e gestione dei profili Per quanto relativo alle modalita' di accesso, si richiamano le disposizioni dell' art. 64 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'utilizzo della carta d'identita' elettronica (CIE) e della carta nazionale dei servizi (CNS) come strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione informatica, come nel caso di specie, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Tuttavia, come previsto dal comma 2 del richiamato art. 64 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso puo' essere consentito anche attraverso strumenti di autenticazione forte, con l'utilizzo di smart card rilasciate da certificatori accreditati, o debole, con l'utilizzo di userid e password, o con altre soluzioni purche' siano rispettate le misure minime di sicurezza nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. 7 Aspetti infrastrutturali Oggetto del presente capitolo e' la descrizione del modello architetturale dell'infrastruttura tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico, sia in termini di meccanismi per la collezione di documenti e dati sanitari in formato digitale, sia in termini di servizi di supporto ai processi sanitari Il modello architetturale deve consentire a tutti gli attori del Servizio Sanitario Nazionale autorizzati di accedere ai documenti sanitari di loro competenza, ovunque essi siano localizzati, e di gestire l'evoluzione dello stato dei processi sanitari nel tempo. L'infrastruttura proposta si pone, tra l'altro, l'obiettivo di compatibilita' con le soluzioni architetturali regionali gia' sviluppate, in una visione orientata verso un modello di infrastruttura federata, condivisa a livello nazionale e allineata allo scenario internazionale. A tale proposito, il ricorso a meccanismi di federazione e a standard e tecnologie aperte e internazionalmente accettate risulta indispensabile. Inoltre, il modello proposto recepisce i requisiti infrastrutturali necessari alla realizzazione dell' interoperabilita' funzionale e semantica oggetto di progetti nazionali ed europei. Il modello architetturale dell'infrastruttura del FSE deve essere rispondente a specifiche esigenze progettuali, tra le quali le piu' importanti sono: - consentire la localizzazione e la disponibilita' delle informazioni sanitarie - supportare adeguatamente i processi sanitari - supportare la natura federata del SSN - consentire una facile integrazione con sistemi e infrastrutture preesistenti in maniera tale da renderli interoperabili - essere basato su standard aperti - presentare caratteristiche di scalabilita' e modularita', che ne consentano uno sviluppo, incrementale e distribuito - fornire caratteristiche di affidabilita', che rendano l'infrastruttura priva di single-point-offailure - fornire adeguate caratteristiche prestazionali in termini di accessibilita' ai documenti e dati sanitari - garantire un elevato livello di sicurezza - essere integrato con il Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) - essere conforme alle indicazioni del Garante della Privacy in materia di sicurezza, riservatezza e accesso ai dati contenuti nel FSE. 7.1. Il modello architetturale dell'Infrastruttura L'infrastruttura del FSE deve garantire la consultazione di documenti che lo compongono e la gestione dell'evoluzione temporale degli stessi. L'infrastruttura tecnologica del FSE deve poter integrare tra loro tutte le strutture che a vario titolo concorrano alla produzione (e/o alla consultazione) di eventi concernenti l'interazione del singolo cittadino con il SSN. L'infrastruttura dovra' basarsi su un'architettura multi-livello orientata ai servizi SOA (Service Oriented Architecture) di tipo distribuito, che preveda la presenza di punti di erogazione dei servizi detti "nodi",sia di primo che di secondo livello. I nodi di primo livello (nodi regionali) costituiscono l'infrastruttura di livello nazionale, mentre i nodi di secondo livello (nodi locali) espongono i propri servizi ed informazioni attraverso un nodo di riferimento di primo livello. Si noti che la presenza di nodi di secondo livello e' opzionale. I nodi regionali attraverso le componenti infrastrutturali del FSE che soddisfino i requisiti su elencati devono essere in grado di garantire tutte le funzionalita' necessarie al reperimento e gestione delle informazioni. I nodi locali possono essere funzionalmente equivalenti ai nodi regionali (nodi locali completi) o prevedere solo alcune delle componenti infrastrutturali (nodi locali incompleti). La localizzazione delle informazioni del fascicolo dovra' avvenire attraverso una federazione di registri indice ognuno dei quali sara' parte delle componenti software del singolo nodo regionale. Per cio' che concerne la notifica degli eventi di interesse per gli utenti autorizzati, essa dovra' avvenire mediante meccanismi di publish-subscribe. Il modello architetturale prevede l'integrazione nel Sistema Pubblico di Connettivita' per le comunicazioni tra le varie componenti infrastrutturali. Conseguentemente, per ogni nodo regionale e' previsto il collegamento mediante una Porta di' Dominio (PDD), mentre un nodo locale si espone mediante il nodo regionale. 