(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
INDICE 
 
  1 SCENARIO DI RIFERIMENTO 
  2 REALIZZAZIONE DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
    2.1 DEFINIZIONE 
    2.2 FINALITA' 
    2.3 AMBITI DI APPLICAZIONE 
    2.4 VALORE LEGALE DEL FASCICOLO E RESPONSABILITA' DEGLI OPERATORI
SANITARI 
  3 CONTENUTI DEL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO 
    3.1 DATI IDENTIFICATIVI DELL'ANAGRAFICA DELL'ASSISTITO 
    3.2 DATI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ASSISTENZA 
    3.3 DOCUMENTI SANITARI E SOCIO-SANITARI 
      3.3.1 Nucleo Minimo 
      3.3.2 Altri documenti 
    3.4 PATIENT SUMMARY O PROFILO SANITARIO SINTETICO 
    3.5 TACCUINO PERSONALE DEL CITTADINO 
    3.6 DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI E  TESSUTI
(AUTOCERTIFICAZIONE - DM 8 APRILE 2000). 
  4 I SISTEMI DI CODIFICA DEI CONTENUTI  INFORMATIVI  DEL  FSE  E  LA
STRUTTURAZIONE DEI DOCUMENTI. 
  5 REQUISITI DI LICEITA'  PER  IL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI
CONTENUTI NEL FSE 
    5.1 ADEMPIMENTI VERSO IL CITTADINO 
      5.1.1 Informativa 
      5.1.2 Consenso informato al trattamento dei dati 
      5.1.3 Esercizio dei diritti del cittadino 
  6 DEFINIZIONE DI RUOLI, PROFILI, E MODALITA' DI ACCESSO 
    6.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FONTI ABILITATE AD ALIMENTARE I DATI DEL
FSE 
    6.2 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI E RELATIVI PROFILI DI
ACCESSO 
    6.3 MODALITA' DI ACCESSO E GESTIONE DEI PROFILI 
  7 ASPETTI INFRASTRUTTURALI 
    7.1 IL MODELLO ARCHITETTURALE DELL'INFRASTRUTTURA 
  8 MISURE DI SICUREZZA 
  9 ULTERIORI SVILUPPI DEL FSE 
 
  Introduzione 
  Nel quadro del processo di ammodernamento  della  sanita'  sono  in
atto numerose iniziative volte a migliorare l'efficienza del servizio
sanitario e semplificare l'esercizio del diritto alla salute da parte
del  cittadino   in   ogni   momento   del   percorso   sanitario   e
socio-sanitario, attraverso azioni quali l'alleggerimento  dell'onere
documentale,  la   personalizzazione   delle   cure,   la   riduzione
dell'errore  umano  e  lo  sviluppo  di  una  sanita'  centrata   sul
cittadino. 
  A tal fine, una raccolta corretta ed il piu'  esauriente  possibile
dei dati clinici di un paziente ha  un  ruolo  importante  sia  nella
pratica medica quotidiana sia  nella  gestione  clinica  del  malato,
nonche' nel corretto  iter  delle  prestazioni  fornite  dal  sistema
sanitario. 
  La presenza di carenze nella trasmissione  e  nella  fruizione  dei
dati clinici  con  i  mezzi  tradizionali  ha  portato  a  sviluppare
strumenti  innovativi  che,   mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
informatiche, possono assicurare una disponibilita'  di  informazioni
idonea a garantire la migliore continuita' assistenziale. 
  Il  "pilastro"  su  cui  basarsi  per  il  raggiungimento  di  tale
obiettivo e' il Fascicolo Sanitario Elettronico ("FSE'), inteso  come
insieme  di  dati  e  documenti  digitali   di   tipo   sanitario   e
sociosanitario generati  da  eventi  clinici  presenti  e  trascorsi,
riguardanti l'assistito, che  ha  come  scopo  principale  quello  di
agevolare l'assistenza al paziente,  offrire  un  servizio  che  puo'
facilitare l'integrazione  delle  diverse  competenze  professionali,
fornire   una   base   informativa   consistente,   contribuendo   al
miglioramento di tutte le attivita'  assistenziali  e  di  cura,  nel
rispetto delle normative per la protezione dei dati personali. 
  Diverse Regioni hanno gia' avviato  attivita'  progettuali  per  la
realizzazione di sistemi di Fascicolo Sanitario Elettronico a livello
regionale (es. Lombardia, Toscana,  Emilia  Romagna,  Friuli  Venezia
Giulia, Sardegna). 
  E' divenuto quindi strategico per il nostro Paese giungere  ad  una
sintesi delle diverse istanze esistenti e promuovere la  condivisione
di un modello di riferimento nazionale per il FSE. 
  A tal fine, il Ministro della Salute,  Prof.  Ferruccio  Fazio,  ha
istituito sotto il coordinamento del Ministero della salute un Tavolo
interistituzionale, cui  partecipano  oltre  ad  esperti  interni  ed
esterni del Ministero, rappresentanti delle Regioni  designati  dalla
Commissione  salute   (Lombardia,   Emilia-Romagna,   Toscana),   del
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri,  dell'ente   per   la   digitalizzazione   della   Pubblica
amministrazione (DigitPa) e dell'Autorita' Garante per il trattamento
dei dati personali, che partecipa in qualita' di osservatore. 
  Dalla preliminare ricognizione e analisi della  normativa  vigente,
il Tavolo  ha  individuato  nelle  finalita'  di  cura  (e  finalita'
amministrative correlate) l'ambito di istituzione del FSE e  su  tale
obiettivo, al fine di definire l'ambito di sviluppo  del  modello  di
riferimento, si sono concentrate le attivita',  di  cui  il  presente
documento rappresenta i risultati finali. 
  Le presenti  Linee  Guida  rappresentano  il  riferimento  unitario
nazionale per la realizzazione di Sistemi  FSE,  ed  individuano  gli
elementi di riferimento necessari per una coerente  progettazione  ed
impiego di tali sistemi nell'ambito del SSN e del piu' ampio contesto
europeo. A tal fine sara' periodicamente aggiornato. 
  I contenuti sono organizzati nel seguente modo: 
  Il  primo  capitolo  richiama  lo  scenario  di'  riferimento   per
l'istituzione del fascicolo sanitario elettronico, nel  contesto  del
servizio sanitario nazionale e delle articolazioni territoriali. 
  - Il secondo capitolo definisce il FSE, individuandone le finalita'
ed i diversi ambiti  di  applicazione,  riconducendo  la  titolarita'
dello stesso al livello regionale. Affronta infine il tema del valore
giuridico delle informazioni contenute nel fascicolo. 
  -  Il  terzo  capitolo  individua  le  componenti  strutturali  del
fascicolo definendone i contenuti informativi. 
  - Il quarto capitolo affronta il tema degli standard di codifica da
utilizzare per la descrizione dei contenuti informativi dei documenti
sanitari che alimenteranno il fascicolo. 
  Il quinto capitolo illustra i preliminari requisiti di liceita' nel
trattamento  dei  dati  personali,  tra   cui   riveste   particolare
importanza  l'informativa  al  paziente  e  l'acquisizione  del   suo
consenso in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno  2003,
n.  196  e  delle  "Linee  guida  in  tema  di  fascicolo   sanitario
elettronico (FSE) e dossier sanitario" dell'Autorita' Garante per  la
protezione dei dati personali del 16 luglio 2009. 
    - Il sesto capitolo individua i soggetti utenti del FSE 
    descrivendo i relativi ruoli e responsabilita', nonche' le fonti 
    ed i processi di alimentazione dei contenuti informativi, tenendo 
    conto dei diversi ruoli delle Amministrazioni e  degli  operatori
del Servizio Sanitario Nazionale coinvolti. 
    - Il settimo capitolo descrive gli aspetti infrastrutturali e gli 
    standard tecnologici di  riferimento  per  la  realizzazione  del
Fascicolo sanitario elettronico. 
    - L'ottavo capitolo richiama l'attenzione al rispetto delle 
    misure di sicurezza,  cui  sono  tenute  le  Amministrazioni  che
istituiscono il fascicolo. 
    - Il nono capitolo affronta invece gli ulteriori sviluppi del 
    Fascicolo Sanitario  Elettronico,  con  specifico  riferimento  a
ulteriori finalita' rispetto a quelle di cura. 
  Infine, anche se il documento  non  ha  lo  scopo  di  informare  i
cittadini e  il  personale  sanitario  e  socio-sanitario  che  sara'
coinvolto  nell'attivita'  di  Fascicolo,   si   ritiene   necessario
richiamare  l'attenzione  di  tutti  gli   attori   sulle   legittime
preoccupazioni del cittadino rispetto alla protezione dei propri dati
sanitari nello scenario del FSE: i tentativi di  implementazione,  in
Italia e all'estero, hanno dimostrato che una corretta e  trasparente
comunicazione alla popolazione sui benefici  derivanti  dall'adozione
di'  un  FSE,  nonche'  sulle  garanzie  per  la  tutela  dei   dati,
rappresenta un elemento imprescindibile per incrementare  la  fiducia
dei cittadini nel sistema e, di conseguenza, per favorire un  elevato
numero di adesioni. Altrettanto importante  appare  la  comunicazione
nei confronti degli operatori sanitari, per evitare che,  in  assenza
di chiare indicazioni da  parte  delle  strutture  del  SSN,  possano
intravedere nel FSE  un  rischio  di  aumentata  responsabilita'  nei
confronti dei pazienti nonche' una maggiore esposizione ad  eventuali
contenziosi. 
  1 Scenario di Riferimento 
  Il Servizio Sanitario Nazionale costituisce  una  garanzia  per  la
tutela  della  salute  dei  cittadini  e  i  Livelli  Essenziali   di
Assistenza (LEA), previsti dal decreto legislativo  del  30  dicembre
1992, n.502, rappresentano lo strumento  per  assicurare  a  tutti  i
cittadini  italiani  condizioni   di   uniformita'   sul   territorio
nazionale. 
  Con i LEA si intendeva, nello spirito originale del legislatore,  a
prescindere dal tipo di organizzazione sanitaria adottata, dare luogo
ad un riferimento nazionale ed  omogeneo  per  l'offerta  di  servizi
sanitari sia in termini quantitativi che qualitativi, in relazione  a
predeterminate risorse. 
  L'obiettivo, quindi, di garantire la continuita' assistenziale e la
qualita' della cure e dell'assistenza, a garanzia della tutela  della
salute dei cittadini viene poi ad essere declinato in coerenza con la
vigente ripartizione delle competenze tra gli  enti  centrali  e  gli
enti locali. 
  Il Servizio sanitario nazionale  e',  infatti,  articolato  su  tre
livelli dotati di autonomia politico-istituzionale: Stato, Regioni ed
Aziende locali: 
    - Il livello nazionale ha competenze nel definire il quadro 
    giuridico, operativo e finanziario entro cui deve svolgersi 
    l'attivita' di tutela della salute, in modo da garantire i 
    principi istituzionali di "uguaglianza di trattamento dei 
    cittadini" e di "diritto alla salute". Lo Stato, in accordo con 
    le Regioni, procede alla definizione dei LEA, all'attivazione di 
    sistemi di monitoraggio e all'individuazione delle risorse 
    necessarie atte a realizzare e garantire attivita' e prestazioni 
    che contribuiscono alla tutela della salute, nonche' alla 
    definizione  di  linee  guida  volte  ad  assicurare  uniformita'
nell'erogazione dei servizi. 
    - Il livello regionale ha competenze nel governo della 
    "complessiva struttura di offerta" su un'area regionale. Pertanto 
    l'erogazione ed il mantenimento dei LEA richiede anche la 
    precisazione del ruolo della programmazione regionale (accanto 
    alla esplicita definizione e monitoraggio degli stessi da parte 
    dello Stato), nell'erogazione delle prestazioni sanitarie 
    previste. Inoltre le Regioni con l'accordo Stato-Regioni dell'8 
    agosto 2001 si sono impegnate a far fronte alle eventuali 
    ulteriori esigenze fmanziarie con i mezzi  propri  per  mantenere
l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA. 
    - Il livello locale ha competenze nella "gestione dei servizi", 
    cioe' la messa in atto delle modalita' organizzative che 
    permettono la combinazione dei fattori produttivi per svolgere le 
    attivita' da cui ottenere prestazioni e servizi di  tutela  della
salute. 
  2 Realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 
  2.1 Definizione 
  Il  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  e'  l'insieme  dei  dati   e
documenti digitali di tipo sanitario e  socio-sanitario  generati  da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 
  Il Fascicolo Sanitario Elettronico, che ha un  orizzonte  temporale
che copre l'intera  vita  del  paziente,  e'  alimentato  in  maniera
continuativa  dai  soggetti  che   prendono   in   cura   l'assistito
nell'ambito  del  Servizio  sanitario   nazionale   e   dei   servizi
socio-sanitari regionali. 
  2.2 Finalita' 
  Il Fascicolo Sanitario Elettronico e' costituito,  previo  consenso
dell'assistito, dalle Regioni e Province Autonome per le finalita' di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. 
  Tali finalita' sono perseguite dai soggetti del Servizio  Sanitario
Nazionale e dei servizi sociosanitari regionali che prendono in  cura
l'assistito. 
  2.3 Ambiti di applicazione 
  Sulla base di quanto  sopra  esposto  e  quindi  nel  contesto  del
supporto e dell'ottimizzazione dei  processi  operativi  del  settore
sanitario, si identificano i seguenti ambiti di utilizzo: 
    - il supporto a scenari e processi di cura: in quanto rende 
    disponibile la storia clinica del paziente  a  tutti  gli  attori
coinvolti; 
    - il supporto all'emergenza/urgenza in quanto permette ad un 
    operatore sanitario di inquadrare un paziente a  lui  sconosciuto
durante il contatto in emergenza/urgenza; 
    - il supporto per la continuita' delle cure: in quanto permette a 
    diversi operatori che hanno gia' in carico un paziente di essere 
    consapevoli delle iniziative diagnostiche e terapeutiche  portate
avanti dai colleghi; 
    - il supporto alle attivita' gestionali ed amministrative 
    correlate ai processi di cura: in quanto permette di condividere 
    tra gli operatori le informazioni amministrative (es. 
    prenotazioni di visite specialistiche, ricette, etc.) od 
    organizzative/ausiliarie per le  reti  di  supporto  ai  pazienti
nelle cronicita' e/o nella riabilitazione. 
  2.4 Valore legale del fascicolo e responsabilita'  degli  operatori
sanitari 
  Il decreto legislativo del 7 marzo  2005,  n.  82  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale" (CAD),  come  modificato  dal  decreto
legislativo  30  dicembre  2010,  n.  235,  definisce  il   documento
informatico come "la rappresentazione informatica di  atti,  fatti  o
dati giuridicamente rilevanti" (art. l, comma 1, lettera p). 
  Il valore legale (ex articolo 2702 del codice civile) delle diverse
fattispecie di dati e documenti potenzialmente presenti' nel  FSE  e'
dunque da rinvenirsi nelle disposizioni della suddetta norma e  nelle
vigenti regole tecniche di cui al DPCM 30 marzo 2009 recante  "Regole
tecniche in materia di  generazione,  apposizione  e  verifica  delle
firme digitali e validazione temporale  dei  documenti  informatici",
che possono sintetizzarsi nell'adempimento  dei  requisiti  di  firma
elettronica qualificata/firma digitale e di marcatura temporale. 
  A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano i seguenti
casi: 
    - le copie digitali di documenti cartacei non sottoscritti o 
    documenti informatici non sottoscritti hanno la stessa  efficacia
delle riproduzioni meccaniche ex art. 2712 cc; 
    - i documenti informatici sottoscritti ai sensi degli art. 20 e 
    21 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni hanno 
    valore legale assicurato se la conservazione soddisfa i requisiti 
    di  cui  all'art.  44  del  CAD,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    - le copie di documenti cartacei sottoscritti o di documenti 
    informatici sottoscritti ai sensi degli art. 20 e 21 del CAD, e 
    successive modificazioni e integrazioni hanno valore legale 
    assicurato se la copia soddisfa i requisiti di cui all'art. 23 
    del CAD, e successive modificazioni e integrazioni, e la 
    conservazione soddisfa i requisiti di cui all'art. 44 del CAD,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    - i dati ricavati mediante modalita' automatizzate da documenti 
    presenti nel FSE, di cui e' assicurato il valore legale, hanno 
    valore legale assicurato se sottoscritti ai sensi degli art. 20 e
21 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni; 
    - i dati inseriti manualmente da operatori sanitari hanno valore 
    legale solo se sottoscritti ai sensi degli art. 20 e 21 del CAD, 
    e successive modificazioni e integrazioni, altrimenti sono 
    solamente atti che, se marcati temporalmente, hanno 
    caratteristica di forma scritta e  l'efficacia  di  cui  all'art.
2712 c.c. 
  Per quanto sopra ricordato non e' pertanto significativo,  data  la
sua natura di "insieme di dati e documenti", parlare di valore legale
del FSE inteso come "unicum" immutabile, ancor piu' in ragione  della
natura dinamica del fascicolo che e'  alimentato  al  verificarsi  di
diversi eventi sanitari. Cio' premesso e' importante sottolineare che
il Fascicolo consente di conservare  anche  quei  documenti  digitali
che, avendo le caratteristiche ricordate in precedenza, hanno  valore
legale a tutti gli effetti e la cui  responsabilita'  resta  in  capo
all'operatore   analogamente   all'equivalente   documento   cartaceo
(secondo quanto specificato dal CAD). 
  Di conseguenza, a priori non appaiono configurabili a carico  degli
operatori ulteriori  e  specifiche  responsabilita'  derivanti  dalla
disponibilita' e dall'utilizzo dello strumento FSE, rispetto a quelle
esistenti. Il sanitario continuera' a  formulare  secondo  scienza  e
coscienza le proprie valutazioni cliniche, avvalendosi anche dei dati
contenuti  nel  FSE,  il  cui  contributo  potra'  essere  quello  di
incrementare,  per  quanto  possibile  ma  senza  alcuna  pretesa  di
completezza, tale patrimonio  informativo  in  ordine  alla  varieta'
delle informazioni e alla possibilita' di confrontare l'andamento  di
dati nel tempo. 
  3 Contenuti del Fascicolo Sanitario Elettronico 
  3.1 Dati Identificativi dell'anagrafica dell'assistito 
  L'anagrafe dei cittadini rappresenta il  fulcro  intorno  al  quale
ruotano  tutti  i  processi  legati  all'assistenza   sanitaria.   La
correttezza e l'aggiornamento dei  dati  anagrafici  e  assistenziali
relativi ai cittadini per i quali sono erogate prestazioni  sanitarie
e' un prerequisito alla costituzione e alla  gestione  del  Fascicolo
Sanitario Elettronico. 
  I dati anagrafici non fanno  parte  del  FSE  ma  sono  gestiti  in
archivi separati alimentati dalle anagrafi degli assistiti. 
  Il  raggiungimento  di  tale  obiettivo  rappresenta  peraltro   un
contributo  importante  per  la  minimizzazione   degli   errori   di
identificazione delle persone nelle varie occasioni di  contatto  con
le  strutture   sanitarie   e   socio-sanitarie;   infatti   l'errata
identificazione ha implicazioni  inerenti  il  trattamento  dei  dati
personali,  oltre  a  quelle  relative  alla  qualita'  generale  del
servizio reso  ai  cittadini,  con  probabilita'  di  disguidi  tanto
maggiore quanto piu' elevato e' il numero di cittadini per i quali e'
gestito un FSE. 
  Tra i dati anagrafici e' fondamentale  in  particolare,  il  Codice
Fiscale che rappresenta la  chiave  univoca  di  identificazione  del
cittadino.  Il  Codice  Fiscale   viene   attribuito   esclusivamente
dall'Agenzia delle Entrate, che, in caso di  necessita',  provvede  a
risolvere i casi di omocodia. 
  Pertanto i Codici Fiscali delle  anagrafiche  di  riferimento  sono
quelli risultanti dall'allineamento con il sistema Tessera Sanitaria. 
  In riferimento a quanto detto e' importante  riportare  all'interno
dell' anagrafica del singolo cittadino l'indicazione  del  "titolare"
del dato anagrafico e la sua validita' temporale. Per  "titolare"  si
intende l'ente che ha la  responsabilita'  della  gestione  dei  dati
(inserimento, eventuale modifica e cancellazione). 
  Nei casi in cui sia necessario gestire una base dati secondaria, un
dato sara' valido se,  attraverso  un  apposito  processo,  e'  stato
possibile  verificarne  la  correttezza  presso  la  base  dati   del
titolare, attraverso una richiesta all'ente titolare stesso. 
 
    

----------------------------------------------------    
         Dati identificativi - Descrizione
----------------------------------------------------    
Codice Fiscale
----------------------------------------------------    
Cognome (alla nascita)
----------------------------------------------------    
Nome
----------------------------------------------------    
Sesso
----------------------------------------------------    
Data di Nascita
----------------------------------------------------    
Comune di Nascita
----------------------------------------------------    
Provincia di Nascita
----------------------------------------------------    
Indirizzo di Residenza
----------------------------------------------------    
Indirizzo di Domicilio
----------------------------------------------------    
Data di Decesso (data di chiusura del fascicolo)
----------------------------------------------------    

    
 
  3.2 Dati amministrativi relativi all'assistenza 
  I dati amministrativi relativi all'assistenza  sono  costituiti  da
informazioni amministrative relative alla posizione del cittadino nei
confronti del Servizio Sanitario Nazionale, sia con riferimento  alla
rete d'offerta del  SSN  che  ad  altre  informazioni,  eventualmente
correlate  specificamente   all'organizzazione   della   Regione   di
assistenza. 
 
    

----------------------------------------------------    
          Dati identificativi - Descrizione
----------------------------------------------------    
ASL Appartenenza
-----------------------------------------------------    
Data Inizio del periodo dí assistenza presso la ASL
-----------------------------------------------------    
Data scadenza del periodo di' assistenza presso la ASL
(valorizzata solo se prevista)
-----------------------------------------------------    
Codice Fiscale Medico
-----------------------------------------------------    
Cognome Medico
-----------------------------------------------------    
Nome Medico
-----------------------------------------------------    
Data Inizio periodo di assistenza presso il medico
-----------------------------------------------------    
Data Fine periodo di assistenza presso il medico
(valorizzata solo se prevista)
-----------------------------------------------------    
Tipo Assistenza (generici / pediatri, altro)
-----------------------------------------------------    
Recapiti medico (indirizzo, telefono, etc.)
-----------------------------------------------------    
Altro
-----------------------------------------------------    
Esenzioni e relative eventuale scadenza
-----------------------------------------------------    

    
 
  3.3 Documenti sanitari e socio-sanitari 
  Il Fascicolo  Sanitario  Elettronico  di  ciascun  assistito  viene
automaticamente  aggiornato,  tenendo  conto  anche   dei   contenuti
informativi  gia'   disponibili,   con   i   documenti   sanitari   e
socio-sanitari  "certificati",  cioe'  rilasciati  dai  soggetti  del
Servizio  Sanitario  Nazionale  (ad  es.  referti   di   laboratorio,
radiologia e specialistica ambulatoriale) archiviati elettronicamente
presso repository dedicati. 
  Il FSE potra' contenere anche informazioni e/o  documenti  sanitari
relativi ad eventi precedenti alla sua costituzione, ma solo nel caso
in cui l'assistito fornisca un consenso specifico. 
  In particolare, il  FSE  e'  costituito  da  un  nucleo  minimo  di
documenti indispensabili  che  devono  essere  resi  disponibili  dal
sistema e da documenti integrativi  che  permettono  di  ampliare  la
sfera di utilizzo del Fascicolo  stesso  a  supporto  dei  differenti
percorsi attivati al fine di garantire la continuita'  assistenziale.
Mentre il nucleo  minimo  deve  essere  reso  disponibile  a  livello
regionale, al fine di garantire la liberta' di scelta  dell'assistito
per l'esercizio del diritto alla cura anche  a  fronte  di  eventuali
cambi di residenza da una  regione  all'altra,  gli  altri  documenti
possono diventare componente integrativa del Fascicolo in  base  alle
scelte  regionali  che  risentono  del  livello  di  maturazione  del
processo di digitalizzazione o delle politiche regionali maggiormente
rivolte verso determinati aspetti. 
  3.3.1 Nucleo Minimo 
 
    

----------------------------------------------------    
               Documenti nucleo minimo
----------------------------------------------------    
Referti
----------------------------------------------------    
Verbali Pronto Soccorso
----------------------------------------------------    
Lettere di dimissione
----------------------------------------------------    
Profilo Sanitario Sintetico
-----------------------------------------------------    

    
 
  3.3.2 Altri documenti 
 
    

----------------------------------------------------    
                    Altri documenti
----------------------------------------------------    
Prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc..)
----------------------------------------------------    
Cartelle cliniche di ricovero (ordinario e day
hospital)
----------------------------------------------------    
Bilanci di Salute
----------------------------------------------------    
Assistenza Domiciliare: scheda, programma e cartella
clinica
----------------------------------------------------    
Piani terapeutici
----------------------------------------------------    
Assistenza residenziale e semíresidenziale:
 scheda multidimensionale di valutazione
----------------------------------------------------    
Erogazione farmaci
----------------------------------------------------    
Certificati
-----------------------------------------------------    

    
 
  3.4 Patient Summary o Profilo Sanitario Sintetico 
  La  scheda  sanitaria  individuale  e'  il  contenuto   informativo
dell'applicativo di cartella clinica del MMG/PLS da  cui  estrarre  i
dati  che  compongono  il  Patient  Summary  o   "Profilo   Sanitario
Sintetico".  Si  definisce  Patient  Summary  o   Profilo   Sanitario
Sintetico il documento informatico sanitario che riassume  la  storia
clinica del paziente e la sua situazione corrente. Tale documento  e'
creato  ed  aggiornato  dal  MMG/PLS  ogni   qualvolta   intervengono
cambiamenti da lui ritenuti rilevanti ai fini  della  storia  clinica
del paziente e, in particolare, contiene anche un set predefinito  di
dati clinici significativi utili in caso di emergenza. 
  Lo scopo del documento Profilo Sanitario  Sintetico  e'  quello  di
favorire la continuita' di cura, permettendo un rapido  inquadramento
del paziente al momento di un contatto  non  predeterminato  come  ad
esempio in situazioni di emergenza e di pronto soccorso. 
  Attraverso il Profilo Sanitario Sintetico, il MMG/PLS fornisce  una
veloce ed universale presentazione del paziente sintetizzando tutti e
soli i dati che ritiene rilevanti e li rende disponibili  a  tutti  i
possibili operatori sanitari autorizzati alla consultazione. 
  Il Profilo Sanitario Sintetico e' quindi un documento: 
    - sintetico: riporta solo le informazioni essenziali; 
    - con un unico autore: e' creato, aggiornato e mantenuto solo dal 
    MMG/PLS; non puo' essere creato in maniera automatica a partire 
    dal FSE; e' sempre frutto di una valutazione professionale e la 
    frequenza di  aggiornamento,  che  deve  essere  adeguata,  e'  a
discrezione del MMG/PLS; 
    - non clinicamente specializzato: il contenuto deve essere tale 
    da contribuire alla  continuita'  di  cura  a  prescindere  dallo
scenario d'uso (Emergenza, Continuita' Assistenziale, etc.) 
    - non ha un destinatario predefinito; 
    - unico: all'interno del dominio di condivisione documentale del 
    FSE deve esistere un solo Profilo  Sanitario  Sintetico  "valido"
per paziente. 
  In tale scenario, e' stata definita  la  seguente  intestazione  da
prevedere nel Profilo Sanitario Sintetico: 
    - dati anagrafici del paziente; 
    - dati anagrafici del medico curante (MMG/PLS); 
    - eventuali nominativi da contattare. 
  Tale documento si suddivide nelle seguenti componenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Rimane comunque al  MMG/PLS  la  facolta'  di  valutare  quali  dei
predetti elementi, anche se disponibili,  non  inserire  nel  Profilo
Sanitario Sintetico. 
  Infine, esistono altri dati che, se presenti in  cartella,  possono
essere opzionalmente inseriti dal MMG/PLS: 
    - accertamenti: vengono riportati i risultati di accertamenti 
    registrati negli ultimi due anni sui problemi (Patologie) 
    selezionati dal MMG/PLS dalla cartella con particolare attenzione 
    per la branca cardiologica  e  i  risultati  di  accertamenti  di
laboratorio (3 ultimi risultati) 
    - visite effettuate dal medico di famiglia 
    - patologie non croniche 
  E' necessario  che  il  Profilo  Sanitario  Sintetico  assicuri  un
significato inequivocabile per  le  informazioni  in  esso  contenute
evitando che le modalita'  di  presentazione  dei  dati  possano  far
emergere dubbi fra campi vuoti o dato mancante. 
  3.5 Taccuino personale del cittadino 
  Nell'ambito del FSE si puo'  prevedere  una  sezione  riservata  al
cittadino  per  offrirgli  la  possibilita'  di  inserire   dati   ed
informazioni personali (es. dati relativi al nucleo  familiare,  dati
sull'attivita' sportiva,  ecc.),  file  di  documenti  sanitari  (es.
referti di esami effettuati in strutture non  convenzionate,  referti
archiviati in casa), un diario degli eventi rilevanti (visite,  esami
diagnostici, misure dei parametri di monitoraggio), promemoria per  i
controlli medici periodici. Questo consente di arricchire il FSE  con
ulteriori informazioni al fine di  completare  la  descrizione  dello
stato di salute, ma tali informazioni e/o documenti risulteranno "non
certificate". 
  3.6 Dichiarazione di volonta' alla donazione di  organi  e  tessuti
(autocertificazione - DM 8 aprile 2000) 
  Il  FSE  deve  mettere  a  disposizione  del  cittadino,   inoltre,
funzionalita' che permettano, a lui in prima persona  o  per  tramite
del proprio medico curante,  di  esprimere  la  propria  volonta'  in
merito alla donazione degli  organi,  assicurando  chiara  ed  idonea
informativa specifica, garantendo la facolta' di variazione  in  ogni
momento   e   registrando   la   collocazione   temporale   di   ogni
manifestazione di volonta'. 
  La dichiarazione di volonta' rispetto alla donazione  degli  organi
e' regolamentata dalla legge n.91 del 1 aprile  1999  e  dal  decreto
ministeriale dell'8 aprile 2000 (modificato dal DM 11 marzo 2008). 
  In particolare, tra le  diverse  modalita'  previste,  la  suddetta
dichiarazione puo' essere espressa dal cittadino attraverso: 
    - la registrazione della propria volonta' ad opera del Medico  di
famiglia (art. 23, comma 3 della Legge n. 91/1999); 
    - una nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, 
    dichiarazione di volonta' (positiva o  negativa),  data  e  firma
(art. 1, comma 2, del DM 8 aprile 2000). 
  4 I sistemi di codifica dei contenuti  informativi  del  FSE  e  la
strutturazione dei documenti. 
  La realizzazione di un Sistema di Fascicolo  Sanitario  Elettronico
pone di fronte alla necessita', comune a tutti i sistemi informativi,
di scegliere e adottare sistemi di codifica certi e condivisi,  anche
ai  fini  dell'interoperabilita'  semantica  nei   diversi   contesti
operativi. 
  Tutti  i  "livelli"  informativi  possono  beneficiare  enormemente
dall'adozione di standards ("de jure" o "de facto")  riconosciuti  ed
adottati anche a livello internazionale ed, infatti, gli orientamenti
dei  principali  Paesi  convergono  verso  ben  definiti  sistemi  di
codifica che presentano le seguenti caratteristiche: 
    - l'esaustivita': ogni oggetto deve trovare posto  in  una  delle
classi; 
    - l'economicita': un numero relativamente ridotto di codici 
    consente di rappresentare un  numero  piu'  grande  di  contenuti
informativi; 
    - l'orientamento ad un fine: i criteri di costituzione delle 
    classi sono arbitrari e dipendono, per ogni classificazione,  dai
fini della classificazione stessa; 
    - la mutua esclusivita': ogni oggetto deve essere  classificabile
in modo univoco in una sola classe. 
  Il sistema di codifiche adottato  e'  determinante  ai  fini  della
corretta condivisione e  interpretazione  del  contenuto  informativo
degli  eventi  clinici  rappresentati  nel  FSE,  quindi   si   rende
necessario definire modalita' di rappresentazione delle  informazioni
che siano consistenti ed interpretabili  dai  sistemi  coinvolti  con
l'utilizzo di informazioni codificate grazie all'uso di  nomenclatori
definiti e condivisi a livello nazionale. 
  Ove  sia  necessario  declinare  ulteriormente  le  specifiche  che
permettano  di  definire  i  contenuti  clinici  e  le  modalita'  di
compilazione  dei  documenti  clinici,  queste  saranno  oggetto   di
specifici documenti successivi da parte del Ministero della salute. 
  Per quanto concerne le strutture informative complesse (ad  esempio
e-prescription e Patient Summary),  gli  orientamenti  ad  oggi  sono
indirizzati all'adozione dello standard HL7 (Health Level 7),  ed  in
particolare al progressivo  utilizzo  del  CDA  release  2  (Clinical
Document Architecture). 
  In ogni caso, la scelta di un sistema di codifica  rispetto  ad  un
altro deve essere operata tenendo in considerazione fattori quali  la
diffusione nel contesto  sanitario,  l'adattabilita'  (a  fini  anche
diversi rispetto ai criteri originari per i  quali  la  codifica  era
stata concepita) e  la  manutenibilita'  (sforzo  di  adeguamento  ai
cambiamenti del fenomeno che si vuole osservare). 
  5 Requisiti di liceita'  per  il  trattamento  dei  dati  personali
contenuti nel FSE 
  5.1 Adempimenti verso il cittadino 
  5.1.1 Informativa 
  Il titolare del trattamento deve fornire al  cittadino  previamente
un'idonea  informativa,  contenente  tutti  gli  elementi   richiesti
dall'art 13 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  che
costituisce presupposto di liceita'. 
  In particolare, in essa deve  essere  evidenziata  l'intenzione  di
costituire un FSE che documenti la storia sanitaria dell'assistito ai
fini del miglioramento del processo di cura (mediante la raccolta  di
una maggiore quantita' di informazioni possibili),  chiarendo  che  i
dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi  al  suo  stato  di
salute pregresso e/o attuale. 
  Inoltre l'informativa: 
    - deve spiegare in modo semplice le opportunita' che offre tale 
    strumento avanzato e innovativo per migliorare le procedure atte 
    a garantire il diritto alla salute, ma, al tempo stesso,  l'ampia
sfera conoscitiva che esso puo' avere; 
    - deve informare l'assistito che un suo  diniego  non  ha  alcuna
conseguenza sul suo diritto alla prestazione di cura richiesta; 
    -  deve  dare  sufficienti   indicazioni   sulle   modalita'   di
funzionamento del nuovo strumento digitale; 
    - deve indicare i soggetti che, nel prendere in cura l'assistito, 
    possono accedere al FSE, nonche' la connessa possibilita' di 
    acconsentire  che  solo  alcuni  di   questi   soggetti   possano
consultarlo; 
    - deve informare l'assistito anche della circostanza che il 
    Fascicolo potrebbe essere consultato, anche senza il suo 
    consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del 
    Garante, qualora sia indispensabile per la salvaguardia della 
    salute di un terzo o della  collettivita'  (art  76  del  decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196); 
    - deve evidenziare la circostanza che il consenso alla 
    consultazione del Fascicolo da parte di un determinato soggetto 
    (ad es., del medico di medicina generale o del medico di reparto 
    in cui e' avvenuto il ricovero) puo' essere riferito anche al suo
sostituto; 
    - deve fornire all'assistito gli estremi identificativi del/dei 
    titolare/i del trattamento dei dati personali  trattati  mediante
il FSE; 
    - deve informare l'assistito che puo' esercitare in ogni momento 
    i diritti di cui all'art. 7 e ss.  del  Codice  (cfr.  successivo
punto 5.1.3). 
  5.1.2 Consenso informato al trattamento dei dati 
  Le attivita' connesse alla  costituzione  del  Fascicolo  Sanitario
Elettronico  danno  luogo  ad  un  trattamento  dei  dati   personali
ulteriore e distinto rispetto all'insieme dei  trattamenti  derivanti
dall'erogazione  all'assistito   delle   prestazioni   sanitarie   in
relazione alle quali i dati sono stati acquisiti o prodotti. 
  La  distinzione   e   diversita'   consistono   nell'attivita'   di
ricomposizione di tutte le informazioni relative alla storia  clinica
e socio-assistenziale dell'assistito, prodotte dai  diversi  soggetti
titolari del trattamento coinvolti,  e  nella  relativa  condivisione
informatica da parte degli organismi sanitari e dei medici  abilitati
all'accesso, in qualsiasi istante e da qualsiasi luogo. 
  Il  trattamento  dei  dati  personali  del  FSE   deve   rispettare
pienamente le norme che disciplinano la protezione  di  tali  dati  e
deve pertanto assoggettarsi alla libera volonta' dell'assistito,  che
con  il  proprio  consenso  ha  facolta'  di  permettere  o  meno  la
costituzione del proprio FSE,  di  far  confluire  in  esso  i'  dati
relativi al suo stato di salute pregresso e/o attuale e di esercitare
il potere di controllo su chi puo' accedere al proprio fascicolo e  a
quali gruppi di informazioni. Le sue scelte  possono  essere  da  lui
modificate in qualsiasi momento. 
  Il consenso, pertanto, costituisce il primo presupposto di liceita'
di tale trattamento ed e' validamente prestato solo  se  e'  espresso
liberamente  e  specificamente  in  riferimento  ad  un   trattamento
chiaramente individuato dopo aver ricevuto previa informativa. 
  Il  consenso  alla  creazione  del  proprio   Fascicolo   Sanitario
Elettronico, da parte dell'assistito, deve  essere  esplicito,  cioe'
manifestato inequivocabilmente, quindi non intuito o  desunto  da  un
comportamento,  non   soddisfacendo   il   criterio   del   carattere
"esplicito" la soluzione del silenzio-assenso (opt-out). 
  In  caso  di  diniego  non  deve  esserci  per  l'assistito  alcuna
conseguenza sulla sua possibilita'  di  usufruire  della  prestazione
medica richiesta e/o necessaria. 
  Pertanto l'espressione di volonta' dell'assistito  per  un  accesso
modulare al suo FSE si manifesta attraverso: 
    - un consenso a carattere generale, elemento preliminare e 
    necessario  per   la   costituzione   del   Fascicolo   Sanitario
Elettronico; 
    - consensi specifici sia sulle informazioni da rendere visibili o 
    meno, sia sui soggetti del SSN che hanno in cura l'assistito (es. 
    MMG, PLS, farmacisti) da abilitare all'accesso ai dati  contenuti
nel FSE. 
  La soluzione architetturale, quindi, deve essere tale da  garantire
che l'accesso alle informazioni del FSE sia  consentito  solo  se  si
verificano le seguenti condizioni: 
    - l'assistito ha espresso esplicito  consenso  alla  costituzione
del proprio FSE; 
    -  le  informazioni  da  trattare  sono  indispensabili  per   la
specifica cura dell'assistito; 
    - le informazioni da  far  confluire  nel  FSE  non  siano  state
oggetto di oscuramento da parte dell'assistito; 
    - l'assistito ha espresso  esplicito  consenso  all'accesso  alle
informazioni autorizzate; 
    - l'assistito ha indicato le categorie di operatori sanitari 
    abilitati alla consultazione delle informazioni autorizzate, 
    fermo restando che il personale sanitario abilitato, coinvolto 
    nella cura di un paziente, puo' consultare solo  i  dati  clinici
dell'assistito correlati con la patologia in cura. 
  Ogni tipologia di consenso manifestato dall'assistito  puo'  essere
da questi revocato o modificato in qualunque momento. La  revoca  del
consenso determina che il FSE non sia piu'  alimentato  e  limita  la
disponibilita'  dei  dati  in  esso   contenute   esclusivamente   ai
professionisti o agli organismi sanitari che li hanno redatti  e  che
quindi ne sono i titolari  (MMG,  PLS,  aziende  sanitarie,  etc.)  e
all'assistito  stesso,   negandola   conseguentemente   agli   utenti
abilitati all'accesso in vigenza del consenso. 
  In ogni caso la modifica del livello autorizzativo di  accesso  non
inficia la tracciabilita' delle consultazioni del FSE effettuate  dai
soggetti via via autorizzati fino al momento della revoca stessa. 
  Il consenso nel caso di persona minorenne o  sottoposta  a  tutela,
puo' essere espresso da un  genitore  o  dal  tutore  con  un  valido
documento  di  identita'  proprio.  Nel  momento  in  cui  i   minori
raggiungono  la   maggiore   eta'   e'   necessario   che   esprimano
esplicitamente il proprio consenso, non essendo valida  una  conferma
dei genitori del consenso da questi precedentemente espresso. 
  Ulteriore garanzia per l'assistito e' la facolta' di non consentire
la visibilita' di alcune informazioni sanitarie  relative  a  singoli
eventi clinici, che potrebbero andare a confluire nel FSE, a soggetti
diversi  da  chi  ha  prodotto  il  dato  (oscuramento)   senza   che
quest'ultimi vengano  automaticamente  a  conoscenza  del  fatto  che
l'assistito    abbia    effettuato    tale    scelta    ("oscuramento
dell'oscuramento"). L'oscuramento" dell'evento clinico e'  revocabile
nel tempo. I soggetti preposti alla cura possono accedere ai dati del
paziente tranne per i casi di oscuramento. 
  I   titolari   del   trattamento,   nel   costituire   il   FSE   e
nell'individuare la tipologia di  informazioni  che  possono  esservi
anche successivamente riportate, devono  rispettare  le  disposizioni
normative a tutela dell'anonimato della  persona  tra  cui  quelle  a
tutela delle vittime di atti di violenza  sessuale  o  di  pedofilia,
delle persone sieropositive, di -chi fa uso di sostanze stupefacenti,
di sostanze psicotrope e di alcool, delle donne che si sottopongono a
un intervento di interruzione volontaria di gravidanza o che decidono
di partorire in anonimato, nonche' con riferimento ai servizi offerti
dai consultori familiari. 
  Tali tipologie di dati nascono "riservate" ("oscurate" per legge) e
possono essere rese  visibili  solo  previo  specifico  ed  esplicito
consenso dell'assistito,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalle
"Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico  (FSE)  e  di
dossier sanitario" approvate dall'Autorita' Garante per la protezione
dei dati personali del 16 luglio 2009. 
  Le informazioni sanitarie relative a eventi clinici precedenti alla
costituzione del FSE (es.  referti  relativi  a  prestazioni  mediche
pregresse)  possono  confluire  in  esso   solo   se   esplicitamente
autorizzate dall'assistito, che comunque ha facolta' di esercitare il
diritto di oscuramento anche relativamente ad  alcuni  dei  dati  del
pregresso stesso. Tuttavia, in  ragione  delle  finalita'  perseguite
attraverso il FSE, dovrebbe essere illustrata al cittadino l'utilita'
di costituire e disporre di un  quadro  il  piu'  possibile  completo
delle informazioni sanitarie che lo  riguardano,  in  modo  da  poter
offrire  un  migliore  supporto  oltre  che  a   lui   stesso   anche
all'organismo sanitario e al medico. Una conoscenza approfondita  dei
dati clinici, relativi anche al passato, puo' infatti contribuire  ad
una piu' efficace ricognizione degli elementi utili alle  valutazioni
del caso. 
  5.1.3 Esercizio dei diritti del cittadino 
  Al cittadino deve essere garantita la possibilita'  di  esercitare,
in ogni momento, i diritti di cui all'art. 7 del Codice nei confronti
dei dati personali trattati mediante il FSE. 
  Tali diritti, tra i  quali  quello  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano e di ottenerne la comunicazione  in  forma  intelligibile,
ovvero l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica, possono essere
esercitati direttamente nei confronti del titolare del trattamento. 
  Al cittadino devono inoltre essere garantite  facili  modalita'  di
consultazione del  proprio  fascicolo,  nonche'  la  possibilita'  di
estrarne copia, qualora voglia metterla a disposizione di terzi. 
  6 Definizione di ruoli, profili, e modalita' di accesso 
  Considerata  la  differente  natura  delle   informazioni,   appare
necessario determinare il livello di visibilita' piu' appropriato per
ciascuna categoria sanitaria. 
  Questa attivita' di profilatura puo' essere  facilitata  attraverso
il ricorso ad un sistema di gestione dei privilegi di natura modulare
che,  basandosi  su  una   preventiva   classificazione   dei   dati,
attribuisca diritti di accesso ed autorizzazioni limitate soltanto ad
un  sottoinsieme  di  essi.  Inoltre,  la  congruente  organizzazione
modulare del sistema FSE deve essere tale da garantire, oltre che  la
corretta  e  differenziata  articolazione  dei  profili  per   quanto
concerne la classificazione delle tipologie di informazioni sanitarie
indispensabili per la cura dell'assistito, anche quella  relativa  ai
diversi livelli autorizzativi dei soggetti abilitati all'accesso. 
  E' necessario prevedere la gestione delle politiche di accesso  per
consentire a un utente di identificarsi, e  quindi  di  autenticarsi,
mediante meccanismi di autenticazione debole e/o forte.  Pertanto  e'
necessario definire in dettaglio ciascun profilo (per esempio  medico
di medicina  generale,  farmacista,  cittadino,  ecc.)  previsto  dal
sistema. Ogni Regione puo' definire politiche di  accesso  differenti
che  devono  essere  federate  con  i  gestori  degli  altri  sistemi
coinvolti allo scopo di consentire l'identita' federata. 
  Al fine di garantire la tracciabilita' delle operazioni svolte  sul
sistema e di chi le ha eseguite in modo da abilitare funzionalita' di
auditing e di certificazione sulle attivita' svolte  per  le  diverse
finalita' previste, dovranno essere registrate tutte  le  operazioni,
sia quelle andate a buon fine che quelle annullate. 
  6.1 Individuazione delle fonti abilitate ad alimentare i  dati  del
FSE 
  I MMG/PLS, i soggetti erogatori, i Servizi per le Tossicodipendenze
(SERT), i team di assistenza  domiciliare,  la  guardia  medica,  gli
specialisti afferenti alle reti di patologia, le farmacie e i  medici
che  operano  presso  strutture  che  erogano  assistenza   di   tipo
residenziale forniscono documenti clinici ed informazioni  che  hanno
una valenza per la diagnosi e cura del cittadino. 
  6.2 Individuazione dei soggetti destinatari e relativi  profili  di
accesso 
  Di seguito sono elencate le macro categorie  per  l'identificazione
delle informazioni necessarie per definire le  modalita'  di  accesso
dei soggetti abilitati: 
    -  dati  Anagrafici  -  riguardano  le   informazioni   personali
identificative del cittadino; 
    - dati Amministrativi - riguardano le esenzioni e  il  medico  di
base; 
    - dati Prescrittivi - riguardano le prescrizioni; 
    - dati Clinici- riguardano tutti i documenti clinici; 
    - dati di Consenso - riguarda la possibilita' di trattare i  dati
all'interno del FSE. 
  Le informazioni anagrafiche non verranno inserite direttamente  nel
fascicolo, ma recuperate  dalle  anagrafi  degli  assistiti,  che  ne
garantiscono la correttezza e l'aggiornamento. 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
  Nella definizione dei soggetti abilitati si' dovra' tenere conto di
quanto specificato dalle "Linee guida in tema di fascicolo  sanitario
elettronico (FSE) e dossier sanitario" dell'Autorita' Garante per  la
protezione  dei  dati  personali  del  16  luglio  2009  in  tema  di
individuazione dei soggetti che possono trattare i dati (punto 4  del
citato  Provvedimento  del  Garante)  e  accesso  ai  dati  personali
contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico e nel dossier sanitario
(punto 5 del citato Provvedimento del Garante). 
  6.3 Modalita' di accesso e gestione dei profili 
  Per quanto relativo alle modalita' di  accesso,  si  richiamano  le
disposizioni dell' art. 64 del  CAD,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  che  prevede,  al  comma  1,  l'utilizzo  della  carta
d'identita' elettronica (CIE) e della  carta  nazionale  dei  servizi
(CNS) come strumenti per l'accesso ai servizi erogati in  rete  dalle
pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione
informatica, come nel caso di specie, anche con riferimento a  quanto
previsto dall'articolo 11, comma 15,  del  decreto  legge  31  maggio
2010, n. 78. Tuttavia, come previsto dal comma 2 del richiamato  art.
64 del CAD, e successive modificazioni e integrazioni, l'accesso puo'
essere consentito anche attraverso strumenti di autenticazione forte,
con l'utilizzo di smart card rilasciate da certificatori accreditati,
o debole, con l'utilizzo di userid e password, o con altre  soluzioni
purche' siano rispettate le misure minime di sicurezza  nel  rispetto
del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. 
  7 Aspetti infrastrutturali 
  Oggetto  del  presente  capitolo  e'  la  descrizione  del  modello
architetturale   dell'infrastruttura   tecnologica   del    Fascicolo
Sanitario Elettronico, sia in termini di meccanismi per la collezione
di documenti e dati sanitari in formato digitale, sia in  termini  di
servizi di supporto ai processi sanitari 
  Il modello architetturale deve consentire a tutti  gli  attori  del
Servizio Sanitario Nazionale autorizzati  di  accedere  ai  documenti
sanitari di loro competenza, ovunque essi  siano  localizzati,  e  di
gestire l'evoluzione dello stato dei processi sanitari nel tempo. 
  L'infrastruttura proposta si  pone,  tra  l'altro,  l'obiettivo  di
compatibilita'  con  le  soluzioni  architetturali   regionali   gia'
sviluppate,  in  una  visione   orientata   verso   un   modello   di
infrastruttura federata, condivisa a livello  nazionale  e  allineata
allo  scenario  internazionale.  A  tale  proposito,  il  ricorso   a
meccanismi  di  federazione  e  a  standard  e  tecnologie  aperte  e
internazionalmente  accettate  risulta  indispensabile.  Inoltre,  il
modello proposto recepisce  i  requisiti  infrastrutturali  necessari
alla realizzazione dell'  interoperabilita'  funzionale  e  semantica
oggetto di progetti nazionali ed europei. 
  Il modello architetturale dell'infrastruttura del FSE  deve  essere
rispondente a specifiche esigenze progettuali, tra le quali  le  piu'
importanti sono: 
    -  consentire  la  localizzazione  e  la   disponibilita'   delle
informazioni sanitarie 
    - supportare adeguatamente i processi sanitari 
    - supportare la natura federata del SSN 
    - consentire una facile integrazione con sistemi e infrastrutture
preesistenti in maniera tale da renderli interoperabili 
    - essere basato su standard aperti 
    - presentare caratteristiche di scalabilita' e  modularita',  che
ne consentano uno sviluppo, incrementale e distribuito 
    -  fornire  caratteristiche   di   affidabilita',   che   rendano
l'infrastruttura priva di single-point-offailure 
    - fornire adeguate caratteristiche prestazionali  in  termini  di
accessibilita' ai documenti e dati sanitari 
    - garantire un elevato livello di sicurezza 
    - essere integrato con il Sistema Pubblico di Connettivita' (SPC) 
    - essere conforme alle indicazioni del Garante della Privacy in 
    materia di sicurezza, riservatezza e accesso  ai  dati  contenuti
nel FSE. 
  7.1. Il modello architetturale dell'Infrastruttura 
  L'infrastruttura  del  FSE  deve  garantire  la  consultazione   di
documenti che lo compongono e la gestione  dell'evoluzione  temporale
degli stessi. 
  L'infrastruttura tecnologica del FSE deve poter integrare tra  loro
tutte le strutture che a vario titolo concorrano alla produzione (e/o
alla consultazione) di eventi concernenti l'interazione  del  singolo
cittadino con il SSN. 
  L'infrastruttura dovra' basarsi  su  un'architettura  multi-livello
orientata ai servizi SOA  (Service  Oriented  Architecture)  di  tipo
distribuito, che preveda la  presenza  di  punti  di  erogazione  dei
servizi detti "nodi",sia di primo che di secondo livello. I  nodi  di
primo livello  (nodi  regionali)  costituiscono  l'infrastruttura  di
livello nazionale, mentre i nodi di  secondo  livello  (nodi  locali)
espongono i propri servizi ed  informazioni  attraverso  un  nodo  di
riferimento di primo livello. Si noti che  la  presenza  di  nodi  di
secondo livello e' opzionale. 
  I nodi regionali attraverso le componenti infrastrutturali del  FSE
che soddisfino i requisiti su elencati  devono  essere  in  grado  di
garantire tutte le funzionalita' necessarie al reperimento e gestione
delle informazioni.  I  nodi  locali  possono  essere  funzionalmente
equivalenti ai nodi regionali (nodi locali completi) o prevedere solo
alcune delle componenti infrastrutturali (nodi locali incompleti). 
  La localizzazione delle informazioni del fascicolo dovra'  avvenire
attraverso una federazione di registri indice ognuno dei quali  sara'
parte delle componenti software del singolo nodo regionale. Per  cio'
che concerne la notifica degli eventi di  interesse  per  gli  utenti
autorizzati,   essa   dovra'   avvenire   mediante   meccanismi    di
publish-subscribe. 
  Il  modello  architetturale  prevede  l'integrazione  nel   Sistema
Pubblico  di  Connettivita'  per  le  comunicazioni  tra   le   varie
componenti  infrastrutturali.   Conseguentemente,   per   ogni   nodo
regionale e' previsto il collegamento mediante una Porta di'  Dominio
(PDD), mentre un nodo locale si espone mediante il nodo regionale. 
  8 Misure di sicurezza 
  Le  operazioni  sui  dati  personali  e  sanitari   del   cittadino
necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del  Fascicolo  Sanitario
Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili  effettuati
mediante strumenti elettronici: pertanto le modalita' e le  soluzioni
necessarie   per   assicurare    confidenzialita',    integrita'    e
disponibilita' dei dati dovranno in  ogni  caso  essere  adottate  in
coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs.
n.  196/2003  e  nel  relativo  Disciplinare  tecnico  (Allegato  B),
ulteriormente esplicitate anche nelle specifiche "Linee guida in tema
di Fascicolo sanitario elettronico  (FSE)  e  di  dossier  sanitario"
dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati  personali  del  16
luglio 2009. 
  Particolarmente  importante,  data  la  molteplicita'  di  soggetti
coinvolti, diviene inoltre l'analisi e la progettazione dei  processi
in ambito sanitario, in modo tale da poter  definire  puntualmente  i
compiti e le funzioni da attribuire, in  coerenza  con  la  normativa
vigente,  e  individuare  le   idonee   soluzioni   organizzative   e
tecnologiche che consentano di  mantenere  la  responsabilita'  e  la
disponibilita' delle informazioni solo presso  i  soggetti  che  sono
legittimati al loro utilizzo. 
  9 Ulteriori sviluppi del FSE 
  Nell'ambito del SSN, il Ministero  della  salute  ha  il  ruolo  di
garante del diritto alla salute e del rispetto dei LEA 1 su tutto  il
territorio nazionale: e' quindi necessario che disponga  dei  dati  e
delle informazioni utili  al  fine  di  controllare  e  garantire  la
qualita' dell'assistenza erogata. Similmente, all'interno del proprio
territorio, ogni Regione ha bisogno delle informazioni necessarie per
garantire il governo del proprio Servizio Sanitario Regionale. 
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  1  DPCM  29/11/2001:  definizione   dei   Livelli   essenziali   di
assistenza. 
 
  L'implementazione  e  la  diffusione  di  un  Fascicolo   Sanitario
Elettronico che integri le informazioni prodotte dai diversi  sistemi
regionali,   potrebbe   consentire   di   perseguire   le   finalita'
istituzionali, assicurando omogeneita', tempestivita' ed in  generale
qualita' e  accuratezza:  ad  esempio  l'estrazione  di  informazioni
organizzate  secondo  percorsi  assistenziali  di  riferimento   puo'
permettere di valutare l'appropriatezza delle risorse  rispetto  alle
specificita' dei singoli pazienti. 
  Ne deriva quindi  che  il  FSE  oltre  a  perseguire  finalita'  di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, potrebbe favorire anche
la   costruzione   di   sistemi   monitoraggio   a   supporto   della
programmazione, gestione,  controllo  e  valutazione  dell'assistenza
sanitaria, nonche' supportare studi e ricerche scientifiche in  campo
medico, biomedico ed epidemiologico. 
  In coerenza con i principi di pertinenza e non eccedenza ex art. 11
del decreto legislativo del  30  giugno  2003,  n.196,  tali  sistemi
dovrebbero essere organizzati in modo da  utilizzare  di  norma  solo
dati non direttamente identificativi, applicando le opportune  misure
di sicurezza, prevedendo l'utilizzo di  dati  identificativi  diretti
nei soli casi in cui sia strettamente necessario. 
  Rispetto alla tradizionale suddivisione tra informazioni a supporto
diretto delle attivita' di cura ed informazioni per la programmazione
e la valutazione dell'assistenza, l'introduzione e  lo  sviluppo  del
Fascicolo Sanitario Elettronico, infatti permetterebbe di  realizzare
sistemi  di  monitoraggio  accessibili   in   modo   "routinario"   e
strutturato anche per le finalita' di governo. 
  Tuttavia, perche' tale obiettivo possa  realizzarsi  concretamente,
si rende necessario un intervento normativo di  rango  primario  che,
oltre a dare un assetto unitario e coerente a  livello  nazionale  in
materia di Fascicolo Sanitario Elettronico per le finalita' di  cura,
definisca i presupposti  per  il  trattamento  dei  dati  per  queste
ulteriori finalita', sia nei contesti regionali sia  nell'ambito  del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario al livello centrale. 
  A  tal  fine  il  Tavolo  interistituzionale  istituito  presso  il
Ministero della salute ha predisposto una proposta di  norma  che  e'
stata inserita nel disegno di' legge di iniziativa del Ministro della
salute recante  "Sperimentazione  clinica  e  altre  disposizioni  in
materia sanitaria".