8 Misure di sicurezza Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici: pertanto le modalita' e le soluzioni necessarie per assicurare confidenzialita', integrita' e disponibilita' dei dati dovranno in ogni caso essere adottate in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel relativo Disciplinare tecnico (Allegato B), ulteriormente esplicitate anche nelle specifiche "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario" dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali del 16 luglio 2009. Particolarmente importante, data la molteplicita' di soggetti coinvolti, diviene inoltre l'analisi e la progettazione dei processi in ambito sanitario, in modo tale da poter definire puntualmente i compiti e le funzioni da attribuire, in coerenza con la normativa vigente, e individuare le idonee soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano di mantenere la responsabilita' e la disponibilita' delle informazioni solo presso i soggetti che sono legittimati al loro utilizzo. 9 Ulteriori sviluppi del FSE Nell'ambito del SSN, il Ministero della salute ha il ruolo di garante del diritto alla salute e del rispetto dei LEA 1 su tutto il territorio nazionale: e' quindi necessario che disponga dei dati e delle informazioni utili al fine di controllare e garantire la qualita' dell'assistenza erogata. Similmente, all'interno del proprio territorio, ogni Regione ha bisogno delle informazioni necessarie per garantire il governo del proprio Servizio Sanitario Regionale. --------------- 1 DPCM 29/11/2001: definizione dei Livelli essenziali di assistenza. L'implementazione e la diffusione di un Fascicolo Sanitario Elettronico che integri le informazioni prodotte dai diversi sistemi regionali, potrebbe consentire di perseguire le finalita' istituzionali, assicurando omogeneita', tempestivita' ed in generale qualita' e accuratezza: ad esempio l'estrazione di informazioni organizzate secondo percorsi assistenziali di riferimento puo' permettere di valutare l'appropriatezza delle risorse rispetto alle specificita' dei singoli pazienti. Ne deriva quindi che il FSE oltre a perseguire finalita' di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, potrebbe favorire anche la costruzione di sistemi monitoraggio a supporto della programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nonche' supportare studi e ricerche scientifiche in campo medico, biomedico ed epidemiologico. In coerenza con i principi di pertinenza e non eccedenza ex art. 11 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, tali sistemi dovrebbero essere organizzati in modo da utilizzare di norma solo dati non direttamente identificativi, applicando le opportune misure di sicurezza, prevedendo l'utilizzo di dati identificativi diretti nei soli casi in cui sia strettamente necessario. Rispetto alla tradizionale suddivisione tra informazioni a supporto diretto delle attivita' di cura ed informazioni per la programmazione e la valutazione dell'assistenza, l'introduzione e lo sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico, infatti permetterebbe di realizzare sistemi di monitoraggio accessibili in modo "routinario" e strutturato anche per le finalita' di governo. Tuttavia, perche' tale obiettivo possa realizzarsi concretamente, si rende necessario un intervento normativo di rango primario che, oltre a dare un assetto unitario e coerente a livello nazionale in materia di Fascicolo Sanitario Elettronico per le finalita' di cura, definisca i presupposti per il trattamento dei dati per queste ulteriori finalita', sia nei contesti regionali sia nell'ambito del Nuovo Sistema Informativo Sanitario al livello centrale. A tal fine il Tavolo interistituzionale istituito presso il Ministero della salute ha predisposto una proposta di norma che e' stata inserita nel disegno di' legge di iniziativa del Ministro della salute recante "Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria".